“Rifarei tutto perché sono innocente e non dovevo stare qua. Sono innocente rispetto ai fatti che mi sono stati contestati e il reato per cui sono qua è un reato che è stato abolito, traffico di influenze per abuso d’ufficio”. Appena uscito dal carcere di Rebibbia, Gianni Alemanno prova subito a truccare la narrazione della sua vicenda giudiziaria, affermando, di fronte a una selva di telecamere, di aver scontato ingiustamente oltre un anno di reclusione per una condotta ormai diventata legittima in base alla legge Nordio del 2024. L’affermazione, però, è platealmente falsa e già smentita dai giudici della Corte d’Appello di Roma e poi della Cassazione, a cui l’ex sindaco della Capitale si era rivolto tentando di far cancellare la sua condanna a un anno e dieci mesi per traffico d’influenze illecite.
Per capire la questione bisogna partire, appunto, dalla condanna. Al termine di uno dei processi nati dall’inchiesta “Mondo di mezzo”, Alemanno era stato giudicato responsabile di aver svolto, in qualità di sindaco, una mediazione illecita a favore di Salvatore Buzzi, adoperandosi – in cambio di denaro – per fare ottenere un trattamento di favore al “re delle cooperative” nel rimborso dei crediti da parte di due società pubbliche (Eur e Ama). Poi però la legge firmata dal ministro della Giustizia ha svuotato il reato di traffico d’influenze, rendendo punibile la mediazione dei “faccendieri” solo se finalizzata a commettere un reato: ma quel reato, quando c’era, era quasi sempre l’abuso d’ufficio, cancellato dalla stessa legge. Di fatto, quindi – come denunciato da moltissimi addetti ai lavori – anche il traffico di influenze è diventato inservibile nella maggioranza dei casi.










