Cosmari srl ha pagato 216mila euro a Roberto Pierantoni come risarcimento del danno subito a seguito dell’annullamento, da parte della società, del concorso per il posto di direttore generale di cui era risultato vincitore. È solo l’ultimo atto di una battaglia legale che, peraltro, non è ancora conclusa. Cosmari, infatti, ha dovuto eseguire quanto previsto dalla Corte di appello di Ancona, di cui aveva chiesto – inutilmente – la sospensiva, rigettata lo scorso 8 giugno. Ma questa era stata accompagnata da un ricorso in Cassazione, rispetto al quale Pierantoni ha deciso di costituirsi con un controricorso.

Come noto, i tempi della suprema corte non sono velocissimi, tuttavia in questo caso si potrebbe avere un pronunciamento in tempi relativamente brevi, diciamo un anno o poco più. Casi come questo, infatti, spesso vengono trattati da quella che viene chiamata "sezione filtro", anche perché siamo in presenza di una di una "doppia conforme", situazione che si verifica quando la sentenza d’appello conferma quella di primo grado, basandosi sulle stesse ragioni di fatto.

Pierantoni aveva partecipato alla selezione per direttore generale collocandosi al primo posto della graduatoria. Il cda della società, però, aveva deliberato di non approvarla e di proporne l’annullamento. Dopo aver diffidato inutilmente Cosmari, Pierantoni si è rivolto al tribunale di Macerata che gli ha dato ragione e ha rifiutato una proposta di transazione. Cosmari, quindi, ha fatto ricorso in appello, che però l’ha respinto, sottolineando che "al di là della nullità della clausola di riserva apposta al bando, la Cosmari non abbia esercitato il potere di annullamento della procedura secondo i principi di legalità, ragionevolezza e buona fede contrattuale". E imponendo di pagare il risarcimento.