Aggiungi ItaliaOggi alle tue fonti preferite su Google per non perderti i nostri contenutiL’insegnamento di attività motorie in acqua non è una prestazione esente da Iva. Nonostante l’indubbia importanza e il perseguimento di un obiettivo di interesse pubblico non possono ritenersi rientranti nell’insegnamento scolastico o universitario. Lo afferma l’ordinanza n. 20063/2026 della Corte di cassazione accogliendo il ricorso dell’Agenzia delle entrate e respingendo quello incidentale della società contribuente avverso la sentenza della Ctr della Puglia n. 2231/2021 cassandola in relazione ai motivi del ricorso principale.

Il contenzioso si era formato, per l’anno d’imposta 2010, in relazione al mancato riconoscimento dell’esenzione da Iva dei corsi di nuoto e ginnastica in acqua (quali acquagym e hydrobike) tenuti da una società sportiva dilettantistica che l’ufficio di Bari aveva ritenuto non rientranti tra le attività didattiche di cui all’art. 10, comma 1, n. 20 del dpr n. 633/72. La Ctp di quella città si era limitata ad annullare le sanzioni, mentre la corte d’appello aveva chiosato, ritenendo spettasse l’esenzione solo sui corsi «appositamente autorizzati», ambedue le decisioni rilevando «obiettive condizioni d’incertezza nella normativa».