Amin, Ullah, Safi e Waseem. Quattro braccianti tra i 19 e i 29 anni, bruciati vivi dentro un minivan ad Amendolara, nella Sibaritide, lunedì 1 giugno.Vivevano in dieci stipati in poche stanze e, stando al racconto dell’unico superstite, si erano ribellati perché non venivano pagati da oltre un mese.Due connazionali di 31 anni vengono fermati con l’accusa di omicidio plurimo pluriaggravato; il caporalato resta una delle ipotesi al vaglio della Procura di Castrovillari, senza essere al momento formalmente contestato.Una strage che ha scosso il Paese, fino al minuto di silenzio in Senato. Una notizia così, dal forte impatto sulla pubblica opinione, giunge ai cittadini perché i cronisti scavano, raccontano testimonianze, incalzano, quasi old style. È proprio questo caso che la Federazione nazionale della stampa cita a esempio: se la cronaca fosse dipesa dai tempi della comunicazione ufficiale la notizia non sarebbe uscita con la stessa tempestività.Da pochi giorni, però, le regole su come le procure parlano ai giornali sono cambiate. In peggio, per chi quei fatti li deve raccontare.

Cosa prevede la delibera

Il 10 giugno il plenum del Consiglio superiore della magistratura approva le nuove linee guida sulla comunicazione istituzionale degli uffici giudiziari. Il testo passa a maggioranza, con quattro voti contrari e tre astensioni.Il provvedimento aggiorna le indicazioni del 2018 e le adegua al quadro europeo in materia di presunzione di innocenza, incluso il più recente intervento normativo del dicembre 2024 che limita la diffusione delle ordinanze di custodia cautelare nella fase delle indagini preliminari.Tra l’altro, accanto alla presunzione di innocenza compare il principio della “protezione reputazionale” della persona, e da lì discende il resto.Il comunicato scritto diventa sterile, mentre la conferenza stampa assume un ruolo marginale, ammessa solo in presenza di uno “specifico e concreto interesse pubblico”.Le interviste dei magistrati vengono ristrette. E compare l’obbligo più discusso: se un ufficio dà notizia di un’indagine o di un arresto con un comunicato, dovrà poi diramarne uno opposto — pena possibili sanzioni disciplinari — qualora una decisione successiva smentisca in modo significativo l’accusa, anche a molti anni di distanza.