Imperia – Nessun silenzio assenso. Il ripetitore non s’ha da fare. Lo ha stabilito il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, respingendo il ricorso presentato da Infrastrutture Wireless Italiane (Inwit), società che gestisce infrastrutture wireless e che punta a realizzare un ripetitore sul territorio comunale di Imperia. Il Tar ha stabilito che l’inerzia del Comune nel convocare la conferenza dei servizi, di fatto mai avvenuta, non forma alcun silenzio assenso. La vicenda riguarda un progetto presentato nel 2023 per l'installazione di una stazione radio base sulla strada comunale Pacialla, nell’entroterra di Imperia. Un'area sottoposta a vincolo paesaggistico e, per questo motivo, il procedimento avrebbe dovuto coinvolgere gli enti preposti alla tutela del paesaggio. Il Comune aveva richiesto alla società il pagamento di 400 euro a titolo di oneri istruttori. Inwit aveva contestato la richiesta ritenendola non prevista dalla normativa speciale. Il procedimento era rimasto al palo, senza che fosse mai convocata la prevista conferenza dei servizi. Dopo un anno Inwit, ritenendo di poter intervenire sulla base di un silenzio-assenso, aveva trasmesso un'autocertificazione sull'avvenuto perfezionamento del titolo autorizzativo per avviare così i lavori preliminari per il ripetitore. Azioni contestate dal Comune di Imperia, che ha proceduto alle sanzioni. Per questo la società ha presentato ricorso al Tar della Liguria. Ma i giudici amministrativi, pur riconoscendo che il Comune aveva l’obbligo di convocare le conferenza dei servizi, ha respinto il ricorso perché non poteva esserci un rilascio tacito dell’autorizzazione. La ragione? La presenza del vincolo paesaggistico, che implica la necessità di coinvolgere formalmente la Soprintendenza. La semplice trasmissione dell'istanza agli enti interessati da parte del privato non è sufficiente. Il privato, secondo l’interpretazione del Tar, avrebbe dovuto sollecitare attraverso il giudice la conclusione del procedimento. Restano validi gli atti con cui il Comune ha bloccato l'autocertificazione e l'avvio dei lavori. Le spese di giudizio sono state compensate.