Di recente, la Presidente della Regione Sardegna, e Assessore ad interim della Sanità, Alessandra Todde, in sede di conferenza stampa, insieme al Direttore Generale dell'Assessorato stesso, Thomas Schael, in carica dallo scorso febbraio, ha annunciato che la Sardegna ha superato gli obiettivi della Missione 6 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dedicata alla sanità territoriale. Traducendo la circostanza in numeri, sono state realizzate 59 Case della Comunità oltre che 17 Ospedali di Comunità. La notizia è certamente di quelle gradite, siccome la sanità in Sardegna ha presentato negli anni forti criticità, consistenti, in special modo, nei lunghi tempi d'attesa e nella carenza di personale medico che hanno indotto molti cittadini, in alcuni casi, risorse permettendo, a rivolgersi al privato, e in taluni altri, sembrerebbe, a rinunciare alle cure. Probabilmente ancora molti interventi si renderanno necessari, e il sistema è in fase di profonda e continua riorganizzazione. Tanto più allorquando si voglia considerare che la Sardegna, a differenza della Sicilia, autofinanzia integralmente il proprio sistema sanitario regionale. La stessa Corte Costituzionale con la sentenza numero141, nell’anno 2024, ha confermato la legittimità costituzionale dell’articolo 56 della legge Reg. Sardegna n. 9 del 2023 e dell’articolo 5, comma 1, della legge Reg. Sardegna n. 21 del 2023, con cui, appunto, la Regione Autonoma Sardegna, al fine di garantire i livelli essenziali di assistenza e ridurre i tempi di attesa, aveva autorizzato l’incremento della spesa per l’acquisto di prestazioni sanitarie eccedendo i limiti previsti dalla normativa nazionale. Intanto, perché i vincoli di finanza pubblica previsti dalla legislazione statale, in buona sostanza, non si utilizzano per la Regione Autonoma Sardegna che provvede integralmente al finanziamento del proprio servizio sanitario regionale. Quindi, perché, di conseguenza, il finanziamento integrale degli oneri del servizio sanitario regionale resta a carico del bilancio sardo, e pertanto, lo Stato non può intervenire con norme di coordinamento finanziario che incidano sulla competenza regionale nella allocazione della spesa sanitaria.