Con il via libera dell'Inps sono operative le modalità (in base ai requisiti) per ottenere l’esenzione totale dall’Irpef per alcune pensioni.Si tratta - come spiega l'istituto previdenziale con messaggio numero 1943 del 10-06-2026 - dei trattamenti spettanti alle vittime del dovere, nonché ai soggetti equiparati e ai loro familiari superstiti. Pensioni, ok dell'Inps all'esenzione totale dell'Irpef: ecco per chi Le indicazioni arrivano dopo le novità introdotte dalla circolare 51 del 30 aprile 2026, che ha recepito un orientamento giurisprudenziale consolidato e ampliato la portata del beneficio fiscale.A partire dall’anno d’imposta 2026, quindi, tutti i trattamenti pensionistici erogati dall’Inps a favore di queste categorie saranno esenti dall’Irpef, anche quando la pensione non è direttamente collegata all’evento che ha determinato il riconoscimento dello status di vittima del dovere.
L’esenzione riguarda sia le pensioni di nuova liquidazione sia quelle già in pagamento, comprese quelle ottenute attraverso gli istituti del cumulo, della totalizzazione o del computo dei periodi assicurativi nella Gestione separata.Come ottenere l’esenzione Per beneficiare dell’agevolazione è necessario presentare una domanda di pensione oppure una richiesta di ricostituzione documentale per l'esenzione fiscale.Nella domanda l’interessato dovrà dichiarare di essere vittima del dovere o soggetto equiparato e indicare gli estremi del provvedimento che ne certifica il riconoscimento. Cosa accade in caso di pensione ai superstiti Se la pensione si trasforma in trattamento di reversibilità, l’esenzione fiscale continua ad applicarsi a tutte le pensioni riconosciute al superstite e a quelle eventualmente maturate in seguito, purché restino validi i requisiti previsti dalla legge per il mantenimento della pensione ai superstiti.Un esempio è quello dell’orfano che percepisce la pensione di reversibilità del genitore riconosciuto vittima del dovere: in questo caso il beneficio fiscale continua a essere applicato.La situazione cambia quando l’orfano acquisisce il diritto a una pensione propria e autonoma. In questo caso l’esenzione non può più essere riconosciuta, poiché il beneficiario non percepisce più il trattamento in qualità di superstite della vittima del dovere.Per il coniuge superstite, invece, l’agevolazione si applica sia alle pensioni già in essere sia a quelle che dovessero essere liquidate successivamente, a condizione che rimangano validi i requisiti richiesti per la pensione ai superstiti.Familiari superstiti: dichiarazione e controlli I familiari superstiti che intendono ottenere l’esenzione devono autocertificare il possesso dello status di familiare superstite di vittima del dovere o di soggetto equiparato.Nella dichiarazione dovranno essere indicati anche gli estremi del provvedimento che attesta tale condizione.Successivamente l’Inps effettuerà le verifiche necessarie, anche in collaborazione con le amministrazioni e gli enti che detengono la documentazione relativa.Domande: come presentarle L’Inps sta aggiornando la procedura telematica che consentirà di richiedere direttamente l’esenzione fiscale all’interno della domanda di pensione.Fino al completamento dell’aggiornamento, gli interessati possono presentare una domanda di “Ricostituzione per motivi documentali – esenzione fiscale vittime del dovere”.La richiesta può essere inoltrata: online attraverso il portale Inps, utilizzando SPID, Carta d’Identità Elettronica, Carta Nazionale dei Servizi o credenziali eIDAS; tramite gli istituti di patronato riconosciuti dalla legge. Ricorsi e contenzioso Le sedi territoriali dell’Inps potranno definire in autotutela i ricorsi amministrativi ancora pendenti quando risultino soddisfatti i requisiti previsti dalle nuove disposizioni.In questi casi il ricorso accolto in autotutela sarà considerato equivalente a una domanda di ricostituzione per il 2026 ai fini dell’applicazione dei benefici fiscali.Per quanto riguarda invece la richiesta di esenzione relativa agli anni d’imposta precedenti al 2026, gli interessati dovranno presentare un’apposita istanza all’Agenzia delle Entrate, secondo quanto già chiarito d







