In gravidanza, ha un aborto spontaneo ed è costretta ad assentarsi dal posto di lavoro, finché non riceve una missiva della società con la quale si comunica il licenziamento. Il motivo? Il superamento del periodo di comporto, ossia il lasso di tempo in cui il lavoratore ha diritto all’assenza per malattia o infortunio.
Accade a Taranto, dove una 36enne, lavoratrice dipendente presso una multinazionale tedesca impegnata nel comparto calzaturiero si è vista recapitare una lettera dall’azienda, aggiungendo al danno la beffa. Non solo l’aborto sopraggiunto dopo diverse settimane di gravidanza, ma la perdita del posto di lavoro per il tramite di una comunicazione scritta di poche righe, alla quale è allegata la tabella con il computo dei giorni di assenza.
La società si è appellata alle disposizioni del "Testo unico Ccnl Terziario", il cui articolo 186 dispone che "durante la malattia, il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di 180 giorni in un anno solare, trascorso il quale, perdurando la malattia, il datore di lavoro potrà procedere al licenziamento".
Secondo le verifiche dell’azienda, la lavoratrice avrebbe totalizzato 211 giorni di assenza, sulla scorta dei quali è stato deciso il licenziamento. ''Ingiurioso e illegittimo'' secondo l’avvocato Fabrizio Del Vecchio del foro di Taranto, legale della lavoratrice, che ha deciso di impugnare il provvedimento. La tesi difensiva è che la malattia è stata determinata da un aborto spontaneo che – sostiene Del Vecchio - "per normativa vigente, non può computarsi come malattia. Ci rivolgeremo al Tribunale del Lavoro di Milano ove ha sede la Società per tutelare la posizione della nostra conterranea in qualità di lavoratrice donna vittima di un’ingiustizia – aggiunge. L’azienda ha considerato la gravidanza come malattia comune, con evidente lesione al diritto alla maternità".






