Ricette per ripartire

Primo mese a 1 €

Ricevi le notifiche su FIRENZE

La decisione del tribunale civile

di Stefano BrogioniFIRENZEPatteggiò una condanna a quattro mesi per stalking ai danni di una sommelier che aveva lavorato per lui e con cui si era instaurato un rapporto di frequentazione. Ma nel processo civile, la sede della quantificazione del risarcimento, Giorgio Pinchiorri, 82 anni, famoso nel mondo per l’enoteca che porta il suo cognome, ha vinto, almeno in primo grado: il danno richiesto dalla sua ex dipendente non è dovuto. Anzi, la donna è stata condannata anche alla rifusione delle spese legali. Al contenzioso davanti al giudice Anita Polito si è giunti dopo che la donna, oggi 40enne, aveva denunciato quanto patito tra il 2016 e il 2018: attenzioni ossessive da parte di colui che all’epoca era il suo datore di lavoro, vessazioni e umiliazioni davanti ai colleghi quando il rapporto iniziò a logorarsi. Dopo aver abbandonato il suo ruolo nella celebre Enoteca, la sommelier continuò a ricevere messaggi e in un’occasione fu anche seguita per strada. Ma dopo l’applicazione concordata della pena, non è scattato automaticamente il ristoro. Secondo il tribunale civile, la donna si sarebbe limitata "a descrivere le condotte asseritamente vessatorie e persecutorie" poste in essere da Pinchiorri "basando essenzialmente le prove su atti di parte (diffide, denunce, richieste di ammonimento senza l’eventuale provvedimento adottato), su messaggi e sulla condanna a seguito di patteggiamento del Pinchiorri". "Tuttavia - si legge ancora nella sentenza -, fermi restando i limiti probatori di cui si è innanzi detto, la sentenza di patteggiamento non si è prodotta, cosa che sarebbe stato molto semplice ottenere in qualità di persona offesa, limitandosi la parte a chiedere al giudice di acquisire l’intero fascicolo processuale, di talchè l’attrice non ha fornito neppure la prova del reato per il quale il Pinchiorri è stato condannato e per quale periodo temporale". Nei messaggi conservati dalla donna e consegnati al giudice "non si rinviene la prova della reiterazione di condotte violente o minatorie idonee a configurare il reato di atti persecutori, né tali da incutere timore nella persona offesa per la propria incolumità o per quella dei propri congiunti". "In mancanza di specifiche allegazioni assertive e probatorie - conclude il giudice - deve ritenersi non provata la condotta persecutoria o molesta attribuita al convenuto e, quindi, la sua responsabilità in ordine ai danni di cui si chiede qui il risarcimento, per i quali manca anche la prova del nesso di causalità con la condotta posta in essere". Il legale della sommelier, l’avvocato Federico Scavetta, che ha già fatto appello, parla di "duplice ingiustizia". "Da un lato, anni di condotte intrusive e ossessive vengono sostanzialmente ridotti a una mera vicenda relazionale priva di reale offensività. Dall’altro, la persona che ha denunciato quei fatti, affrontando un lungo percorso penale e civile, viene infine gravata anche delle conseguenze economiche del processo".