Le Associazioni di promozione sociale (di seguito Aps) sono soggette a liquidazione giudiziale ma non a liquidazione coatta amministrativa come previsto dalla legge per le Imprese sociali (Is). Sono le conclusioni della sezione prima della Cassazione civile che si leggono nella sentenza n.14722/2026 depositata in cancelleria il 18 maggio scorso.

Cosa dice la sentenza

Nella sentenza, Continua a leggere l'articolo, abbonati a ItaliaOggi

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