Togati e giornalisti: il libero pensiero non è uguale per tutti
Giovanni M. Jacobazzi
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Quanto accaduto a Francesco Pinto apre una questione che va ben oltre la singola vicenda disciplinare: il rapporto tra magistratura, comunicazione pubblica e libertà di stampa. La decisione del Consiglio superiore della magistratura, infatti, finisce per lanciare un messaggio ambiguo. Da un lato, viene riconosciuta la violazione della presunzione di innocenza; dall’altro, si esclude ogni responsabilità sulla violazione delle regole interne che disciplinano la comunicazione giudiziaria. Il risultato è che la sanzione appare “residuale”, quasi simbolica, e alimenta l’impressione che un magistrato possa intervenire pubblicamente su procedimenti in corso senza correre alcuna conseguenza.
Ma andiamo con ordine. Pinto, allora procuratore aggiunto a Genova, aveva rilasciato nell’agosto 2024 un’intervista a “Il Fatto Quotidiano” criticando la proposta di riforma sulla custodia cautelare sostenuta da Enrico Costa, attuale capogruppo di Forza Italia alla Camera. Per sostenere la sua tesi, aveva citato un procedimento penale in corso proprio alla Procura di Genova e relativo alla bancarotta del gruppo Qui! Group, facendo riferimento all’imprenditore Gregorio Fogliani. Dichiarazioni che, secondo l’accusa disciplinare, presentavano come già accertati fatti ancora oggetto di giudizio. La Procura generale della Cassazione, titolare dell’azione disciplinare, aveva allora contestato a Pinto due profili. Il primo riguardava la violazione delle norme sulla comunicazione giudiziaria: secondo il decreto legislativo 106 del 2006, modificato nel 2021, solo il procuratore può infatti intrattenere rapporti con la stampa sui procedimenti trattati dall’ufficio, salvo delega espressa. E a Genova esisteva un preciso ordine di servizio che attribuiva esclusivamente al procuratore la gestione dei rapporti con i media.








