Il Decreto Requisiti Minimi, aggiornato con il DM 28 ottobre 2025, rappresenta uno dei provvedimenti più rilevanti per il settore dell’edilizia e per tutto il mondo dell’efficienza energetica in Italia. Questo aggiornamento normativo definisce le prestazioni energetiche minime che devono essere rispettate negli edifici di nuova costruzione e negli interventi di riqualificazione, ristrutturazione e ampliamento. L’obiettivo del Decreto Requisiti Minimi è infatti duplice: da un lato ridurre i consumi energetici e le emissioni climalteranti, dall’altro accelerare la trasformazione del patrimonio edilizio verso modelli più efficienti, digitalizzati e integrati con le fonti energetiche rinnovabili.Indice degli argomenti

Decreto Requisiti Minimi: il contesto europeoIl Decreto Requisiti Minimi: finalità e obiettiviObiettivo: riduzione del fabbisogno energetico degli edificiDigitalizzazione come fattore abilitanteAll’origine della normativa: cosa dice il DM 26 giugno 2015Il ruolo dell’edificio di riferimentoCome prepararsi per gestire il nuovo Decreto Requisiti Minimi e quali pratiche seguiranno le vecchie regoleAttenzione al regime transitorioDecreto Requisiti Minimi: cosa cambia esattamente nel 2026Quali sono le scadenze precise previste dalla normativaIn quali casi si applica il Decreto Requisiti MinimiLe nuove costruzioniNel caso di demolizioni e ricostruzioniGli interventi edilizi relativi ad ampliamenti e sopraelevazioniIl caso di ristrutturazioni importanti di primo e secondo livelloUn focus speciale sulle riqualificazioni energeticheA quali edifici si applica il Decreto Requisiti MinimiIl caso delle n nuove abitazioniEdifici residenziali e non residenzialiUno sguardo ai nuovi requisiti energetici per gli edificiIndice di prestazione energetica globaleCoefficiente medio globale di scambio termicoCosa sono le trasmittanze termiche limiteLa questione chiave del rendimento degli impianti tecniciDi cosa si parla nel caso delle verifiche su schermature solari e controllo estivoIl ruolo dell’edificio di riferimento: in cosa consiste e cosa cambiaEdificio di riferimento: come si deve utilizzare nelle verifiche energeticheCosa succede nel caso delle ristrutturazioni importanti: qual è l’impatto del DecretoLe ristrutturazioni di primo livelloLe ristrutturazioni di secondo livelloQualche nota relativa agli interventi sull’involucroCome vengonoconsiderati gli interventi sugli impianti e quali sono i requisitiNuove costruzioni: quali sono gli obblighi da rispettareRequisiti minimi richiestiMassima attenzione alle fonti rinnovabili obbligatorieCome si dichiarano le prestazioni energetiche e come si prepara la documentazioneDecreto Requisiti Minimi: come cambiano i calcoli della prestazione energeticaLe nuove metodologie di calcoloCome cambia il ruolo dei software di certificazioneQuali sono, in dettaglio, le verifiche tecniche previste dal Decreto Requisiti MinimiLe verifiche per gli edifici nuoviLe verifiche per gli edifici esistentiEdifici NZEB e nuovo Decreto Requisiti MinimiCosa significa NZEB, Nearly Zero Energy BuildingI requisiti degli edifici NZEB a energia quasi zero: dove e come agireDecreto Requisiti Minimi e ex Legge 10Quando serve la relazione tecnica ex Legge 10La relazione energetica: uno sguardo ai dati necessariDecreto Requisiti Minimi e APECome gestire il rapporto tra requisiti minimi e attestato di prestazione energeticaIn che modo i requisiti minimi incidono sulla classe energeticaInvolucro edilizio e impianti: cosa cambia con il Decreto Requisiti MinimiIl ruolo dei ponti termici nel Decreto Requisiti MinimiCosa sono i ponti termiciPonti termici: in che modo incidono sull’efficienza energeticaQuali sono le modalità di verifica e come cambia la progettazione dell’involucro edilizioDecreto Requisiti Minimi: chi sono i professionisti coinvoltiAggiornamento professionale sempre più importanteLe tecnologie di riferimento per il Decreto Requisiti MinimiPompe di calore e nuove prescrizionRequisiti di efficienza richiestiIntegrazione con fotovoltaico e accumuliApplicazioni negli edifici industrialiBuilding Automation e sistemi BACSLe classi di automazione previste dalla normativaIl monitoraggio dei consumi energeticiFonti rinnovabili e integrazione energeticaIl ruolo chiave del fotovoltaicoIl solare termicoLe biomasseIl ruolo della geotermiaMassima attenzione ai sistemi di accumuloCosa cambia per le comunità energeticheUna acclerazione per la mobilità elettrica e per le infrastrutture di ricaricaNuovi obblighi di ricarica EV per gli edificiLa predisposizione delle colonnineI requisiti per gli edifici nuoviRequisiti per ristrutturazioni importantiL’impatto del Decreto Requisiti Minimi sui Bonus EdiliziCosa cambia nei requisiti tecnici per l’accesso ai bonusVantaggi del nuovo Decreto Requisiti MinimiDecreto Requisiti Minimi: il contesto europeoIl decreto assume una rilevanza speciale in quanto recepisce le più recenti evoluzioni della normativa europea sulla prestazione energetica degli edifici o EPBD (Energy Performance of Buildings Directive, Direttiva europea sulla prestazione energetica degli edifici che disciplina l’efficienza energetica del patrimonio immobiliare. In particolare il Decreto Requisiti Minimi introduce una serie di nuove prescrizioni relative a pompe di calore, sistemi di automazione BACS, mobilità elettrica, fonti rinnovabili e infrastrutture energetiche intelligenti.Le nuove disposizioni interessano poi una platea molto ampia di soggetti come progettisti, ingegneri, architetti, geometri, certificatori energetici, imprese di costruzione, installatori, direttori lavori, amministrazioni pubbliche e proprietari immobiliari.In particolare dalla data del 3 giugno 2026 sono a regime nuove regole che influenzeranno direttamente la progettazione delle opere, le verifiche energetiche, la preparazione della documentazione tecnica e l’accesso agli incentivi per l’efficientamento energetico.Il Decreto Requisiti Minimi: finalità e obiettiviIl Decreto Requisiti Minimi intende rappresentare il principale riferimento nazionale per la definizione delle prestazioni energetiche degli edifici. La funzione di questa normativa è quella di stabilire quali caratteristiche debbano possedere gli involucri edilizi, gli impianti tecnologici, i sistemi energetici affinché un edificio possa essere considerato conforme agli standard di efficienza richiesti dalla legislazione italiana ed europea.Obiettivo: riduzione del fabbisogno energetico degli edificiLa normativa punta a ridurre il fabbisogno energetico degli edifici, limitare le dispersioni termiche, promuovere l’utilizzo delle energie rinnovabili e favorire l’adozione di tecnologie ad alta efficienza. Allo stesso tempo, intende migliorare il comfort abitativo, ridurre la dipendenza dai combustibili fossili e contribuire al raggiungimento degli obiettivi climatici fissati dall’Unione Europea.Digitalizzazione come fattore abilitanteUn altro obiettivo fondamentale riguarda la progressiva digitalizzazione della gestione energetica degli edifici. Per questo motivo il nuovo decreto attribuisce crescente importanza ai sistemi di monitoraggio, controllo e automazione degli impianti, considerati elementi essenziali per ottimizzare i consumi e migliorare le prestazioni energetiche reali.All’origine della normativa: cosa dice il DM 26 giugno 2015Per comprendere il nuovo Decreto Requisiti Minimi è necessario partire dal DM 26 giugno 2015, che per oltre dieci anni ha rappresentato il punto di riferimento della normativa italiana sulla prestazione energetica degli edifici.Il ruolo dell’edificio di riferimentoIl provvedimento del 2015 ha introdotto un approccio innovativo basato sul concetto di edificio di riferimento, ovvero un modello teorico utilizzato per verificare le prestazioni energetiche degli edifici reali. Ha inoltre definito parametri prestazionali, limiti di trasmittanza termica, requisiti impiantistici e metodologie di calcolo uniformi su tutto il territorio nazionale.Grazie a questo decreto è stato possibile avviare una progressiva evoluzione del settore edilizio verso standard energetici più elevati, culminata nell’introduzione degli edifici NZEB (Nearly Zero Energy Building) e nella crescente diffusione delle fonti rinnovabili.Il DM 28 ottobre 2025 non sostituisce completamente il quadro precedente, ma lo aggiorna e lo amplia alla luce delle nuove esigenze tecnologiche e normative.Come prepararsi per gestire il nuovo Decreto Requisiti Minimi e quali pratiche seguiranno le vecchie regoleL’entrata in vigore delle nuove disposizioni richiederà un significativo aggiornamento delle competenze tecniche e degli strumenti professionali utilizzati da progettisti e operatori del settore.Attenzione al regime transitorioUno degli aspetti più importanti riguarda il regime transitorio. In linea generale, le pratiche edilizie presentate prima dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni continueranno ad essere valutate secondo la normativa precedente. Le nuove regole si applicheranno invece alle istanze depositate successivamente alle date previste dal decreto.Per questo motivo sarà fondamentale verificare con attenzione:la data di presentazione del titolo edilizio;il tipo di intervento previsto;il regime normativo applicabile;gli aggiornamenti dei software di calcolo energetico;le nuove procedure di verifica.I professionisti dovranno inoltre familiarizzare con le nuove prescrizioni riguardanti automazione degli edifici, mobilità elettrica e integrazione delle fonti rinnovabili.Decreto Requisiti Minimi: cosa cambia esattamente nel 2026L’aggiornamento introdotto dal DM 28 ottobre 2025 non si limita ad aggiornare alcuni parametri tecnici, ma introduce una visione più ampia dell’edificio come sistema energetico integrato.Quali sono le principali novità del DM 28 ottobre 2025:La revisione dei criteri di verifica energetica;L’aggiornamento dei parametri prestazionali;La maggiore attenzione alle prestazioni estive;Il rafforzamento del ruolo delle pompe di calore;La diffusione obbligatoria dei sistemi BACS in determinate categorie di edifici;Le nuove prescrizioni per le infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici;L’integrazione più estesa delle fonti rinnovabili;Il miglior coordinamento con la normativa europea EPBD.Il provvedimento punta a mettere in campo azioni graduali che siano nella condizione di trasformare progressivamente gli edifici in nodi intelligenti capaci di produrre, gestire e consumare energia in modo efficiente.Quali sono le scadenze precise previste dalla normativaLa data chiave per il Decreto Requisiti Minimi è il 3 giugno 2026, da questo momento tutte le nuove disposizioni sono pienamente in vigore. Dal 3 giungo 2026 progettisti e committenti hanno il compito di verificare la conformità dei nuovi interventi ai requisiti aggiornati e dunque si deve attivare una programmazione attenta di tutte le attività progettuali così come anche la verifica dell’aggiornamento o adeguamento dei software, delle soluzioni e delle procedure per la produzione di documentazione tecnica.In quali casi si applica il Decreto Requisiti MinimiLe nuove costruzioniLe nuove costruzioni rappresentano il principale ambito di applicazione della normativa. In questi casi l’edificio deve essere progettato sin dall’inizio per rispettare tutti i requisiti energetici previsti dal decreto. Questo comporta verifiche sull’involucro edilizio, sugli impianti, sull’integrazione delle fonti rinnovabili e sulle prestazioni energetiche complessive.Il Decreto Requisiti Minimi punta a garantire la realizzazione di edifici ad alte prestazioni, caratterizzati da bassi consumi e da una significativa riduzione delle emissioni climalteranti.Nel caso di demolizioni e ricostruzioniGli interventi di demolizione e ricostruzione vengono generalmente assimilati alle nuove costruzioni dal punto di vista energetico. Il nuovo edificio in questo senso deve rispettare i medesimi standard previsti per una costruzione ex novo, comprese le verifiche energetiche e gli obblighi relativi alle fonti rinnovabili.Questo principio impone di interpretare la ricostruzione come una fase per migliorare radicalmente le prestazioni energetiche del patrimonio edilizio esistente.Gli interventi edilizi relativi ad ampliamenti e sopraelevazioniAnche nel caso specifico di interventi che implicano ampliamenti volumetrici o sopraelevazioni si rientra a tutti gli effetti nell’ambito di applicazione del decreto. Le modalità di verifica dipendono primariamente dalla dimensione dell’intervento e dal rapporto tra la parte ampliata e l’edificio esistente. In molti casi è necessario verificare le prestazioni energetiche della nuova porzione edilizia e garantire il rispetto dei requisiti minimi previsti.Il Decreto prevede una speciale attenzione ai temi dell’integrazione tra le nuove strutture e la situazione dell’involucro esistente, esattamente allo scopo di evitare discontinuità prestazionali e ponti termici.Il caso di ristrutturazioni importanti di primo e secondo livelloLe ristrutturazioni importanti rappresentano una delle categorie maggiormente interessate dal Decreto Requisiti Minimi.La distinzione tra primo e secondo livello dipende principalmente dall’estensione degli interventi sull’involucro edilizio e sugli impianti tecnici. In particolare, nel caso delle ristrutturazioni di primo livello, ovvero quelle che coinvolgono quote molto significative dell’edificio e spesso anche gli impianti, le verifiche richieste risultano particolarmente articolate e per molti aspetti simili a quelle previste per le nuove costruzioni.Le ristrutturazioni di secondo livello sono invece soggette a verifiche più limitate ma comunque finalizzate al miglioramento delle prestazioni energetiche.Un focus speciale sulle riqualificazioni energeticheLa normativa guarda con particolare attenzione agli interventi di riqualificazione energetica che interessano anche singoli componenti edilizi o impiantistici.Rientrano infatti in questa categoria del Decreto Requisiti Minimi situazioni comeLa sostituzione dei serramenti;L’isolamento delle pareti;Il rifacimento delle coperture;La sostituzione dei generatori di calore;L’installazione di pompe di calore;L’integrazione di impianti fotovoltaici.A quali edifici si applica il Decreto Requisiti MinimiIl caso delle n nuove abitazioniLe abitazioni di nuova costruzione rappresentano una delle categorie maggiormente coinvolte dalla normativa. I nuovi edifici residenziali dovranno rispettare standard energetici elevati, garantendo bassi consumi, adeguato comfort termoigrometrico e integrazione delle fonti rinnovabili.Edifici residenziali e non residenzialiVa sottolineato che il Decreto Requisiti Minimi si applica sia al settore residenziale sia a quello non residenziale e rientrano quindi nel campo di applicazione una ricca categoria di tipologie abitative comeCondomini;Villette;Uffici;Alberghi;Strutture ricettive;Edifici sanitari;Edifici scolastici;Edifici commerciali.Più nello specifico le modalità di verifica che verranno attuate nell’ambito del Decreto Requisiti Minimi possono variare in funzione della destinazione d’uso e delle caratteristiche dell’immobile.Uno sguardo ai nuovi requisiti energetici per gli edificiCome già sottolineato l’aggiornamento del Decreto Requisiti Minimi introduce una revisione dei parametri energetici che definiscono le prestazioni degli edifici. L’obiettivo non è soltanto ridurre il fabbisogno energetico teorico, ma migliorare concretamente il comportamento energetico degli immobili lungo tutto il loro ciclo di vita.Le verifiche si basano su una serie di indicatori prestazionali che interessano sia l’involucro edilizio sia gli impianti tecnologici che è importante vedere in dettaglio.Indice di prestazione energetica globaleL’indice di prestazione energetica globale rappresenta uno dei parametri più importanti dell’intera normativa. Con questo indice si misura il fabbisogno energetico complessivo dell’edificio considerando tutti i principali servizi energetici:La climatizzazione invernale;La climatizzazione estiva;La ventilazione;La produzione di acqua calda sanitaria;L’illuminazione (per alcuni edifici);Il trasporto di persone e cose nel caso in cui sia previsto.L’indicatore consente anche di valutare l’efficienza complessiva dell’edificio e costituisce uno dei principali riferimenti utilizzati anche nella certificazione energetica.Il Decreto Requisiti Minimi punta a rafforzare il ruolo di questo parametro come sintesi della qualità energetica dell’immobile.Coefficiente medio globale di scambio termicoIl Coefficiente medio globale di scambio termico rappresenta un parametro con il quale si valuta la capacità dell’involucro edilizio di limitare le dispersioni termiche. In altre parole si tratta di un parametro che permette di misurare quanto efficacemente pareti, coperture, pavimenti e serramenti riescano a trattenere il calore durante l’inverno e a limitare i guadagni termici indesiderati durante l’estate.Maggiore è la qualità dell’involucro, minore sarà il fabbisogno energetico necessario per mantenere condizioni di comfort. L’aggiornamento normativo punta a favorire involucri sempre più performanti e capaci di contribuire in modo significativo alla riduzione dei consumi.Cosa sono le trasmittanze termiche limiteLe trasmittanze termiche rappresentano la quantità di calore che attraversa una struttura edilizia. Il decreto punta modificare e rivedere valori massimi consentiti per:Le pareti opache verticali;Le coperture;I pavimenti;I serramenti;Le superfici trasparenti.In particolare si tratta di limiti che variano in funzione della zona climatica e della tipologia di intervento e questo aggiornamento dei valori consente di promuovere soluzioni costruttive più efficienti che stimolino l’utilizzo di materiali isolanti ad alte prestazioni.La questione chiave del rendimento degli impianti tecniciOccorre tuttavia considerare che per quanto molto importante un involucro efficiente da solo permette di ottenere risultati limitati. Ecco che il Decreto Requisiti Minimi è statao forulato per richiedere che anche gli impianti tecnologici raggiungano specifici livelli di rendimento. In questo caso le verifiche interessano i generatori di calore, le pompe di calore, i sistemi di distribuzione, i sistemi di regolazione, gli impianti di ventilazione, i sistemi di produzione dell’acqua calda sanitaria.L’obiettivo del decreto è quello di garantire che ogni componente dell’impianto contribuisca alla riduzione dei consumi energetici.Di cosa si parla nel caso delle verifiche su schermature solari e controllo estivoIl Decreto Requisiti Minimi prende poi atto del fatto che negli ultimi anni il tema del comfort estivo è diventato sempre più importante. Con l’aumento delle temperature e delle ondate di calore si è reso necessario progettare edifici capaci di limitare il surriscaldamento. Per questo motivo il nuovo decreto dedica particolare attenzione a:Schermature solari;Orientamento delle superfici vetrate;Fattori di trasmissione solare;Protezione dal carico termico estivo.Il principio alla base di queste scelte sta nella valutazione che una corretta progettazione permette di ridurre il ricorso alla climatizzazione meccanica e di migliorare il comfort interno.Il ruolo dell’edificio di riferimento: in cosa consiste e cosa cambiaL’edificio di riferimento è uno dei concetti fondamentali introdotti dalla normativa energetica italiana. Si tratta di un modello teorico costruito sulla base delle caratteristiche geometriche dell’edificio reale ma dotato di parametri energetici standardizzati stabiliti dalla normativa.In concreto, l’edificio reale viene confrontato con un edificio virtuale che rappresenta il livello minimo di prestazione richiesto dalla legge.Questo approccio consente di valutare l’efficienza energetica complessiva senza imporre specifiche soluzioni tecnologiche. Sulla base di questo approccio il progettista mantiene quindi la libertà di scegliere materiali e impianti purché il risultato finale sia almeno equivalente a quello ottenuto dall’edificio di riferimento.Edificio di riferimento: come si deve utilizzare nelle verifiche energeticheLe verifiche previste dal decreto devono essere effettuate confrontando le prestazioni dell’edificio progettato con quelle dell’edificio di riferimento. Il metodo da seguire deve permettere di valutare, in forma comparativa:I fabbisogni energetici;Le dispersioni termiche;I rendimento degli impianti;Il contributo delle fonti rinnovabili;Le prestazioni complessive dell’edificio.Il rispetto dei requisiti minimi viene dimostrato proprio attraverso questo confronto.Cosa succede nel caso delle ristrutturazioni importanti: qual è l’impatto del DecretoLe ristrutturazioni importanti rappresentano una delle aree in cui il nuovo Decreto Requisiti Minimi esercita il maggiore impatto. Molti edifici italiani sono stati realizzati prima dell’introduzione delle più recenti normative energetiche e presentano consumi elevati, dispersioni significative e impianti obsoleti. Per questo motivo il legislatore considera le ristrutturazioni come un’opportunità fondamentale per migliorare il patrimonio edilizio esistente.Le ristrutturazioni di primo livelloSi considerano ristrutturazioni importanti di primo livello quelle in cui l’intervento interessa una quota molto significativa dell’involucro edilizio e coinvolge contestualmente anche gli impianti.In questi casi la normativa richiede verifiche molto approfondite e prestazioni energetiche particolarmente elevate. L’obiettivo di questi interventi, nello spirito del decreto Requisiti Minimi è quello di avvicinare l’edificio esistente agli standard delle nuove costruzioni.Le ristrutturazioni di secondo livelloNel caso delle ristrutturazioni di secondo livello il coinvolgimento riguarda una quota più limitata dell’involucro edilizio. Pur essendo meno estese rispetto agli interventi di primo livello, queste ristrutturazioni richiedono comunque il rispetto di specifici parametri energetici e verifiche sulle parti interessate dai lavori. In questo caso l’obiettivo è quello di garantire un miglioramento progressivo dell’efficienza energetica del patrimonio edilizio.Qualche nota relativa agli interventi sull’involucroNel caso in cui i lavori riguardano le pareti esterne, le coperture, i pavimenti, i serramenti è necessario rispettare specifici valori di trasmittanza termica e requisiti relativi ai ponti termici. Nello stesso tempo, una particolare attenzione viene posta alla continuità dell’isolamento e alla corretta esecuzione dei dettagli costruttivi.Come vengonoconsiderati gli interventi sugli impianti e quali sono i requisitiGli interventi sugli impianti a loro volta devono garantire livelli minimi di efficienza energetica. Tra le soluzioni maggiormente valorizzate dal nuovo decreto figurano:Le pompe di calore;I sistemi ibridi;Gli impianti alimentati da fonti rinnovabili;I sistemi di regolazione evoluti;L’automazione degli edifici.Nello specifico poi l’integrazione tra involucro e impianti assume un ruolo sempre più importante nella valutazione complessiva delle prestazioni energetiche e nella determinazione del valore complessivo dell’edificio.Nuove costruzioni: quali sono gli obblighi da rispettareLe nuove costruzioni rappresentano il contesto in cui il Decreto Requisiti Minimi trova la sua applicazione più completa. Fin dalle prime fasi progettuali devono essere considerati tutti gli aspetti energetici previsti dalla normativa.Requisiti minimi richiestiGli edifici di nuova costruzione devono rispettare i limiti di prestazione energetica, i valori di trasmittanza, i requisiti impiantistici, gli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili, le prescrizioni relative al comfort estivo.In sostanza il progetto deve dimostrare il rispetto simultaneo di tutti i requisiti previsti.In più le verifiche energetiche accompagnano l’intero iter progettuale che prevede una serie di controlli e la produzione di una documentazione tecnica che costituisce parte integrante del progetto.Massima attenzione alle fonti rinnovabili obbligatorieUno degli aspetti più rilevanti del Decreto Requisiti Minimi riguarda l’obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili. Le nuove costruzioni devono prevedere quote minime di copertura dei fabbisogni energetici attraverso sistemi quali:Impianti fotovoltaici;Solare termico;Pompe di calore;Geotermia;Biomasse.L’obiettivo di questo impegno è molto evidente e concreto e punta a favorire una riduzione progressiva della dipendenza dai combustibili fossili.Come si dichiarano le prestazioni energetiche e come si prepara la documentazioneUn aspetto importante del Decreto Requisiti Minimi riguarda anche la documentazione e a questo proposito il progettista deve lavorare per predisporre tutti i materiali necessari per dimostrare il rispetto dei requisiti previsti. Nello specifico la documentazione che dovrà essere predisposta riguarda:La relazione energetica;Le verifiche di legge;I calcoli prestazionali;La documentazione impiantistica;Le simulazioni energetiche.Decreto Requisiti Minimi: come cambiano i calcoli della prestazione energeticaLe nuove metodologie di calcoloCon l’aggiornamento normativo del Decreto Requisiti Minimi si recepiscono le evoluzioni degli standard tecnici europei e delle norme UNI/TS utilizzate per la determinazione delle prestazioni energetiche. In questo scenario i modelli di calcolo diventano più accurati e meglio rappresentativi del comportamento reale degli edifici.Più nello specifico l’aggiornamento riguarda:I coefficienti prestazionali;I fattori energetici;I parametri climatici;I criteri di valutazione degli impianti;Gli indicatori relativi alle fonti rinnovabili.Grazie a questo aggiornamento è possibile disporre di dati per una valutazione più precisa delle prestazioni effettive degli edifici.Come cambia il ruolo dei software di certificazioneIn questo scenario i software energetici assumono un ruolo ancora più strategico e soprattutto diventano strumenti che abilitano, grazie ai dati, più azioni, dalla transizione energetica alla gestione di dati ESG. Le piattaforme utilizzate da progettisti e certificatori dovranno essere aggiornate per recepire i nuovi parametri normativi, le nuove verifiche, le nuove metodologie di calcolo, le nuove prescrizioni relative agli impianti.Va sottolineato che l’aggiornamento degli strumenti informatici e delle piattaforme rappresenterà una delle principali attività richieste ai professionisti del settore.Quali sono, in dettaglio, le verifiche tecniche previste dal Decreto Requisiti MinimiIl Decreto Requisiti Minimi introduce un sistema di verifiche tecniche che consente di dimostrare, in modo documentato, la conformità dell’edificio alla normativa. È proprio attraverso queste verifiche che il progetto energetico passa dalla dichiarazione d’intenti alla dimostrazione tecnica.Le verifiche cambiano in funzione del tipo di intervento. Un edificio di nuova costruzione richiede controlli più estesi e complessivi, mentre un intervento puntuale su un edificio esistente comporta verifiche limitate agli elementi interessati dai lavori. La logica è proporzionata: più l’intervento è rilevante, maggiore è il livello di prestazione energetica richiesto.Le verifiche per gli edifici nuoviNel caso degli edifici di nuova costruzione, il progetto deve dimostrare il rispetto dei requisiti energetici nella loro interezza. Questo significa che l’edificio deve essere valutato come sistema integrato.Le verifiche riguardano la prestazione energetica globale, la qualità dell’involucro, il comportamento estivo, il rendimento degli impianti, il contributo delle fonti rinnovabili e il confronto con l’edificio di riferimento. L’obiettivo è garantire che il nuovo immobile nasca già con caratteristiche coerenti con gli obiettivi di riduzione dei consumi e delle emissioni.Per il progettista, questo comporta la necessità di lavorare sin dalle prime fasi su orientamento, forma dell’edificio, stratigrafie, serramenti, sistemi di ombreggiamento, generatori, distribuzione impiantistica e sistemi di controllo. La prestazione energetica non può essere corretta solo alla fine del progetto: deve essere costruita progressivamente.Le verifiche per gli edifici esistentiPer gli edifici esistenti il decreto adotta un approccio più articolato, perché il patrimonio edilizio italiano è estremamente eterogeneo. Molti immobili sono stati realizzati in periodi in cui l’efficienza energetica non era un criterio progettuale centrale, e presentano dispersioni elevate, ponti termici, impianti datati o sistemi di regolazione poco efficaci.Le verifiche sugli edifici esistenti dipendono dal tipo di intervento effettuato. Se l’intervento coinvolge una parte consistente dell’involucro e degli impianti, le prescrizioni diventano più stringenti. Se invece riguarda un singolo elemento, come la sostituzione dei serramenti o del generatore di calore, il controllo si concentra su quella specifica componente.Questo approccio consente di migliorare progressivamente le prestazioni del patrimonio immobiliare senza imporre, in ogni circostanza, un adeguamento totale dell’edificio. Allo stesso tempo, evita che interventi parziali vengano realizzati con soluzioni tecnicamente insufficienti.Verifiche per singoli interventi ediliziNel caso dei singoli interventi edilizi, le verifiche si concentrano sugli elementi oggetto di modifica. Se si sostituiscono gli infissi, occorre rispettare i valori limite di trasmittanza e verificare il comportamento delle superfici trasparenti. Se si interviene sull’isolamento di una parete o di una copertura, bisogna dimostrare il rispetto dei requisiti termici e la corretta gestione dei ponti termici.Allo stesso modo, se viene sostituito un impianto di climatizzazione, la verifica riguarda l’efficienza del nuovo sistema, il rendimento stagionale, la regolazione, la distribuzione e l’eventuale integrazione con fonti rinnovabili.La finalità è chiara: ogni intervento deve rappresentare un reale miglioramento energetico e non un semplice adeguamento formale.Edifici NZEB e nuovo Decreto Requisiti MinimiGli edifici NZEB Nearly Zero Energy Building, rappresentano uno dei concetti centrali della normativa energetica europea e italiana. Il nuovo Decreto Requisiti Minimi si inserisce in questo percorso, aggiornando gli strumenti attraverso cui progettisti e tecnici devono dimostrare il raggiungimento di prestazioni energetiche elevate.La direzione è quella di edifici che consumano pochissima energia e che coprono una parte significativa del proprio fabbisogno attraverso fonti rinnovabili. Il concetto di NZEB ha avuto il merito di spostare l’attenzione dalla semplice efficienza dell’impianto alla qualità complessiva dell’edificio.Cosa significa NZEB, Nearly Zero Energy BuildingUn edificio NZEB è un edificio ad altissima prestazione energetica, il cui fabbisogno molto basso o quasi nullo è coperto in misura significativa da energia proveniente da fonti rinnovabili.Questo significa che un NZEB non è un edificio “a consumo zero” in senso assoluto, ma un immobile progettato per ridurre al minimo il bisogno di energia attraverso un involucro efficiente, impianti ad alte prestazioni, sistemi di regolazione evoluti e produzione energetica da fonti rinnovabili.Il principio prevede che prima di tutto si deve ridurre il fabbisogno, poi si copre la quota residua con energia rinnovabile. Per questo motivo isolamento, serramenti, ponti termici, ventilazione, pompe di calore, fotovoltaico e sistemi di accumulo devono essere pensati come parti di un’unica strategia.I requisiti degli edifici NZEB a energia quasi zero: dove e come agirePer realizzare un edificio NZEB a energia quasi zero occorre intervenire su più livelli.Il primo riguarda l’involucro edilizio. Pareti, coperture, solai e serramenti devono limitare le dispersioni invernali e il surriscaldamento estivo. La qualità dell’involucro è fondamentale perché riduce il fabbisogno energetico alla radice.Il secondo riguarda gli impianti. Generatori ad alta efficienza, pompe di calore, ventilazione meccanica controllata, recupero di calore e sistemi di regolazione permettono di utilizzare meno energia per garantire lo stesso livello di comfort.Il terzo riguarda le fonti rinnovabili. Fotovoltaico, solare termico, geotermia, biomasse e sistemi di accumulo consentono di coprire una quota crescente dei fabbisogni dell’edificio.Il quarto riguarda la gestione intelligente. Sistemi BACS, BEMS e piattaforme di monitoraggio permettono di verificare in tempo reale le prestazioni e correggere eventuali inefficienze.Decreto Requisiti Minimi e ex Legge 10Il collegamento tra Decreto Requisiti Minimi ed ex Legge 10 è un altro passaggio fondamentale. Nel linguaggio tecnico, quando si parla di “Legge 10” ci si riferisce alla relazione tecnica energetica che accompagna molti interventi edilizi e dimostra il rispetto delle prescrizioni normative.Il decreto stabilisce i requisiti da rispettare; la relazione tecnica documenta come il progetto li rispetta. Ecco che questa documentazione rappresenta quindi il principale strumento di verifica preventiva della conformità energetica.Quando serve la relazione tecnica ex Legge 10La relazione tecnica ex Legge 10 è richiesta in numerosi casi, tra cui nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti, ampliamenti, riqualificazioni energetiche e interventi sugli impianti termici. La funzione della relazione tecnica è quella di dimostrare, attraverso dati tecnici, calcoli e verifiche, che l’edificio o l’intervento rispettano i requisiti energetici previsti dalla normativa vigente.Non si tratta di un documento accessorio, ma di un documento molto importante nel processo edilizio. La relazione accompagna la pratica autorizzativa, orienta le scelte progettuali e costituisce un riferimento anche per eventuali controlli successivi.Con il nuovo Decreto Requisiti Minimi, la relazione dovrà recepire i parametri aggiornati, le nuove metodologie di calcolo e le prescrizioni relative alle tecnologie introdotte o rafforzate dal provvedimento.La relazione energetica: uno sguardo ai dati necessariLa relazione energetica deve contenere una descrizione completa dell’edificio e degli interventi previsti. Tra i dati essenziali figurano la destinazione d’uso, la zona climatica, le caratteristiche geometriche, le superfici disperdenti, le stratigrafie dell’involucro, i valori di trasmittanza, le caratteristiche dei serramenti, la presenza di ponti termici e le prestazioni degli impianti. Devono inoltre essere riportati i dati relativi alla produzione di acqua calda sanitaria, alla climatizzazione invernale ed estiva, alla ventilazione, alle fonti rinnovabili e ai sistemi di regolazione.La relazione deve sostanzialmente dimostrare il rispetto dei requisiti attraverso calcoli coerenti con le norme tecniche applicabili. Per questo motivo la qualità dei dati inseriti e l’aggiornamento dei software diventano decisivi.Il rapporto tra Decreto Requisiti Minimi e APE, Attestato di Prestazione Energetica, è a sua volta molto stretto e va chiarito con precisione. Il decreto stabilisce i requisiti minimi che un progetto deve rispettare; l’APE fotografa la prestazione energetica di un edificio o di una unità immobiliare, attribuendo una classe energetica.In pratica, il decreto serve a progettare e verificare la conformità; l’APE serve a comunicare la qualità energetica dell’immobile al mercato, agli utenti e agli enti competenti.Come gestire il rapporto tra requisiti minimi e attestato di prestazione energeticaL’APE viene redatto sulla base di metodologie di calcolo che tengono conto delle caratteristiche energetiche dell’edificio. Quando cambiano i requisiti, i parametri o le metodologie, può cambiare anche il modo in cui viene valutata la prestazione.Questo non significa che tutti gli edifici cambieranno automaticamente classe energetica, ma che le nuove regole potranno incidere sui risultati delle valutazioni future.Per i professionisti è importante distinguere tra verifica progettuale e certificazione energetica. La prima riguarda il rispetto dei requisiti minimi in fase di progetto. La seconda riguarda la classificazione dell’edificio e la sua rappresentazione nei confronti del mercato.In che modo i requisiti minimi incidono sulla classe energeticaI requisiti minimi influenzano indirettamente la classe energetica perché migliorano le prestazioni dell’edificio nei suoi elementi fondamentali: involucro, impianti, fonti rinnovabili e gestione energetica.Un edificio progettato secondo standard più elevati avrà generalmente un fabbisogno energetico inferiore e potrà raggiungere classi migliori. Tuttavia la classe energetica dipende da un insieme complesso di fattori, tra cui destinazione d’uso, zona climatica, geometria, impianti, fonti rinnovabili e comportamento energetico complessivo.Il nuovo decreto potrà dunque rendere più rigorose alcune valutazioni e spingere il mercato verso edifici più performanti e più trasparenti dal punto di vista energetico.Involucro edilizio e impianti: cosa cambia con il Decreto Requisiti MinimiIl nuovo Decreto Requisiti Minimi rafforza l’idea che l’efficienza energetica di un edificio non dipenda da un singolo elemento, ma dall’interazione tra involucro e impianti. Una parete ben isolata può perdere efficacia se l’impianto è inefficiente; allo stesso modo, un impianto moderno non può compensare completamente un involucro molto dispersivo.La progettazione energetica deve quindi essere integrata. E inq uesto senso l’isolamento termico resta uno dei pilastri della normativa. Ridurre le dispersioni attraverso pareti, coperture e solai consente di abbassare il fabbisogno energetico e dimensionare meglio gli impianti. In questo contesto i ponti termici assumono un ruolo decisivo, perché possono compromettere la continuità dell’isolamento e generare dispersioni localizzate.Serramenti e superfici trasparenti diventano altrettanto importanti. Devono garantire buone prestazioni termiche, controllo solare, adeguata illuminazione naturale e protezione dal surriscaldamento estivo.Gli impianti di climatizzazione invernale ed estiva devono assicurare elevati rendimenti stagionali, corretta regolazione e capacità di adattarsi ai fabbisogni reali dell’edificio. La produzione di acqua calda sanitaria deve essere progettata tenendo conto dell’efficienza del sistema e dell’eventuale contributo delle fonti rinnovabili.La ventilazione e la qualità dell’aria interna assumono infine un peso crescente. Un edificio efficiente non deve solo consumare meno, ma deve garantire condizioni di comfort e salubrità adeguate.Il ruolo dei ponti termici nel Decreto Requisiti MinimiI ponti termici sono uno degli aspetti più delicati della progettazione energetica. Si verificano quando, in un punto dell’involucro, la continuità dell’isolamento viene interrotta o indebolita. Il risultato è una dispersione localizzata di calore che può peggiorare la prestazione energetica e compromettere il comfort interno.Il nuovo decreto rafforza l’attenzione verso questi elementi perché un edificio realmente efficiente non può limitarsi a rispettare valori teorici di trasmittanza sulle superfici principali. Deve essere progettato correttamente anche nei nodi costruttivi.Cosa sono i ponti termiciUn ponte termico può formarsi in corrispondenza di balconi, pilastri, travi, cassonetti, attacchi tra pareti e solai, giunzioni tra serramenti e murature o discontinuità dell’isolamento. In questi punti il flusso di calore tende a essere maggiore rispetto alle superfici circostanti. Ciò comporta un incremento delle dispersioni energetiche e, nei casi più critici, il rischio di condensa superficiale e formazione di muffe.Ponti termici: in che modo incidono sull’efficienza energeticaI ponti termici incidono sull’efficienza energetica in due modi.Il primo riguarda il consumo energetico. Anche se le superfici principali dell’edificio sono ben isolate, una rete di ponti termici non corretti può aumentare significativamente il fabbisogno di riscaldamento.Il secondo riguarda il comfort e la salubrità. Le zone interessate da ponti termici possono avere temperature superficiali più basse, creando disagio per gli occupanti e favorendo fenomeni di umidità.Per questo motivo la correzione dei ponti termici non è solo un requisito energetico, ma anche una misura di qualità edilizia.Quali sono le modalità di verifica e come cambia la progettazione dell’involucro edilizioLa verifica dei ponti termici richiede un’analisi accurata dei dettagli costruttivi. Non basta considerare pareti, coperture e serramenti in modo separato: occorre studiare i punti di connessione tra gli elementi. Questo cambia il modo di progettare. L’isolamento deve essere continuo, i nodi devono essere risolti in fase progettuale e le soluzioni devono essere coerenti con l’esecuzione in cantiere. Per progettisti e imprese, il controllo dei ponti termici diventa quindi una responsabilità condivisa. Un dettaglio progettato correttamente ma realizzato male può compromettere il risultato energetico complessivo.Decreto Requisiti Minimi: chi sono i professionisti coinvoltiIl nuovo Decreto Requisiti Minimi aumenta il livello di complessità tecnica degli interventi e rende ancora più centrale il ruolo dei professionisti. La prestazione energetica non è più un elemento da verificare a posteriori, ma una componente da integrare nella progettazione architettonica, strutturale, impiantistica ed economica.Il progettista ha il compito di impostare correttamente l’intervento, scegliere soluzioni coerenti con i requisiti normativi e predisporre la documentazione tecnica necessaria. Deve inoltre assicurarsi che le verifiche energetiche siano eseguite con strumenti aggiornati e secondo metodologie corrette.Aggiornamento professionale sempre più importanteL’aggiornamento professionale diventa quindi indispensabile. Le novità introdotte dal decreto richiedono competenze su ponti termici, pompe di calore, fonti rinnovabili, sistemi BACS, mobilità elettrica, software energetici e prestazioni estive.Il direttore lavori ha un ruolo fondamentale nella fase esecutiva. Deve verificare che quanto previsto nel progetto venga effettivamente realizzato in cantiere, controllando materiali, stratigrafie, posa dei serramenti, isolamento, impianti e sistemi di regolazione.Anche il committente ha responsabilità importanti. Deve affidarsi a professionisti qualificati, valutare correttamente gli investimenti e comprendere che la conformità energetica non è un semplice adempimento burocratico, ma un elemento che incide sui consumi, sul valore dell’immobile e sulla sua futura utilizzabilità.La pianificazione degli interventi di riqualificazione richiederà infine competenze sempre più integrate. Non basterà scegliere un singolo intervento agevolato: sarà necessario valutare l’edificio nel suo insieme e definire una traiettoria di miglioramento progressiva, coerente con le nuove regole.Le tecnologie di riferimento per il Decreto Requisiti MinimiUno degli aspetti più innovativi del nuovo Decreto Requisiti Minimi riguarda il ruolo attribuito alle tecnologie energetiche e digitali. La normativa non impone l’adozione di specifiche soluzioni tecniche, ma orienta chiaramente il mercato verso sistemi capaci di garantire elevate prestazioni energetiche, integrazione con le fonti rinnovabili, gestione intelligente dei consumi e riduzione delle emissioni.L’edificio del futuro che rientra negli obiettivi della normativa europea e nazionale deve essere considerato come una piattaforma energetica intelligente in grado di produrre, accumulare, gestire e utilizzare energia in modo efficiente.Tra le tecnologie che assumono maggiore rilevanza figurano le pompe di calore, i sistemi di automazione BACS, le fonti rinnovabili, i sistemi di accumulo e le infrastrutture dedicate alla mobilità elettrica.Pompe di calore e nuove prescrizionLe pompe di calore rappresentano probabilmente la tecnologia che più di ogni altra incarna gli obiettivi del nuovo Decreto Requisiti Minimi. La loro importanza deriva dalla capacità di trasferire energia termica dall’ambiente esterno all’edificio utilizzando energia elettrica e sfruttando fonti rinnovabili naturali come aria, acqua e terreno.Rispetto alle tradizionali caldaie alimentate da combustibili fossili, le pompe di calore consentono di ottenere livelli di efficienza significativamente superiori e di ridurre le emissioni di CO₂ associate alla climatizzazione degli edifici.Requisiti di efficienza richiestiIl nuovo quadro normativo valorizza i sistemi che garantiscono elevati coefficienti di prestazione stagionale. Non è sufficiente installare una pompa di calore: l’impianto deve essere correttamente dimensionato, integrato con il sistema edificio-impianto e in grado di garantire rendimenti elevati durante tutto l’anno.Integrazione con fotovoltaico e accumuliUno dei modelli energetici maggiormente incentivati è quello che combina pompe di calore, impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo. L’energia prodotta localmente può alimentare direttamente la pompa di calore, riducendo il prelievo dalla rete e aumentando l’autoconsumo. Questa integrazione consente di migliorare le prestazioni energetiche dell’edificio e di contribuire agli obiettivi di riduzione delle emissioni previsti dalla normativa europea.Nel settore residenziale le pompe di calore trovano applicazione per riscaldamento invernale, raffrescamento estivo, produzione di acqua calda sanitaria. L’integrazione con impianti radianti, ventilazione meccanica controllata e fotovoltaico permette di raggiungere livelli prestazionali molto elevati.Applicazioni negli edifici industrialiAnche il settore industriale è sempre più interessato da questa tecnologia.Le pompe di calore industriali possono essere utilizzate per:Recupero di calore di processo;Riscaldamento di ambienti produttivi;Produzione di acqua calda industriale;Integrazione con sistemi energetici complessi.Grazie all’evoluzione delle macchine ad alta temperatura, il loro campo di applicazione è in continua espansione.Building Automation e sistemi BACSI BACS (Building Automation and Control Systems) rappresentano una delle principali novità che svolgono un ruolo chiave nell’ambito dell’evoluzione normativa europea e nazionale. Si tratta concretamente di sistemi intelligenti che consentono di monitorare, controllare e ottimizzare il funzionamento degli impianti tecnologici presenti negli edifici.Attraverso sensori, software e piattaforme digitali è possibile gestire in modo integrato:Climatizzazione;Ventilazione;Illuminazione;Produzione energetica;Accumulo;Sistemi di ricarica elettrica.Il nuovo quadro normativo recepisce gli orientamenti della Direttiva EPBD e introduce obblighi progressivamente crescenti per l’adozione di sistemi di automazione negli edifici con impianti di maggiore rilevanza.L’obiettivo è favorire una gestione intelligente dell’energia e ridurre i consumi effettivi durante l’esercizio dell’edificio.Le classi di automazione previste dalla normativaI sistemi BACS vengono classificati in funzione delle prestazioni offerte e in questo contesto le classi più evolute consentono nuove performance comeMonitoraggio continuo;Regolazione automatica;Gestione predittiva;Ottimizzazione energetica basata sui dati.Il monitoraggio dei consumi energeticiUno dei vantaggi principali dei sistemi BACS riguarda in particolare la possibilità di raccogliere dati dettagliati sui consumi. L’utente è cioè nella condizione di conoscere in tempo reale i consumi elettrici, i consumi termici, le prestazioni degli impianti, le eventuali anomalie, i livelli di comfort.Questa capacità di monitoraggio consente nello stesso tempo di individuare rapidamente inefficienze e sprechi.Fonti rinnovabili e integrazione energeticaIl Decreto Requisiti Minimi attribuisce una crescente importanza all’integrazione delle fonti energetiche rinnovabili. L’obiettivo in questo caso è quello di ridurre il fabbisogno di energia proveniente da fonti fossili e aumentare la quota di energia prodotta direttamente dall’edificio.Il ruolo chiave del fotovoltaicoIl fotovoltaico rappresenta oggi la tecnologia rinnovabile più diffusa nel settore edilizio. La produzione locale di energia elettrica consente di ridurre i consumi dalla rete, alimentare pompe di calore, supportare la ricarica dei veicoli elettrici, incrementare l’autoconsumo.Il solare termicoIl solare termico continua a rappresentare una soluzione efficace per la produzione di acqua calda sanitaria e per l’integrazione degli impianti termici. La tecnologia consente di sfruttare direttamente l’energia solare per coprire una parte significativa dei fabbisogni termici dell’edificio.Le biomasseLe biomasse mantengono un ruolo importante soprattutto in contesti territoriali specifici e nelle aree caratterizzate da filiere locali consolidate. Gli impianti a biomassa possono contribuire alla produzione di energia termica rinnovabile e all’integrazione dei sistemi energetici esistenti.Il ruolo della geotermiaLe soluzioni geotermiche consentono di sfruttare l’energia presente nel sottosuolo per alimentare pompe di calore ad alta efficienza. Si tratta di una tecnologia particolarmente interessante per edifici caratterizzati da elevati fabbisogni energetici e utilizzo continuativo.Massima attenzione ai sistemi di accumuloL’accumulo energetico assume un ruolo sempre più strategico e non a caso aumenta l’attenzione verso lo sviluppo tecnologico che si muove in questa direzione. Le batterie consentono infatti di:Aumentare l’autoconsumo;Migliorare l’integrazione delle rinnovabili;Ridurre i prelievi dalla rete;Aumentare la resilienza energetica dell’edificio.Cosa cambia per le comunità energetiche Il nuovo quadro energetico si inserisce in un contesto caratterizzato dalla crescita delle comunità energetiche rinnovabili. Gli edifici diventano così non solo consumatori ma anche produttori e condivisori di energia, contribuendo alla costruzione di un sistema energetico distribuito e sostenibile.Una acclerazione per la mobilità elettrica e per le infrastrutture di ricaricaUno degli aspetti più innovativi del nuovo Decreto Requisiti Minimi riguarda l’integrazione della mobilità elettrica nella progettazione degli edifici.La normativa recepisce infatti le indicazioni provenienti dalla Direttiva EPBD, che considera le infrastrutture di ricarica una componente essenziale dell’edificio moderno.Nuovi obblighi di ricarica EV per gli edificiLe nuove costruzioni e numerosi interventi di ristrutturazione importante dovranno prevedere specifiche predisposizioni per la mobilità elettrica. L’obiettivo è quello di favorire la diffusione delle auto elettriche e semplificare l’installazione futura delle infrastrutture di ricarica.La predisposizione delle colonnineLa normativa introduce l’obbligo di predisporre canalizzazioni, cavidotti e infrastrutture necessarie per consentire l’installazione delle stazioni di ricarica. Questo approccio evita interventi successivi più complessi e costosi.I requisiti per gli edifici nuoviNegli edifici di nuova costruzione dotati di parcheggi sono previsti specifici obblighi relativi alla predisposizione infrastrutturale, al numero di punti di ricarica, alle caratteristiche dell’impianto elettrico.Requisiti per ristrutturazioni importantiAnche le ristrutturazioni importanti possono comportare obblighi relativi alla mobilità elettrica, soprattutto quando coinvolgono parcheggi o infrastrutture tecnologiche dell’edificio.L’impatto del Decreto Requisiti Minimi sui Bonus EdiliziCosa cambia nei requisiti tecnici per l’accesso ai bonusLe nuove regole energetiche influenzeranno inevitabilmente anche molti interventi agevolati fiscalmente. I requisiti richiesti per accedere agli incentivi dovranno essere verificati alla luce dei nuovi parametri introdotti dal decreto. Ciò comporterà una maggiore attenzione alla qualità tecnica dei progetti e alla documentazione prodotta.Le verifiche energetiche richieste per gli interventi incentivati dovranno tenere conto:Delle nuove metodologie di calcolo;Delle prestazioni dell’involucro;Dell’efficienza degli impianti;Dell’integrazione delle rinnovabili.La documentazione tecnica assumerà quindi un ruolo ancora più centralGli Attestati di Prestazione Energetica continueranno a rappresentare uno strumento fondamentale per verificare il miglioramento energetico conseguente agli interventi. L’aggiornamento dei parametri normativi potrebbe incidere sulle modalità di valutazione e classificazione degli edifici.Più importanza a pompe di calore e rinnovabili anche per quanto rigurda gli incentivi. Tra le tecnologie maggiormente favorite dal nuovo contesto normativo figurano le pompe di calore, gli impianti fotovoltaici, i sistemi di accumulo, la geotermia, i sistemi di automazione. Queste soluzioni sono state scelte proprio perché, come ampiamente spiegato nell’articolo, consentono infatti di raggiungere più facilmente gli obiettivi energetici richiesti.Vantaggi del nuovo Decreto Requisiti MinimiL’obiettivo principale della normativa è ridurre il fabbisogno energetico degli edifici attraverso migliori prestazioni dell’involucro e degli impianti. Questo obiettivo si traduce in bollette più contenute e minore dipendenza dalle fonti fossili.La diffusione di tecnologie efficienti e fonti rinnovabili contribuisce alla riduzione delle emissioni climalteranti. E non va dimenticato che il settore edilizio rappresenta uno dei comparti chiave per il raggiungimento degli obiettivi climatici europei.Edifici meglio isolati e impianti più evoluti consentono di migliorare il comfort termico sia in inverno sia in estate. Anche la qualità dell’aria interna e il benessere degli occupanti ne risultano rafforzati.Non ultimo gli immobili caratterizzati da elevate prestazioni energetiche tendono a essere più attrattivi sul mercato. La qualità energetica diventa in sostanza sempre più un fattore determinante nelle scelte di acquisto e locazione.Grazie all’impegno strategico del nuovo decreto di favorire l’adozione di modelli energetici più sostenibili, basati sull’integrazione tra produzione locale, accumulo e gestione intelligente dell’energia si può prevedere che questa evoluzione in prospettiva dovrebbe contribuire alla costruzione di edifici sempre più autonomi, efficienti e compatibili con gli obiettivi della transizione energetica.