Il deputato di FdI Angelo Rossi ha depositato questo pomeriggio, nel corso dell'ufficio di presidenza della commissione Affari costituzionali di Montecitorio, un nuovo testo della legge elettorale. Tra le novità introdotte: la nuova soglia per il premio di maggioranza fissata al 42 per cento (e non più al 40), l'abrogazione del ballottaggio, lo stop al premio in caso di maggioranze disomogenee a Camera e Senato l'inammissibilità delle liste senza l'indicazione del candidato premier all'interno e novità sul voto degli italiani all'estero. Per Giovanni Donzelli, che con Rossi ha curato il dossier: "Così sarà matematicamente impossibile avere una maggioranza oltre il 60 per cento dei parlamentari". Il deputato di FdI ha poi aggiunto: "Siamo aperti a ogni emendamento". Le opposizioni però chiedono tempo: "E' l'ennesima forzatura", dicono i capigruppo del Pd a Montecitorio e Palazzo Madama Chiara Braga e Francesco Boccia.Qui trovate il testo completo: 1Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei Deputati e del Senato dellaRepubblica (Nuovo testo C. 2822 Bignami)PROPOSTO COME TESTO BASE DAI RELATORI27 maggio 2026Art. 1.(Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati)1. All’articolo 1 del testo unico delle leggi recante norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui aldecreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di seguito denominato «decreto del Presidentedella Repubblica n. 361 del 1957», sono apportate le seguenti modificazioni:a) al comma 2 i periodi dal secondo fino alla fine del comma sono soppressi;b) il comma 3 è sostituito dal seguente:«3. Le circoscrizioni sono ripartite nei collegi plurinominali di cui alla tabella A 2 allegata al decretolegislativo 23 dicembre 2020, n. 177.»c) il comma 4 è sostituito dal seguente:«4. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e quelli assegnati ai sensi dell’articolo 2, i seggi sonoripartiti tra le liste e le coalizioni di liste con metodo proporzionale, ai sensi degli articoli 83 e 83-bis, conl’eventuale attribuzione di un premio di governabilità pari a settanta seggi complessivi da assegnare, allecondizioni previste dall’articolo 83, a liste presentate a livello circoscrizionale, in favore della coalizione odella lista singola che abbia ottenuto il maggior numero di voti validi a livello nazionale in entrambe leCamere e che abbia conseguito almeno il 42 per cento di voti validi in ciascuna di esse.».2. All’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il comma 1 è sostituito dalseguente:«1. Le elezioni nelle circoscrizioni Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol sonoregolate dalle norme contenute nel titolo VI del presente testo unico. La circoscrizione Valle d’Aosta/Valléed’Aoste è costituita in un unico collegio uninominale. La circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol èripartita nei collegi uninominali di cui alla tabella A 1 – Regione: Trentino-Alto Adige/Südtirol –Circoscrizione: Trentino-Alto Adige/Südtirol, allegata al decreto legislativo 23 dicembre 2020, n. 177; irestanti seggi sono assegnati con metodo proporzionale in un unico collegio plurinominale, secondo quantodisposto dall’articolo 93-septies, comma 2. I voti espressi nelle circoscrizioni di cui al presente articolo nonsono computati nella determinazione delle cifre elettorali nazionali delle liste e delle coalizioni di liste,nonché nella determinazione del totale nazionale dei voti validi, di cui all’articolo 83, comma 1, lettere a),b) e c).».3. L’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, è sostituito dal seguente:«1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’interno, da emanarecontestualmente al decreto di convocazione dei comizi, sulla base dei risultati riportati dall’ultimo decretodel Presidente della Repubblica che fissa, a scadenza quinquennale e ai soli fini elettorali, i dati delcensimento permanente della popolazione a livello comunale, sono effettuate:a) l’assegnazione del numero dei seggi alle singole circoscrizioni di cui alla tabella A allegata al presentetesto unico;b) la distribuzione tra le circoscrizioni di cui alla medesima tabella A, a esclusione delle circoscrizioni di cuiall’articolo 2, di un numero complessivo di settanta seggi, da assegnare quale premio di governabilità, allecondizioni previste dall’articolo 83.2. Con il decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1, per ciascuna circoscrizione di cui allatabella A allegata al presente testo unico, a esclusione delle circoscrizioni di cui all’articolo 2, sulla base deirisultati riportati dall’ultimo decreto del Presidente della Repubblica che fissa, a scadenza quinquennale e ai2soli fini elettorali, i dati del censimento permanente della popolazione a livello comunale, sono altresìdeterminate:a) per il caso di attribuzione del premio di governabilità, la distribuzione tra i collegi plurinominali di ciascunacircoscrizione dei seggi a questa spettanti ai sensi della distribuzione di cui al comma 1, lettera a), detrattiquelli a questa spettanti ai sensi della distribuzione di cui al comma 1, lettera b);b) per il caso di mancata attribuzione del premio di governabilità, la distribuzione tra i collegi plurinominalidi ciascuna circoscrizione di tutti i seggi a essa spettanti ai sensi della distribuzione di cui al comma 1, letteraa).».4. All’articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «il nomedel candidato nel collegio uninominale e» sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e deicandidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell’eventuale attribuzione del premio di governabilità».5. All’articolo 14, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «e neicollegi uninominali» e le parole: «e nei singoli collegi uninominali» sono soppresse.6. All’articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono apportate le seguentimodificazioni:a) al comma 2, il terzo periodo è soppresso;b) al comma 3, le parole: «da loro indicata come capo della forza politica» sono sostituite dalle seguenti: «daindicare come proposta per l’incarico di Presidente del Consiglio dei ministri. Nel caso di liste collegate traloro, queste dichiarano obbligatoriamente il medesimo nome. Nel caso di cui al secondo periodo, ladichiarazione è sottoscritta dai presidenti o dai segretari dei partiti o dei gruppi politici collegati in coalizione.».c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:«3-bis. Nel medesimo atto del deposito del contrassegno, i partiti o i gruppi politici organizzati, che sipresentano singolarmente o collegati tra loro ai sensi del comma 1, se intendono concorrere all’attribuzionedel premio di governabilità di cui all’articolo 1, comma 4, dichiarano altresì il collegamento con partiti ogruppi politici organizzati presentati, singolarmente o collegati tra loro, per l’elezione del Senato dellaRepubblica, ai sensi dell’articolo 8 del testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533. »d) al comma 4, le parole: «commi 1, 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 2, 3 e 3-bis».7. All’articolo 17, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «neicollegi uninominali della circoscrizione» sono sostituite dalle seguenti: «delle liste circoscrizionali ai finidell’attribuzione del premio di governabilità».8. All’articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono apportate le seguentimodificazioni:a) al comma 1, primo periodo, le parole: «, con l'indicazione dei candidati nella lista dei collegi uninominalicompresi nel collegio plurinominale,» sono soppresse;b) al comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Ciascuna lista deve presentare candidature inalmeno un terzo delle circoscrizioni di cui alla tabella A allegata al presente testo unico, fatte salve lecircoscrizioni di cui all'articolo 2»;c) il comma 1-bis è abrogato;d) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:«2-bis. Le liste singole e le coalizioni di liste che si siano presentate ai sensi del comma 1 presentano altresì,in ciascuna circoscrizione in cui si siano presentate, limitatamente a quelle cui spettino seggi da assegnarequale premio di governabilità ad esito della distribuzione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), liste di3candidati circoscrizionali ai fini dell’attribuzione del premio di governabilità. In caso di coalizione di liste,le liste circoscrizionali di cui al primo periodo sono le medesime per la coalizione nel suo complesso e sonopresentate singolarmente da ciascuna delle liste coalizzate ai sensi dell’articolo 14-bis, comma 1, che si sianopresentate nella circoscrizione. I candidati delle liste circoscrizionali accettano la candidatura con lasottoscrizione della stessa. Ciascuna lista singola o coalizione di liste che intende concorrere all’attribuzionedel premio di governabilità è tenuta a presentare un numero di candidati circoscrizionali pari al numero deiseggi da attribuire nella circoscrizione, quale premio di governabilità, ai sensi dell’articolo 3, comma 1,lettera b), a pena di inammissibilità della lista circoscrizionale presentata ai fini dell’attribuzione del premiodi governabilità. Per ogni candidato sono indicati il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il codicefiscale e la circoscrizione nella quale è presentato.»;e) dopo il comma 2-bis, è inserito il seguente:«2-ter. Nel caso di elezioni per il rinnovo della sola Camera dei deputati, i partiti o gruppi politici organizzatipresentano esclusivamente liste di candidati per l’attribuzione dei seggi nei collegi plurinominali ai sensi delcomma 1 e non presentano liste di candidati circoscrizionali ai fini dell’attribuzione del premio digovernabilità ai sensi del comma 2-bis.»;f) al comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il numero dei candidati non può essere superioreal numero dei seggi assegnati al collegio plurinominale nell'ambito della distribuzione di cui all'articolo 3,comma 2, lettera b); in ogni caso, il numero dei candidati non può essere inferiore a due né superiore a sei»;g) al comma 3.1, primo periodo, le parole: «presentate da ogni lista o coalizione di liste nei collegiuninominali» sono sostituite dalle seguenti: «delle liste circoscrizionali di cui al comma 2-bis presentate daogni lista o coalizione di liste»;h) al comma 3-bis, le parole: «alla lista» sono sostituite dalle seguenti: «a ciascuna delle liste presentate aisensi del comma 1 e del comma 2-bis».9. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono apportate le seguentimodificazioni:a) al comma 1, la parola: «uninominali» è sostituita dalle seguenti: «nelle liste circoscrizionali presentate aifini dell'attribuzione del premio di governabilità»;b) il comma 3 è sostituito dal seguente:«3. Nessun candidato può essere incluso in più di una lista circoscrizionale presentata ai fini dell’attribuzionedel premio di governabilità collegata alle medesime liste o coalizioni, a pena di nullità.».;c) al comma 4, le parole: «Il candidato in un collegio uninominale» sono sostituite dalle seguenti: «Il candidatonelle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità»;d) al comma 5, le parole: «alcun collegio plurinominale o uninominale del territorio nazionale» sono sostituitedalle seguenti: «nessuna delle liste di cui all'articolo 18-bis».10. All'articolo 20, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «e inomi dei candidati nei collegi uninominali devono essere presentati» sono sostituite dalle seguenti: «e le listedi candidati circoscrizionali, presentate ai fini dell’attribuzione del premio di governabilità, di cui all’articolo18-bis, comma 2-bis, devono essere presentate»;11. All'articolo 21, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole:«nei collegi uninominali» sono sostituite dalle seguenti: « delle liste circoscrizionali ai fini dell’attribuzionedel premio di governabilità »;12. All'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono apportate le seguentimodificazioni:4a) al primo comma, al numero 1-ter), dopo le parole: «programma elettorale» sono inserite le seguenti: «o chenon abbiano dichiarato il nome e cognome della persona da indicare come proposta per l’incarico di Presidentedel Consiglio dei ministri»;b) al primo comma, dopo il numero 2), è inserito il seguente:«2-bis) comunica l’elenco delle liste presentate per l’attribuzione dei seggi nei collegi plurinominali e delleliste circoscrizionali presentate ai fini dell’attribuzione del premio di governabilità, all'Ufficio centralenazionale, il quale:a) verifica se vi siano liste che non rispettano la condizione di cui all’articolo 18-bis, comma 1, secondoperiodo; in caso affermativo, comunica l’elenco delle liste in questione agli Uffici centrali circoscrizionali, iquali le dichiarano non valide;b) comunica a tutti gli uffici centrali circoscrizionali l’elenco, per ciascuna lista singola o coalizione di liste,dei candidati delle liste circoscrizionali presentate in tutte le circoscrizioni ai fini dell’attribuzione del premiodi governabilità; »;c) al primo comma, il numero 4), è sostituito dal seguente:«4) cancella dalle liste di cui ai commi 1 e 2-bis dell’articolo 18-bis i nomi dei candidati, per i quali mancala prescritta accettazione; »;d) al primo comma, numero 5), le parole: «dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e cancelladalle liste» sono sostituite dalle seguenti: «cancella dalle liste di cui ai commi 1 e 2-bis dell’articolo 18-bis »;e) al primo comma, numero 6-bis), le parole: «in ciascun collegio uninominale» sono sostituite dalle seguenti:«delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità»;f) al primo comma, al numero 6-ter), dopo le parole: «rinuncia alla candidatura,» sono inserite le seguenti: «didecesso del candidato entro la data di svolgimento delle elezioni, ovvero a seguito »;g) il quarto comma è abrogato.13. All'articolo 24, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il numero 2) èsostituito dal seguente:«2) stabilisce, mediante un unico sorteggio da effettuare alla presenza dei delegati di lista, il numero d’ordineda assegnare, in tutti i collegi plurinominali della circoscrizione, alle coalizioni e alle liste non collegate e airelativi contrassegni di lista, nonché, per ciascuna coalizione, l’ordine dei contrassegni delle liste dellacoalizione. I contrassegni di ciascuna lista, unitamente ai nomi dei candidati, nell’ordine numerico di cuiall’articolo 18-bis, comma 3, e ai nomi dei candidati delle liste presentati ai fini dell’attribuzione del premiodi governabilità, sono riportati sulle schede di votazione e sui manifesti secondo l’ordine progressivo risultatodal suddetto sorteggio. Sui manifesti sono riportati, per ciascuna lista singola o coalizione di liste, l’elencodei candidati delle liste circoscrizionali presentate in tutte le circoscrizioni ai fini dell’attribuzione del premiodi governabilità, come comunicati ai sensi dell’articolo 22, primo comma, numero 2-bis), lettera b);».14. All'articolo 30, primo comma, numero 4), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, leparole: «nei collegi uninominali» sono sostituite dalle seguenti: «delle liste circoscrizionali presentate ai finidell'attribuzione del premio di governabilità».15. All'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono apportate le seguentimodificazioni:a) il comma 2 è sostituito dal seguente:«2. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno della lista, a fianco del quale, nello stessorettangolo, sono elencati i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio plurinominale secondo il rispettivoordine di presentazione. Al di sotto del rettangolo di cui al primo periodo, entro un altro rettangolo, sonoriportati i nomi e i cognomi dei candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell’attribuzione delpremio di governabilità.»;5b) al comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Nel caso di più liste collegate in coalizione, irettangoli di ciascuna lista e quello contenente i candidati delle liste circoscrizionali presentate ai finidell'attribuzione del premio di governabilità sono posti all'interno di un rettangolo più ampio»;c) al comma 3, secondo periodo, le parole: «sono posti sotto quello del candidato nel collegio uninominale»sono sostituite dalle seguenti: «sono posti sopra quello dei candidati delle liste presentate ai finidell'attribuzione del premio di governabilità»;d) al comma 4, primo periodo, le parole: «il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale» sonosostituite dalle seguenti: «i nomi e i cognomi dei candidati delle liste circoscrizionali presentate ai finidell'attribuzione del premio di governabilità»;e) al comma 5:1) al primo periodo, le parole: «e per il candidato uninominale ad essa collegato» sono sostituite dalleseguenti: «e per i candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio digovernabilità ad essa collegati»2) al secondo periodo, le parole: «sul nome del candidato uninominale » sono sostituite dalle seguenti: « nelrettangolo contenente i nomi dei candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell’attribuzione delpremio di governabilità».16. All'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono apportate le seguentimodificazioni:a) al secondo comma, le parole: «e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale» sono soppresse;b) il terzo comma è sostituito dal seguente:«Nei casi in cui il segno sia tracciato solo nel rettangolo contenente i nomi dei candidati delle listecircoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità, i voti sono validi a favore dellalista. Nel caso di più liste collegate in coalizione, i voti sono ripartiti tra le liste della coalizione in proporzioneai voti ottenuti da ciascuna nel collegio plurinominale».17. All'articolo 59-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono apportate le seguentimodificazioni:a) il comma 1 è sostituito dal seguente:«1. Se l'elettore traccia un segno sul rettangolo contenente i nomi e i cognomi dei candidati delle listecircoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità e sul rettangolo contenente ilcontrassegno della lista e i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio plurinominale, il voto è comunquevalido a favore della lista»;b) al comma 2, le parole: «e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale» sono soppresse;c) al comma 3, le parole: «il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale» sono sostituite dalleseguenti: «i nomi e i cognomi dei candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione delpremio di governabilità» e le parole: «il candidato non è collegato» sono sostituite dalle seguenti: «i predetticandidati non sono collegati».18. All'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono apportate le seguentimodificazioni:a) al comma 3, terzo periodo, le parole: «e il cognome del candidato al quale è attribuito il voto per l'elezionenel collegio uninominale» sono soppresse;b) al comma 3, quarto periodo, le parole: «e dei voti di ciascun candidato nel collegio uninominale» sonosoppresse;6c) al comma 3, il quinto periodo è sostituito dal seguente: «Prende altresì nota dei voti espressi nel solorettangolo contenente i candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio digovernabilità collegati a più liste»;d) al comma 3-bis, le parole: «e i voti di ciascun candidato nel collegio uninominale» sono soppresse.19. All'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono apportate le seguentimodificazioni:a) al primo comma, numero 2), le parole: «e dei voti di ciascun candidato nel collegio uninominale» sonosoppresse;b) al secondo comma, le parole: «e per i singoli candidati» sono soppresse.20. All'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono apportate le seguentimodificazioni:a) la lettera a) è abrogata;b) la lettera b) è abrogata;c) la lettera c) è sostituita dalla seguente:«c) determina la cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma deivoti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio plurinominale e dei votiespressi nel solo rettangolo contenente i nomi dei candidati delle liste circoscrizionali presentate ai finidell'attribuzione del premio di governabilità collegati a più liste in coalizione di cui all'articolo 58, terzocomma, ultimo periodo, che sono attribuiti alla lista a seguito delle seguenti operazioni: l'Ufficio divide il totaledei voti validi conseguiti da tutte le liste della coalizione nel collegio plurinominale per il numero dei votiespressi a favore dei soli candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio digovernabilità, ottenendo il quoziente di ripartizione. Divide poi il totale dei voti validi conseguiti da ciascunalista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei voti da assegnarea ciascuna lista; i voti che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le qualiqueste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti, secondo l'ordine decrescente dei resti medesimi»;d) la lettera d) è abrogata;e) la lettera g) è abrogata;f) la lettera h) è abrogata.21. All'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono apportate le seguentimodificazioni:a) al comma 1, alinea, le parole: «da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali» sono sostituite dalle seguenti:«dagli Uffici centrali circoscrizionali e fermo restando quanto stabilito all’articolo 2, ultimo periodo»;b) al comma 1, lettera c), le parole: «fatto salvo, per le liste» sono sostituite dalle seguenti: «a esclusione delleliste ammesse alla ripartizione dei seggi ai sensi della lettera e), numero 2-ter), e fatto salvo, per le liste»;c) al comma 1, lettera e):1) l'alinea è sostituito dal seguente: «individua quindi le coalizioni di liste e le liste ammesse alla ripartizionedei seggi, identificandole nelle seguenti:»;2) al numero 1), le parole: «o i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno un quarto dei collegiuninominali della circoscrizione ai sensi dell'articolo 77, con arrotondamento all'unità superiore» sonosoppresse;3) al numero 2), le parole: «o i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno un quarto dei collegiuninominali della circoscrizione ai sensi dell'articolo 77, con arrotondamento all'unità superiore» sonosoppresse;4) dopo il numero 2) sono aggiunti i seguenti:7«2-bis) le liste collegate con altre nelle coalizioni di cui al numero 1), che abbiano conseguito sul pianonazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi, nonché le liste collegate nelle coalizioni di cui almedesimo numero 1) rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente inuna regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolaretutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressinella regione medesima;2-ter) per ciascuna coalizione di liste di cui al numero 1), la lista che abbia conseguito la maggiore cifraelettorale nazionale tra quelle non ammesse alla ripartizione dei seggi ai sensi del numero 2-bis)»;d) al comma 1, dopo la lettera e) sono inserite le seguenti:«e-bis) individua quindi tra le liste singole e le coalizioni di liste di cui alla lettera e), numeri 1) e 2), quellache ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale;e-ter) verifica se la cifra elettorale nazionale della lista o coalizione che ha ottenuto la maggiore cifraelettorale nazionale, individuata ai sensi della lettera e-bis), corrisponda ad almeno il 42 per cento del totalenazionale dei voti validi;e-quater) qualora la verifica di cui alla lettera e-ter) abbia dato esito positivo verifica se nell’elezione delSenato della Repubblica la lista singola o coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettoralenazionale, individuata ai sensi dell’articolo 16-bis, comma 1, lettera e-bis) del testo unico di cui al decretolegislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sia quella collegata, ai sensi dell’articolo 14-bis, comma 3-bis, delpresente testo unico, alla lista singola o coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettoralenazionale individuata ai sensi della lettera e-bis) e verifica se essa abbia conseguito almeno il 42 per centodel totale nazionale dei voti validi espressi nell’elezione del Senato della Repubblica;e-quinquies) qualora le verifiche di cui alla lettera e-quater) abbiano dato congiuntamente esito positivo,assegna alla lista o coalizione che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale individuata ai sensi dellalettera e-bis), il premio di governabilità di cui all’articolo 1, comma 4, pari a settanta seggi e procede ai sensidella lettera f);e-sexies) qualora la verifica di cui alla lettera e-ter) abbia dato esito negativo, ovvero una o entrambe leverifiche di cui alla lettera e-quater) abbiano dato esito negativo, l’Ufficio procede ai sensi del comma 1-bis;»;e) al comma 1, lettera f):1) al primo periodo, le parole da: «procede al riparto» fino a: «primo comma.» sono sostituite dalle seguenti:«procede al riparto provvisorio dei seggi di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), tra le coalizioni di liste ele singole liste di cui alla lettera e), numeri 1) e 2), del presente comma in base alla cifra elettorale nazionaledi ciascuna di queste, determinata ai sensi, rispettivamente, delle lettere c) e a) del presente comma.»;2) al secondo periodo, le parole: «delle coalizioni di liste e delle singole liste di cui alla lettera e) del presentecomma» con le seguenti: «di tali coalizioni di liste e singole liste»f) al comma 1, dopo la lettera f) sono inserite le seguenti:«f-bis) verifica se il numero dei seggi assegnati alla coalizione o lista singola cui è stato attribuito il premiodi governabilità, ivi compresi quelli assegnati ai sensi della lettera f), sia superiore a duecentoventi seggicomplessivi;f-ter) qualora la verifica di cui alla lettera f-bis) abbia dato esito negativo, conferma il riparto dei seggieffettuato ai sensi della lettera f) e prosegue ai sensi delle lettere g) e seguenti; qualora la verifica di cui allalettera f-bis) abbia dato esito positivo prosegue ai sensi del comma 1-ter»;g) al comma 1, lettera g), le parole da: «che abbiano conseguito sul piano nazionale» fino a: «lettera f) delpresente comma» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alla lettera e), numeri 2-bis) e 2-ter). A tal fine dividela somma delle cifre elettorali nazionali di tali liste per il numero di seggi già individuato ai sensi della letteraf)»;h) al comma 1, lettera h):1) le parole: «di cui alla lettera e)» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi della lettera f)»;82) le parole: «determina il numero di seggi da attribuire in ciascuna circoscrizione sottraendo dal numero deiseggi spettanti alla circoscrizione stessa ai sensi dell'articolo 3, comma 1, il numero dei collegi uninominalicostituiti nella circoscrizione. Divide quindi» sono sostituite dalla seguente: «divide»;3) dopo le parole: «numero di seggi da attribuire nella circoscrizione,» sono inserite le seguenti: «di cuiall'articolo 3, comma 2, lettera a),»;i) al comma 1, lettera i):1) le parole: «lettera g), primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «lettera e), numeri 2-bis) e 2-ter)»;2) le parole da: «In caso negativo, procede» fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: «In casonegativo, con riferimento alle liste eccedentarie e alle liste deficitarie, procede ai sensi della lettera h), periodinono e seguenti»;l) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:«1–bis. Nei casi di cui al comma 1, lettera e-sexies), l’Ufficio centrale nazionale distribuisce i seggi di cuiall’articolo 3, comma 2, lettera b) secondo quanto disposto ai sensi del comma 1, del presente articolo, letteref), g), h) ed i).1-ter. Qualora la verifica di cui alla lettera f-bis) del comma 1 abbia dato esito positivo, l’Ufficio centralenazionale, ferma restando l’applicazione del premio di governabilità ai sensi del comma 1, lettera equinquies) procede come segue:a) assegna alla coalizione o lista singola cui è stato attribuito il premio di governabilità un totale dicentocinquanta seggi; divide quindi la cifra elettorale nazionale di tale coalizione o lista singola per il numero150, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale di maggioranza; nell’effettuare tale divisione non tieneconto della parte frazionaria del quoziente;b) procede ad un nuovo riparto ai sensi della lettera f) del comma 1, relativamente ai soli centosessantaquattroseggi spettanti alle coalizioni e alle liste singole di cui ai numeri 1) e 2) della lettera e) del comma 1 diverseda quella cui è stato attribuito il premio di governabilità. A questo fine divide il totale delle loro cifre elettoralinazionali per il numero 164, ottenendo il quoziente elettorale nazionale di minoranza. Nell’effettuare taledivisione non tiene conto dell’eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale diciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenutorappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi cherimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per lequali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbianoconseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest’ultima, si procede a sorteggio;1-quater. L’ufficio centrale nazionale procede ai sensi del comma 1-bis anche qualora si siano svolte leelezioni per il rinnovo della sola Camera dei deputati.1-quinquies. Qualora la coalizione o lista singola cui è attribuito il premio di governabilità ai sensi del comma1, lettera e-quinquies), sia una coalizione o lista singola che non ha presentato liste circoscrizionali in tuttele circoscrizioni, ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 18-bis, nelle sole circoscrizioni in cui non sono statepresentate liste circoscrizionali, l’Ufficio centrale nazionale assegna i seggi di cui all’articolo 3, comma 1,lettera b) alla coalizione o lista singola cui è attribuito il premio di governabilità secondo la procedura di cuiall’articolo 86, comma 1, periodi secondo e seguenti. »;m) al comma 2, dopo le parole: «a ciascuna lista» sono aggiunte le seguenti: «e la singola lista o coalizione diliste eventualmente assegnataria del premio di governabilità».22. All'articolo 83-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono apportate le seguentimodificazioni:a) il comma 1 è sostituito dal seguente:«1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell’Ufficio elettorale centrale nazionale lecomunicazioni di cui all’articolo 83, comma 2, procede:9a) alla proclamazione dei candidati della lista circoscrizionale presentata dalla lista singola o coalizione diliste cui è stato attribuito il premio di governabilità;b) all'attribuzione nei singoli collegi plurinominali dei seggi spettanti alle liste, in tutti i casi diversi da quellodi cui all’articolo 83, comma 1-ter. A tale fine l'Ufficio:1) determina il quoziente elettorale di collegio dividendo la somma delle cifre elettorali di collegio delleliste cui sono attribuiti seggi nella circoscrizione per il numero dei seggi da attribuire nel collegio stesso.Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente;2) divide quindi la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista per tale quoziente di collegio. La parte interadel quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi cherimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle partidecimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parità, sono assegnati alle liste con la maggiore cifraelettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio. L'Ufficio escludedall'attribuzione di cui al periodo precedente le liste alle quali è stato attribuito il numero di seggi ad esseassegnato nella circoscrizione secondo la comunicazione di cui all'articolo 83, comma 2.3) accerta se il numero dei seggi assegnati in tutti i collegi a ciascuna lista corrisponda al numero di seggiad essa attribuito nella circoscrizione dall'Ufficio elettorale centrale nazionale. In caso negativo, i seggiattribuiti in eccesso sono sottratti alla lista nei collegi in cui li ha ottenuti con la minore parte decimale deiquozienti di attribuzione; alla lista cui sono stati attribuiti seggi in numero minore di quelli spettanti, i seggisono assegnati nel collegio in cui essa ha la maggiore parte decimale del quoziente di attribuzione nonutilizzata.»;b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:«1-bis. L'Ufficio centrale circoscrizionale, qualora i seggi siano stati assegnati alle liste ai sensi dell’articolo83, comma 1-ter, procede come segue:a) determina, ai fini della ripartizione, il quoziente elettorale circoscrizionale della lista singola ovvero delleliste della coalizione cui è stato attribuito il premio di governabilità, limitatamente alle liste cui sonoassegnati seggi nella circoscrizione, e il quoziente elettorale circoscrizionale delle altre liste cui sonoassegnati seggi nella circoscrizione, di seguito denominate, rispettivamente, “gruppo di liste dimaggioranza” e “gruppo di liste di minoranza”. Per determinare ciascuno dei quozienti, divide il totaledelle cifre elettorali circoscrizionali di ciascun gruppo di liste per il totale dei seggi rispettivamente loroassegnati nella circoscrizione e trascura la parte frazionaria del risultato;b) divide poi, per ciascun collegio plurinominale, la cifra elettorale del gruppo di liste di maggioranza peril rispettivo quoziente elettorale determinato ai sensi della lettera a), ottenendo così l'indice di ripartizionedi collegio plurinominale del gruppo di liste di maggioranza, il cui valore è troncato alla sesta cifradecimale. Analogamente, per le altre liste cui spettano seggi nella circoscrizione, divide il totale delle cifreelettorali di collegio per il quoziente elettorale di minoranza determinato ai sensi della medesima lettera a),ottenendo così l'indice di ripartizione di collegio plurinominale del gruppo di liste di minoranza, il cui valoreè troncato alla sesta cifra decimale. Quindi, moltiplica ciascuno degli indici suddetti per il numero dei seggiassegnati al collegio e divide il prodotto per la somma di tutti gli indici. La parte intera dei quozienti diattribuzione così ottenuti rappresenta il numero dei seggi da attribuire nel collegio a ciascun gruppo di liste.I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati al gruppo di liste per il quale leparti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, al gruppo di liste che abbiaconseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio;c) successivamente accerta se il numero dei seggi assegnati in tutti i collegi a ciascun gruppo di listecorrisponda al numero dei seggi complessivamente determinato dall'Ufficio centrale nazionale. In casonegativo, al gruppo di liste che abbia seggi eccedenti sottrae i seggi nei collegi nei quali i seggi stessi sonostati ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente, e li assegna,nei medesimi collegi, al gruppo di liste deficitario;d) procede quindi all'assegnazione nei singoli collegi dei seggi spettanti alle liste di ciascun gruppo di liste.A tale fine, per ciascun gruppo di liste, procede ai sensi del comma 1, lettera b), numeri 1), 2) e 3)».1023. All'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono apportate le seguentimodificazioni:a) il comma 3 è abrogato;b) al comma 4, le parole: «di cui al comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 2»;c) il comma 6 è abrogato;d) al comma 7, le parole: «di cui al comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 5».24. All'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il comma 1-bis è sostituito dalseguente:«1-bis. Il deputato eletto nella lista dei candidati presentata ai fini dell'attribuzione del premio di governabilitàe in uno o più collegi plurinominali si intende eletto nella lista dei candidati presentata ai fini dell'attribuzionedel premio di governabilità».25. All'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono apportate le seguentimodificazioni:a) al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa,anche sopravvenuta, tra quelli assegnati ai sensi dell'articolo 83, comma 1, lettera e-quinquies), alle listecircoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità, è assegnato, nell'ambito dellamedesima circoscrizione, al candidato primo dei non eletti, secondo l'ordine di presentazione, nel caso in cuila lista circoscrizionale fosse collegata ad una lista singola, ovvero, nel caso in cui la lista circoscrizionalefosse collegata ad una coalizione di liste, al candidato primo dei non eletti, secondo l'ordine di presentazione,della lista coalizzata che abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondol'ordine decrescente; esaurite le liste con la parte decimale del quoziente non utilizzata, si procede con le listefacenti parte della medesima coalizione, sulla base delle parti decimali del quoziente già utilizzate, secondol'ordine decrescente. Nel caso di circoscrizione suddivisa in più collegi plurinominali, il seggio è assegnatoalla lista di cui al secondo periodo nel collegio plurinominale ove essa abbia ottenuto la maggiore cifraelettorale percentuale di collegio. »;b) al comma 2, le parole: «commi 2, 3, 4 e 5» sono sostituite dalle seguenti: «commi 2, 4 e 5».26. Al titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguentimodificazioni:a) sono aggiunti, in fine, i seguenti articoli:«Art. 93-quinquies. – 1. Le elezioni nella circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol sono disciplinate dalledisposizioni del presente testo unico, in quanto applicabili, con le modificazioni e integrazioni di cui alpresente articolo e agli articoli 93-sexies e 93-septies. I candidati concorrenti nei collegi uninominali sonoeletti con metodo maggioritario; i seggi da assegnare con metodo proporzionale sono attribuiti con lemodalità di cui all'articolo 93-septies, comma 2.2. La presentazione delle candidature nei collegi uninominali è fatta per singoli candidati, i quali si colleganocon una lista singola o con liste tra loro collegate che abbiano depositato il proprio contrassegno ai sensidell’articolo 14 e che si siano presentate nella circoscrizione ai sensi del comma 4. La dichiarazione dicollegamento deve essere accompagnata dall'accettazione scritta del rappresentante, di cui all'articolo 17,incaricato di effettuare il deposito della lista a cui il candidato nel collegio uninominale si collega. Nellascheda elettorale il nome e il cognome del candidato sono accompagnati dal contrassegno presentato ai sensidell'articolo 14 dalla lista cui egli è collegato. Nell'ipotesi di collegamento con più liste, il nome e il cognomedel candidato sono accompagnati dal contrassegno di ciascuna delle liste cui egli è collegato. Il candidato nelcollegio uninominale indica, nella dichiarazione di collegamento, il contrassegno o i contrassegni cheaccompagnano il suo nome e il suo cognome sulla scheda elettorale.113. Per ogni candidato nei collegi uninominali devono essere indicati il nome e il cognome, il luogo e la datadi nascita, il collegio uninominale per il quale è presentato e il contrassegno o i contrassegni, tra quellidepositati presso il Ministero dell'interno, con esso collegati, nonché la lista o le liste alle quali il candidatosi collega per i fini di cui al comma 2. Ciascun candidato nel collegio uninominale è contraddistinto dalcontrassegno di una lista o di più liste presentate per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale. Per ledonne candidate può essere indicato il solo cognome o può essere aggiunto il cognome del marito. Ladichiarazione di presentazione dei candidati nei collegi uninominali deve contenere l'indicazione deinominativi di due delegati effettivi e di due supplenti.4. I partiti o i gruppi politici organizzati che abbiano presentato liste nella circoscrizione al fine di concorrereper l’attribuzione dei seggi da assegnare con metodo proporzionale con le modalità di cui all'articolo 93-septies, comma 2, possono dichiarare il collegamento in una coalizione. Le dichiarazioni di collegamento incoalizione devono essere reciproche, sono effettuate contestualmente al deposito del contrassegno di cuiall'articolo 14 e hanno effetto solo per la circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol. Non si applicano aipartiti o i gruppi politici organizzati che abbiano presentato liste nella circoscrizione i commi 3 e 3-bisdell’articolo 14-bis.5. La dichiarazione di presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nel collegioplurinominale, con l'indicazione dei candidati della lista nei collegi uninominali compresi nel collegioplurinominale, deve essere sottoscritta da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle listeelettorali di comuni compresi nel medesimo collegio plurinominale. In caso di scioglimento della Cameradei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni è ridotto allametà. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21marzo 1990, n. 53. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata e autenticata da un sindaco,da un notaio o da uno dei soggetti di cui al citato articolo 14 della legge n. 53 del 1990. Per i cittadini residentiall'estero l'autenticazione della firma deve essere richiesta a un ufficio diplomatico o consolare.6. Per la presentazione delle liste di candidati per l'assegnazione dei seggi nel collegio plurinominale checoncorrono all'assegnazione dei seggi in ragione proporzionale si applicano, in quanto compatibili e fattosalvo quanto previsto dalle disposizioni del presente Titolo, le disposizioni degli articoli 18-bis, 19 e 20.7. La presentazione delle liste di candidati per l'assegnazione dei seggi nel collegio plurinominale e dellecandidature nei collegi uninominali è effettuata ai sensi dell'articolo 20 presso la cancelleria della Corted'appello di Trento.Art. 93-sexies. – 1. La votazione ha luogo con scheda stampata a cura del Ministero dell'interno secondo ilmodello descritto nelle tabelle H-bis e H-ter allegate al presente testo unico. Per ciascun collegiouninominale, la scheda per la votazione reca i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio uninominale, scrittientro l'apposito rettangolo, sotto il quale è riportato, entro un altro rettangolo, il contrassegno della lista cuiil candidato è collegato. A fianco del contrassegno, nello stesso rettangolo, sono elencati i nomi e i cognomidei candidati per l'assegnazione dei seggi nel collegio plurinominale con metodo proporzionale, secondo ilrispettivo ordine di presentazione.2. Nel caso di più liste collegate in coalizione, i rettangoli di ciascuna lista e quello del candidato nel collegiouninominale sono posti all'interno di un rettangolo più ampio. All'interno di tale rettangolo più ampio, irettangoli contenenti i contrassegni delle liste nonché i nomi e i cognomi dei candidati di lista sono postisotto quello del candidato nel collegio uninominale su righe orizzontali ripartite in due rettangoli. Lalarghezza del rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale è doppiarispetto alla larghezza dei rettangoli contenenti il contrassegno nonché i nomi e i cognomi dei candidati dilista.3. L'elettore esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolocontenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati di lista. Il voto è valido a favore della listae ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale.4. Nei casi in cui il segno sia tracciato solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, i voti sonovalidi a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale. Nel caso di più liste12collegate in coalizione, i voti sono ripartiti tra le liste della coalizione in proporzione ai voti ottenuti daciascuna nel collegio uninominale.Art. 93-septies. – 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76:a) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato nel collegio uninominale; tale cifra è datadalla somma dei voti validi conseguiti dal candidato nelle singole sezioni elettorali del collegio uninominale;b) proclama eletto in ciascun collegio uninominale il candidato che ha ottenuto il maggior numero di votivalidi; in caso di parità, è eletto il candidato più giovane di età;c) determina la cifra elettorale di collegio uninominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma deivoti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio uninominale e dei votiespressi a favore dei soli candidati nei collegi uninominali collegati a più liste in coalizione di cui all'articolo93-sexies, comma 4, ultimo periodo, che sono attribuiti alla lista a seguito delle seguenti operazioni: l'Ufficiodivide il totale dei voti validi conseguiti da tutte le liste della coalizione nel collegio uninominale per ilnumero dei voti espressi a favore dei soli candidati nei collegi uninominali, ottenendo il quoziente diripartizione. Divide poi il totale dei voti validi conseguiti da ciascuna lista per tale quoziente. La parte interadel quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei voti da assegnare a ciascuna lista; i voti che rimangonoancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano datoi maggiori resti, secondo l'ordine decrescente dei resti medesimi;d) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifreelettorali di collegio uninominale di ciascuna lista;e) determina il totale dei voti validi della circoscrizione. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettoralicircoscrizionali di tutte le liste;f) individua le liste singole e le coalizioni di liste che abbiano ottenuto un numero di voti validi pari almenoal 20 per cento del totale dei voti validi espressi nella circoscrizione.2. L'Ufficio centrale circoscrizionale procede all'assegnazione dei seggi in ragione proporzionale tra le listee le coalizioni; a tal fine:a) divide la somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste singole e delle coalizioni di cui alla letteraf) del comma 1 per il numero dei seggi da assegnare nella circoscrizione, ottenendo così il quoziente elettoralecircoscrizionale. Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste o singola listaper tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare aciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da assegnare sono rispettivamenteassegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggioriresti, secondo l'ordine decrescente dei resti medesimi, e, in caso di parità di resti, a quelle che abbianoconseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;b) ripartisce i seggi assegnati a ciascuna coalizione di liste tra le liste coalizzate. A tal fine, per ciascunacoalizione calcola il quoziente elettorale di coalizione dato dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionalidelle liste coalizzate, per il numero di seggi da distribuire. Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale diciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggida assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da assegnare sono rispettivamente assegnati alleliste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti, secondo l'ordine decrescente dei restimedesimi, e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettoralecircoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio.3. Al termine delle operazioni di cui al comma 2, l'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti, nei limitidei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista della circoscrizione, secondo l'ordinedi presentazione.93-octies. 1. Nelle circoscrizioni oggetto del presente Titolo, nessuno può essere candidato in più di uncollegio uninominale, a pena di nullità.2. Il candidato in un collegio uninominale di una delle circoscrizioni oggetto del presente Titolo o nelle listepresentate per l'assegnazione dei seggi nel collegio plurinominale della circoscrizione Trentino-AltoAdige/Südtirol non può essere candidato in un’altra circoscrizione, né nelle liste circoscrizionali presentate13ai fini dell’attribuzione del premio di governabilità, né nelle liste presentate ai fini dell’assegnazione dei segginei collegi plurinominali.3. Il candidato in un collegio uninominale della circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol può esserecandidato in una delle liste di candidati, a sé collegate, presentate per l'assegnazione dei seggi nel collegioplurinominale della medesima circoscrizione. »;b) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Disposizioni speciali per le circoscrizioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aostee Trentino-Alto Adige/Südtirol».27. All'articolo 106 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «candidatura nelcollegio uninominale o più di una» sono soppresse.28. All'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «dei candidati neicollegi uninominali e» sono soppresse.29. Le tabelle A-bis e A-ter allegate al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono sostituitedalle tabelle A-bis e A-ter di cui all’allegato 1 alla presente legge. Dopo la tabella H del decreto del Presidentedella Repubblica n. 361 del 1957 sono aggiunte le tabelle H-bis e H-ter di cui all'allegato 2 alla presente legge.Art. 2.(Modifiche al sistema di elezione del Senato della Repubblica)1. All'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui aldecreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, di seguito denominato «decreto legislativo n. 533 del 1993»,sono apportate le seguenti modificazioni:a) al comma 1, primo periodo, le parole: « dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dallapiù recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica » sono sostituite dalle seguenti: « riportatidall’ultimo decreto del Presidente della Repubblica che fissa, a scadenza quinquennale e ai soli fini elettorali,i dati del censimento permanente della popolazione a livello comunale »;b) il comma 2 è sostituito dal seguente:« 2. Fatti salvi i collegi uninominali delle Regioni Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste e Trentino-AltoAdige/Südtirol, per l’assegnazione degli altri seggi ciascuna circoscrizione regionale è ripartita nei collegiplurinominali di cui alla tabella B 2 allegata al decreto legislativo 23 dicembre 2020, n. 177. L’assegnazionedei seggi alle liste e alle coalizioni di liste nei collegi plurinominali è effettuata con metodo proporzionale, conl’eventuale attribuzione di un premio di governabilità pari a trentacinque seggi complessivi da assegnare, allecondizioni previste dall’articolo 16-bis, a liste presentate a livello regionale, in favore della lista singola o dellacoalizione di liste che abbia conseguito il maggior numero di voti validi a livello nazionale in entrambe leCamere e che abbia conseguito almeno il 42 per cento di voti validi in ciascuna di esse. »;c) Il comma 2-bis è abrogato;d) il comma 2-ter è sostituito dal seguente:« 2-ter. Con il medesimo decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1, sulla base dei risultatiriportati dall’ultimo decreto del Presidente della Repubblica che fissa, a scadenza quinquennale e ai soli finielettorali, i dati del censimento permanente della popolazione a livello comunale, e con esclusione delle regioniValle d’Aosta/Vallée d’Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol, sono determinate:a) la distribuzione tra le regioni di un numero complessivo di trentacinque seggi, da assegnare quale premiodi governabilità, alle condizioni previste dall’articolo 16-bis;b) per il caso di attribuzione del premio di governabilità, la distribuzione tra i collegi plurinominali diciascuna circoscrizione regionale, dei seggi a questa spettanti ai sensi della distribuzione di cui al comma 1,detratti quelli di cui alla lettera a) del presente comma;14c) per il caso di mancata attribuzione del premio di governabilità, la distribuzione tra i collegi plurinominalidi ciascuna circoscrizione regionale, di tutti i seggi a questa spettanti ai sensi della distribuzione di cui alcomma 1. »;e) il comma 3 è sostituito dal seguente:« 3. La regione Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste è costituita in un unico collegio uninominale »;f) il comma 4 è sostituito dal seguente:« 4. La regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita in sei collegi uninominali definiti ai sensidella legge 30 dicembre 1991, n. 422. »;g) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente« 4-bis. I voti espressi nelle regioni di cui ai commi 3 e 4 non sono non sono computati nelladeterminazione delle cifre elettorali nazionali delle liste e delle coalizioni di liste, nonché nella determinazionedel totale nazionale dei voti validi, di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettere a), b) e c). ».2. All’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 533 del 1993, le parole: « suddivise in collegi uninominalie collegi plurinominali » sono sostituite dalle seguenti: « suddivise in collegi plurinominali, fatti salvi i collegiuninominali delle regioni Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste e Trentino-Alto Adige/ Südtirol, e con l’eventualeattribuzione del premio di governabilità di trentacinque seggi distribuiti tra le circoscrizioni regionali con lemodalità di cui all’articolo 1, comma 2-ter ».3. All’articolo 8 del decreto legislativo n. 533 del 1993, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:« 1-bis. Nel medesimo atto del deposito del contrassegno, i partiti o i gruppi politici organizzati, che sipresentano singolarmente o collegati tra loro ai sensi del comma 1, se intendono concorrere all’attribuzionedel premio di governabilità di cui all’articolo 1, comma 2, dichiarano altresì il collegamento con partiti o gruppipolitici organizzati presentati, singolarmente o collegati tra loro, per l’elezione della Camera dei deputati, aisensi degli articoli 14 e 14-bis di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. ».4. All'articolo 9 del decreto legislativo n. 533 del 1993, sono apportate le seguenti modificazioni:a) al comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:1) le parole: « nei collegi uninominali compresi nel collegio plurinominale » sono sostituite dalleseguenti: « circoscrizionale presentata ai fini dell’attribuzione del premio di governabilità »;2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « È ammessa la presentazione di liste anche in una solaregione. »;b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:«2-bis. Nel caso di elezioni per il rinnovo del solo Senato della Repubblica, i partiti o gruppi politiciorganizzati presentano esclusivamente liste di candidati per l’attribuzione dei seggi nei collegi plurinominaliai sensi dell'articolo 18-bis, comma 1, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Cameradei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 e non presentano liste dicandidati circoscrizionali ai fini dell’attribuzione del premio di governabilità ai sensi dell'articolo 18-bis,comma 2-bis, del medesimo testo unico. »;c) al comma 4, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: « Il numero dei candidati non puòessere superiore al numero dei seggi assegnati al collegio plurinominale nell’ambito della distribuzione di cuiall’articolo 1, comma 2-ter, lettera c). In ogni caso il numero dei candidati non può essere inferiore a due nésuperiore a sei »;d) al comma 4-bis sono apportate le seguenti modificazioni:1) al primo periodo, le parole: « presentate da ogni lista o coalizione di liste nei collegi uninominalidella regione » sono sostituite dalle seguenti: « , a livello nazionale, presentate nelle circoscrizioni regionalida ogni lista o coalizione di liste ai fini dell’attribuzione del premio di governabilità »;152) al terzo periodo, dopo le parole: « L’Ufficio elettorale regionale » sono inserite le seguenti: «trasmette i nominativi dei candidati delle liste circoscrizionali presentate, da ciascuna lista singola ocoalizione di liste, ai fini dell’attribuzione del premio di governabilità, all’Ufficio centrale nazionale, ilquale »;3) dopo l’ultimo periodo è aggiunto, in fine, il seguente: « L’Ufficio centrale nazionale comunica a tuttigli uffici elettorali regionali l’elenco, per ciascuna lista singola o coalizione di liste, dei candidati delle listecircoscrizionali presentate in tutte le circoscrizioni ai fini dell’attribuzione del premio di governabilità. ».5. All’articolo 11 del decreto legislativo n. 533 del 1993, al comma 1, lettera a), sono apportate le seguentimodificazioni:a) le parole: « nei collegi uninominali » sono sostituite dalle seguenti: « delle liste circoscrizionalipresentate ai fini dell’attribuzione del premio di governabilità »;b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Sui manifesti sono riportati, per ciascuna lista singola ocoalizione di liste, i nominativi dei candidati delle liste circoscrizionali presentate in tutte le circoscrizioniregionali, ai fini dell’attribuzione del premio di governabilità, come comunicati ai sensi dell’articolo 9, comma4-bis, ultimo periodo. ».6. All’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo n. 533 del 1993 le parole: « il venticinquesimo anno di età» sono sostituite dalle seguenti: « la maggiore età ».7. All’articolo 14 del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:a) al comma 1, al primo periodo, le parole: « e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale »sono sostituite dalle seguenti: « , i nominativi dei candidati del collegio plurinominale e i nominativi deicandidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell’attribuzione del premio di governabilità » e ilsecondo periodo è soppresso;b) il comma 2 è sostituito dal seguente:« 2. Nei casi in cui il segno sia tracciato solo nel rettangolo contenente i candidati delle liste circoscrizionalipresentate ai fini dell’attribuzione del premio di governabilità, i voti sono validi a favore della lista. Nel casodi più liste collegate in coalizione, i voti sono ripartiti tra le liste della coalizione in proporzione ai voti ottenutida ciascuna nel collegio plurinominale ».8. All’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:a) la lettera a) è abrogata;b) la lettera b) è abrogata;c) la lettera c) è sostituita dalla seguente:« c) determina la cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dallasomma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegioplurinominale e dei voti espressi nel solo rettangolo contenente i candidati delle liste circoscrizionalipresentate ai fini dell’attribuzione del premio di governabilità collegati a più liste in coalizione, che sonoattribuiti alla lista a seguito delle seguenti operazioni: l’Ufficio divide il totale dei voti validi conseguitida tutte le liste della coalizione nel collegio per il numero dei voti espressi tracciando un segno nel solorettangolo contenente i candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell’attribuzione del premiodi governabilità collegati a più liste in coalizione, ottenendo il quoziente di ripartizione. Divide poi iltotale dei voti validi conseguiti da ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente cosìottenuto rappresenta il numero dei voti da assegnare a ciascuna lista; i voti che rimangono ancora daattribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato imaggiori resti, secondo l’ordine decrescente dei resti medesimi »;d) la lettera d) è abrogata;16e) la lettera g) è abrogata;f) la lettera h) è abrogata.9. All’articolo 16-bis del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:a) al comma 1, alinea, le parole: « da tutti gli Uffici » sono sostituite dalle seguenti: « dagli Uffici » e dopo leparole « elettorali regionali » sono inserite le seguenti: « e fermo restando quanto stabilito all’articolo 1,comma 4-bis »;b) al comma 1, lettera c), dopo le parole: « inferiore all’1 per cento del totale, » sono inserite le seguenti: « aesclusione delle liste ammesse alla ripartizione dei seggi ai sensi della lettera e), numero 2-ter), e » e le paroleda: « ovvero, per le liste collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute » fino alla fine dellalettera sono soppresse;c) al comma 1, lettera e):1) l’alinea è sostituito dal seguente: « individua quindi le coalizioni di liste e le liste ammesse allaripartizione dei seggi, identificandole nelle seguenti: »;2) al numero 1), le parole da: « ovvero una lista collegata rappresentativa di minoranze linguistichericonosciute » fino alla fine del numero sono soppresse;3) al numero 2), le parole da: « , nonché le liste non collegate, o collegate in coalizioni che non abbianoraggiunto la percentuale di cui al numero 1), » fino alla fine del numero sono soppresse;4) dopo il numero 2) sono aggiunti i seguenti:«2-bis) le liste collegate con altre nelle coalizioni di cui al numero 1), che abbiano conseguito sulpiano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi, nonché le liste collegate nelle coalizionidi cui al medesimo numero 1) che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressialmeno in una regione;2-ter) per ciascuna coalizione di liste di cui al numero 1), la lista che abbia conseguito la maggiorecifra elettorale nazionale tra quelle non ammesse alla ripartizione dei seggi ai sensi del numero 2-bis)»;d) al comma 1, dopo la lettera e) sono inserite le seguenti:« e-bis) individua quindi tra le liste singole e le coalizioni di liste di cui alla lettera e), numeri 1) e2), quella che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale;e-ter) verifica se la cifra elettorale nazionale della lista o della coalizione che ha ottenuto la maggiorecifra elettorale nazionale, individuata ai sensi della lettera e-bis), corrisponda almeno al 42 per cento deltotale nazionale dei voti validi;e-quater) qualora la verifica di cui alla lettera e-ter) abbia dato esito positivo verifica se nell’elezionedella Camera dei deputati la lista singola o coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettoralenazionale, individuata ai sensi dell’articolo 83, comma 1, lettera e-bis) del testo unico di cui al decretodel Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sia quella collegata, ai sensi dell’articolo 8,comma 1-bis, del presente testo unico, alla lista singola o coalizione di liste che ha ottenuto la maggiorecifra elettorale nazionale individuata ai sensi della lettera e-bis) e verifica se essa abbia conseguitoalmeno il 42 per cento del totale nazionale dei voti validi espressi nell’elezione della Camera deideputati;e-quinquies) qualora le verifiche di cui alla lettera e-quater) abbiano dato congiuntamente esitopositivo, attribuisce alla lista o alla coalizione che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionaleindividuata ai sensi della lettera e-bis), il premio di governabilità di cui all'articolo 1, comma 2, pari atrentacinque seggi e procede ai sensi della lettera f);e-sexies) qualora la verifica di cui alla lettera e-ter) abbia dato esito negativo, ovvero una o entrambele verifiche di cui alla lettera e-quater) abbiano dato esito negativo, l’Ufficio procede ai sensi del comma1-bis; ».e) al comma 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:17« f) procede, per ciascuna regione, a una prima distribuzione provvisoria dei seggi di cui all'articolo 1,comma 2-ter, lettera b), tra le coalizioni e le singole liste individuate ai sensi della lettera e), numeri 1) e2), in base alla cifra elettorale regionale di ciascuna di esse. A tale fine divide il totale delle cifre elettoraliregionali di ciascuna coalizione e lista singola per il numero dei seggi da assegnare nella regione, ottenendocosì il quoziente elettorale regionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale partefrazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale regionale di ciascuna coalizione e lista singola peril quoziente elettorale regionale. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggida assegnare a ciascuna coalizione e lista singola. I seggi che rimangono ancora da assegnare sonorispettivamente assegnati alle coalizioni o liste singole per le quali queste ultime divisioni hanno dato imaggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettoraleregionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Determina poi il totale nazionale dei seggiassegnati in base a tale attribuzione provvisoria a ciascuna coalizione di liste e lista singola. Tale totale èdato, per ciascuna coalizione e lista singola, dalla somma dei seggi ad essa assegnati in ciascuna regione.Infine, ordina all'interno di un'unica graduatoria nazionale crescente i resti che in ciascuna regione hannodato luogo all'attribuzione di seggi alla coalizione o lista singola di cui alla lettera e-bis); ».f) al comma 1, dopo la lettera f) sono aggiunte le seguenti:« f-bis) verifica se il numero dei seggi assegnati alla coalizione o alla lista singola cui è stato attribuitoil premio di governabilità, ivi compresi quelli assegnati ai sensi della lettera f), sia superiore a centotrediciseggi complessivi;f-ter) qualora la verifica di cui alla lettera f-bis) abbia dato esito negativo, conferma il riparto dei seggieffettuato ai sensi della lettera f) e comunica il risultato delle operazioni agli Uffici elettorali regionali aisensi del comma 1-sexies;f-quater) qualora la verifica di cui alla lettera f-bis) abbia dato esito positivo, l'Ufficio prosegue ai sensidel comma 1-ter; ».g) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:« 1-bis. Nei casi di cui al comma 1, lettera e-sexies), l’Ufficio procede, per ciascuna regione, alladistribuzione dei seggi di cui all’articolo 1 comma 2-ter, lettera c), tra le coalizioni e le singole listeindividuate ai sensi dei numeri 1) e 2) della lettera e) del comma 1 del presente articolo in base alla cifraelettorale regionale di ciascuna di esse, secondo quanto disposto dal comma 1, lettera f), periodi secondo eseguenti. Procede poi alle comunicazioni agli Uffici elettorali regionali di cui al comma 1-sexies.1-ter. Nel caso di cui al comma 1, lettera f-quater), l’Ufficio procede come segue:a) ferma restando l’attribuzione dei trentacinque seggi di premio di governabilità ai sensi del comma 1,lettera e-quinquies), sottrae alla coalizione o lista singola cui è stato attribuito il premio di governabilità unnumero di seggi pari alla differenza tra il totale dei seggi attribuiti ai sensi del comma 1 lettera f) e il numero78. I seggi sono sottratti nelle regioni sulla base della graduatoria nazionale crescente dei resti di cui alcomma 1, lettera f), ultimo periodo, in numero pari a quanto determinato al periodo precedente.b) in ciascuna regione in cui è stato sottratto un seggio ai sensi della lettera a), è corrispondentementeassegnato un seggio alla coalizione o lista singola diversa da quella cui è stato attribuito il premio digovernabilità che, a seguito della ripartizione regionale di cui al comma 1, lettera f), presenta il maggioreresto non utilizzato, ovvero in caso non vi siano resti non utilizzati, a quella che presenta la maggiore cifraelettorale regionale.1-quater. L'Ufficio elettorale centrale nazionale, procede ai sensi del comma 1-bis anche qualora si sianosvolte le elezioni per il rinnovo del solo Senato della Repubblica.1-quinquies. Qualora la coalizione o lista singola cui è attribuito il premio di governabilità ai sensi delcomma 1, lettera e-quinquies, sia una coalizione o lista singola che non ha presentato liste circoscrizionaliin tutte le circoscrizioni regionali, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, nelle sole circoscrizioni regionali incui non sono state presentate liste circoscrizionali, l’Ufficio centrale nazionale assegna i seggi di cuiall’articolo 1, comma 2-ter, lettera a) alla coalizione o lista singola cui è attribuito il premio di governabilitàsecondo la procedura di cui all’articolo 86 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della18Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, comma 1,periodi secondo e seguenti.1-sexies. Al termine delle operazioni l'Ufficio elettorale centrale nazionale, a mezzo di estratto delverbale, comunica agli Uffici elettorali regionali: l'elenco delle liste e delle coalizioni di liste individuate aisensi del comma 1, lettera e); la coalizione o lista singola eventualmente assegnataria del premio digovernabilità ai sensi del comma 1, lettera e-quinquies); l’assegnazione dei seggi alle coalizioni di liste ealle liste singole nella rispettiva regione come determinata ai sensi del comma 1, lettere f) e f-ter), ovveronei casi di cui ai commi 1-bis e 1-ter. ».10. L’articolo 17 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituito dal seguente:« Art. 17. – 1. Sulla base delle comunicazioni di cui al comma 1-sexies dell’articolo 16-bis l’Ufficioelettorale regionale procede:a) alla proclamazione dei candidati della lista circoscrizionale presentata dalla lista singola o dallacoalizione di liste cui è stato attribuito il premio di governabilità;b) per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi fra le liste collegate ammesse al riparto di cuiall’articolo 16-bis, comma 1, lettera e), numeri 2-bis) e 2-ter). A tal fine, per ciascuna coalizione di liste,divide la somma delle cifre elettorali regionali delle liste ammesse al riparto per il numero di seggi giàdeterminato dall’Ufficio elettorale centrale nazionale, ottenendo così il relativo quoziente di coalizione.Nell’effettuare tale divisione non tiene conto dell’eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi lacifra elettorale regionale di ciascuna lista ammessa al riparto per il quoziente elettorale di coalizione. Laparte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggiche rimangono ancora da assegnare sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultimedivisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che hanno conseguito la maggiorecifra elettorale regionale; a parità di quest’ultima si procede a sorteggio.2. I seggi spettanti alle liste in ciascuna regione sono determinati dalle attribuzioni effettuate dall’Ufficiocentrale nazionale per le coalizioni di liste e per le liste singole e comunicate ai sensi dell’articolo 16-bis,comma 1-sexies, nonché dalle assegnazioni di seggi effettuate per le liste coalizzate ai sensi del comma 1del presente articolo.3. Nel caso in cui la regione sia ripartita in più collegi plurinominali, l'Ufficio elettorale regionaleprocede ad assegnare nei collegi plurinominali i seggi assegnati a ciascuna lista in sede regionale. Il numerodi seggi da assegnare alle liste nei collegi plurinominali è determinato ai sensi:a) dell'articolo 1, comma 2-ter, lettera b), nel caso in cui i seggi siano stati assegnati alle coalizioni ealle liste singole a seguito dell'attribuzione del premio di governabilità, ai sensi dell'articolo 16-bis, commi1 e 1-ter;b) dell'articolo 1, comma 2-ter, lettera c), nel caso in cui i seggi siano stati assegnati alle coalizioni ealle liste singole senza l'attribuzione del premio di governabilità, ai sensi dell'articolo 16-bis, commi 1-bise 1-quater.4. In tutti i casi diversi da quello di cui all'articolo 16-bis, comma 1-ter, l'Ufficio procede alladistribuzione dei seggi assegnati al collegio tra le liste con le seguenti modalità:a) determina il quoziente elettorale di collegio dividendo la somma delle cifre elettorali di collegio delleliste cui sono attribuiti seggi nella circoscrizione regionale per il numero dei seggi da attribuire nel collegiostesso. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente;b) divide quindi la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista per il quoziente elettorale di collegio dicui alla lettera a). La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnarea ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoriadecrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parità, sono assegnati alle liste con lamaggiore cifra elettorale di collegio; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio. L'Ufficio escludedall'assegnazione di cui al periodo precedente le liste alle quali è stato attribuito il numero di seggi a esseassegnato nella circoscrizione regionale, ai sensi del comma 2;19c) successivamente, l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutti i collegi a ciascuna listacorrisponda al numero di seggi ad essa attribuito nella circoscrizione regionale ai sensi del comma 2. Incaso negativo, i seggi attribuiti in eccesso sono sottratti alla lista nei collegi in cui li ha ottenuti con laminore parte decimale dei quozienti di attribuzione; alla lista cui sono stati attribuiti seggi in numero minoredi quelli spettanti, i seggi sono assegnati nel collegio in cui essa ha la maggiore parte decimale del quozientedi attribuzione non utilizzata.5. Nel caso di cui all'articolo 16-bis, comma 1-ter, l'Ufficio procede con le seguenti modalità:a) determina il quoziente elettorale regionale della lista singola ovvero delle liste della coalizione cui èstato attribuito il premio di governabilità, limitatamente alle liste cui sono assegnati seggi nella regione, eil quoziente elettorale regionale delle altre liste cui sono assegnati seggi nella regione, di seguitodenominati, rispettivamente, “gruppo di liste di maggioranza” e “gruppo di liste di minoranza”. Perdeterminare ciascuno dei quozienti, divide il totale delle cifre elettorali regionali delle liste di ciascungruppo per il totale dei seggi loro assegnati nella regione e trascura la parte frazionaria del risultato;b) divide poi, per ciascun collegio plurinominale, la cifra elettorale del gruppo di liste di maggioranzaper il rispettivo quoziente elettorale determinato ai sensi della lettera a), ottenendo così l'indice diripartizione di collegio plurinominale del gruppo di liste di maggioranza, il cui valore è troncato alla sestacifra decimale. Analogamente, per le altre liste cui spettano seggi nella circoscrizione, divide il totale dellecifre elettorali di collegio per il quoziente elettorale di minoranza determinato ai sensi della lettera a),ottenendo così l'indice di ripartizione di collegio plurinominale del gruppo di liste di minoranza, il cui valoreè troncato alla sesta cifra decimale. Quindi, moltiplica ciascuno degli indici suddetti per il numero dei seggiassegnati al collegio, come determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 2-ter, lettera b), e divide il prodottoper la somma di tutti gli indici. La parte intera dei quozienti di attribuzione così ottenuti rappresenta ilnumero dei seggi da assegnare nel collegio a ciascun gruppo di liste. I seggi che rimangono ancora daattribuire sono rispettivamente assegnati al gruppo di liste per il quale le parti decimali dei quozienti diassegnazione siano maggiori e, in caso di parità, al gruppo di liste che abbia conseguito la maggiore cifraelettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio;c) successivamente, accerta se il numero dei seggi assegnati in tutti i collegi a ciascun gruppo di listecorrisponda al numero dei seggi ad esso assegnato nella circoscrizione regionale ai sensi del comma 2. Incaso negativo, al gruppo di liste che abbia seggi eccedenti sottrae i seggi nei collegi nei quali i seggi stessisono stati ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente, e liassegna, nei medesimi collegi, al gruppo di liste deficitario;d) procede quindi all'assegnazione nei singoli collegi dei seggi spettanti alle liste di ciascun gruppo diliste. A tale fine, per ciascun gruppo di liste, procede ai sensi del comma 4, lettere a), b) e c). ».11. All’articolo 17-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 533 del 1993, le parole: « dai commi 4, 6 e 7 » sonosostituite dalle seguenti: « dai commi 4 e 7 ».12. Alla rubrica del titolo VII, le parole: « che eleggono un solo senatore e per la regione » sono sostituite dalleseguenti: « Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste e ».13. All’articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti modifiche:a) all’alinea, le parole: « nei collegi delle regioni che eleggono un solo senatore » sono sostituite dalle seguenti:« nel collegio uninominale della regione Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste » e le parole: «Trentino-Alto Adige»sono sostituite dalle seguenti: «Trentino-Alto Adige/Südtirol»;b) alla lettera a), le parole: « nelle regioni che eleggono un solo senatore » sono soppresse.14. Al comma 1 dell’articolo 20-bis del decreto legislativo n. 533 del 1993 è premesso il seguente:20« 01. La presentazione delle candidature nei collegi uninominali è regolata dalle disposizioni del titolo VIdel testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto delPresidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in quanto applicabili ».15. All’articolo 21-ter, comma 1, del decreto legislativo n. 533 del 1993 le parole: « nel collegio uninominaledi una regione che elegge un solo senatore o in uno dei collegi uninominali del Trentino-Alto Adige » sonosostituite dalle seguenti: « in uno dei collegi uninominali delle regioni Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste e TrentinoAlto Adige/Südtirol ».16. Le tabelle A e B allegate al decreto legislativo n. 533 del 1993 sono sostituite dalle tabelle A, B, di cuiall’allegato 3 alla presente legge.Art. 3.(Modifiche alla legge 3 novembre 2017, n. 165)1. Il comma 6 dell’articolo 3 della legge 3 novembre 2017, n. 165, è abrogato.Art. 4.(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104)1. Ai sensi dell’articolo 26 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, entro tre mesi dalla data di entrata in vigoredella presente legge, sono apportate modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104,volte a garantire la libertà, la sicurezza e la segretezza del voto degli italiani all’estero, nell’osservanza deiseguenti principi:1) introduzione di misure per garantire che il processo di stampa delle schede e dei certificati elettorali si svolgain modo da evitare la stampa di schede e certificati non autorizzati;2) disciplina della spedizione dei plichi dai Consolati al domicilio degli elettori, con introduzione di misureper contrastare i fenomeni di furto o smarrimento del materiale elettorale;3) disciplina delle modalità del voto per corrispondenza con l’introduzione di modalità volte a consentire laverifica dell’identità di chi compila le schede elettorali e a contrastare ogni forma di condizionamento ocoercizione nell’esercizio del voto e la possibilità che gli elettori esprimano un voto multiplo;4) introduzione di misure per rendere più efficace ed agevole la verifica della validità del voto espresso percorrispondenza in occasione delle operazioni di scrutinio delle schede elettorali pervenute dall’estero.2. Lo schema di regolamento di cui al comma 1 è corredato di una relazione tecnica che dia conto dellaneutralità finanziaria del medesimo ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondentimezzi di copertura. Si applica l'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.3. Qualora, alla data di convocazione dei comizi elettorali per le nuove elezioni della Camera dei deputati edel Senato della Repubblica, non sia entrato in vigore il regolamento di cui al comma 1, trovano comunqueapplicazione le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104, vigenti alladata di entrata in vigore della presente legge.Art. 5.(Clausola di invarianza finanziaria)1. All'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane,strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per lafinanza pubblica.
Ecco il nuovo testo base della legge elettorale
Il deputato di FdI Angelo Rossi ha depositato in commissione Affari costituzionali un nuovo testo. Donzelli: "Con questo matematicamente impossibile arrivare al 60 per cento dei parlamentari. Siamo aperti a ogni emendamento"












