La Corte costituzionale attenua il doppio binario tra processo penale e tributario, rafforzando il peso dell'assoluzione penale nel contenzioso fiscale, salvando quindi la norma introdotta dal d.lgs. n. 87 del 2024 (sentenza n. 50/2026).
Il principio tradizionale del cosiddetto "doppio binario" ha sempre consentito la coesistenza di due verità processuali differenti. Un contribuente assolto in sede penale poteva comunque essere soccombente davanti al giudice tributario, perché i due giudizi erano considerati autonomi sul piano probatorio e delle finalità perseguite. Tale assetto aveva prodotto incertezza giuridica, duplicazione degli accertamenti e una percezione di contraddizione verso il contribuente.
La riforma del 2024 ha cercato di correggere questa frattura prevedendo che la sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata con le formule "il fatto non sussiste" o "l'imputato non lo ha commesso" possa produrre effetti vincolanti nel processo tributario quando i fatti materiali coincidono. La Consulta ha valorizzato un elemento centrale: il processo penale dispone delle maggiori garanzie istruttorie previste dall'ordinamento. Se un fatto viene definitivamente escluso all'esito di un giudizio con contraddittorio pieno e prova "oltre ogni ragionevole dubbio", appare difficile che lo stesso fatto possa essere affermato in sede tributaria sulla base di un diverso standard probatorio.







