Per la Corte Costituzionale non può essere il tempo a cancellare un diritto. E soprattutto non può essere una lacuna legislativa dello Stato a trasformarsi, anni dopo, in una discriminazione permanente. Con la sentenza numero 91 del 2026, destinata a segnare una svolta nella tutela dei diritti delle coppie omosessuali, la Consulta ha dichiarato illegittima la norma che escludeva dalla pensione di reversibilità il partner superstite di una coppia dello stesso sesso sposata all’estero, nel caso in cui il decesso fosse avvenuto prima dell’entrata in vigore della legge Cirinnà sulle unioni civili. È una decisione che va oltre il perimetro previdenziale. Perché dentro quelle pagine i giudici costituzionali – presidente Giovanni Amoroso, redattore Massimo Luciani – riscrivono il rapporto tra Stato, famiglia e uguaglianza, mettendo al centro il principio di solidarietà familiare e affermando che un diritto non può dipendere da un semplice dato cronologico: morire prima o dopo il 2016.

Il caso

La vicenda nasce dal ricorso del partner superstite di una coppia omosessuale che aveva contratto matrimonio all’estero in anni in cui in Italia non esisteva alcun riconoscimento giuridico per le unioni tra persone dello stesso sesso. Alla morte del compagno, avvenuta prima della legge Cirinnà, l’Inps aveva negato la pensione di reversibilità sostenendo che, al momento del decesso, l’ordinamento italiano non riconosceva quel vincolo.