Il pm Primicerio ha escluso la pista del suicidio e ribadito che l'ex calciatore del Cosenza fu vittima di un omicidio maturato in un contesto di ossessione e gelosia. Gli elementi scientifici, secondo l'accusa, rendono impossibile la tesi del "tuffo" sotto il camion e indicano un intervento di terzi

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"Quello di Denis Bergamini non fu un suicidio, fu un omicidio e quella della Internò è una versione falsa". È quanto affermato stamattina dal pubblico ministero Luca Primicerio davanti alla Corte d'Assise d'Appello di Catanzaro, durante la requisitoria del processo sulla morte del calciatore Denis Bergamini, avvenuta il 18 novembre 1989 sulla Statale 106 a Roseto Capo Spulico (Cosenza).

La richiesta della pubblica accusa

Al termine della requisitoria, la pubblica accusa, attraverso il pm Primicerio - affiancato del procuratore capo di Castrovillari Alessandro D'Alessio e dal sostituto pg Salvatore Di Maio - ha chiesto alla Corte il rigetto dell'appello dalla difesa, la conferma della sentenza di primo grado e il riconoscimento della penale responsabilità per l'unica imputata per omicidio volontario, l'ex fidanzata Isabella Internò. Formulata una richiesta di condanna a 23 anni di reclusione, con rideterminazione della pena attraverso il riconoscimento delle aggravanti equivalenti alle attenuanti generiche. In primo grado, infatti, la Corte d'Assise di Cosenza aveva condannato l'imputata a 16 anni, ritenendo le attenuanti generiche prevalenti rispetto alle aggravanti.