«Se il processo penale è di per sé una pena, bisogna almeno evitare che la stessa abbia una durata irragionevole». Francesco Carnelutti, una delle figure più illustri del panorama giuridico italiano, commentava così l’istituto della prescrizione, da secoli al centro del dibattito politico, tornato d’attualità nei giorni scorsi per l’uscita dell’ex governatore pugliese Nichi Vendola – proprio per intervenuta prescrizione ovvero per l’eccessivo tempo trascorso dai fatti contestati - dal processo «Ambiente svenduto», chiamato a fare luce sul presunto disastro ambientale generato dall’attività dello stabilimento siderurgico Ilva di Taranto.

Nel diritto romano non esisteva inizialmente un concetto strutturato di prescrizione per i reati. L'accusa pubblica era spesso imprescrittibile. Fu introdotta l'istituto della praescriptio, una formula con cui il convenuto poteva bloccare l'azione civile o penale se il titolare del diritto era rimasto inattivo per un lungo periodo, facendo decadere l'accusa.

Con l'Illuminismo e la nascita del moderno diritto penale, si affermò l'idea che la pena dovesse avere una finalità rieducativa e non di vendetta perpetua. L'istituto della prescrizione venne formalizzato nei codici europei dell'Ottocento, legando indissolubilmente il tempo necessario a prescrivere alla gravità del reato (solitamente calcolato in base al massimo della pena edittale). Questa filosofia confluì nell'impianto originario del Codice Penale Italiano del 1930 (Codice Rocco), che configurava la prescrizione come un diritto dell'imputato a non rimanere «appeso» sine die al processo.