In Italia lo Stato di diritto mostra segnali di fragilità nei luoghi in cui il potere pubblico interviene più direttamente sulla libertà e sull’integrità delle persone. Lo attestano le osservazioni conclusive del Comitato delle Nazioni Unite contro la tortura, adottate il 28 aprile 2026. Il documento ha un chiaro filo conduttore: quando una persona è privata della libertà o comunque esposta a una decisione che può incidere sui suoi diritti fondamentali, le garanzie devono essere effettive, non solo previste sulla carta.
Di cosa parliamo in questo articolo:La definizione del reato di torturaLe garanzie delle persone private della libertàIl principio di non respingimentoLa cooperazione con la LibiaI centri in Albania e la giurisdizione italianaIl divieto di trattamenti inumani e degradantiIl caso Almasri e la cooperazione internazionaleLa detenzione nei Centri di permanenza per il rimpatrioLe condizioni nelle carceriIl limite dello Stato di diritto
La definizione del reato di tortura
Il primo profilo riguarda la definizione del reato di tortura contenuta nell’articolo 613-bis del codice penale. Tale definizione, rileva il Comitato, non coincide pienamente con quella della Convenzione ONU contro la tortura.






