Rischia di pagare di tasca sua l’amministratore inerte verso i morosi. Sono le conclusioni cui è giunta la Corte d’appello di Bari nella sentenza 606/2026 depositata il 5 maggio scorso.
Le attribuzioni dell’amministratore
A rivolgersi ai giudici un condominio che portava in giudizio l’amministratore uscente, contestandogli ammanchi di cassa comprovati e inerzia nel recupero dei crediti condominiali. L’attività di riscossione dei contributi rientra fra le attribuzioni ordinarie dell’amministratore, ex articolo 1130 del Codice civile, che, al punto 3, include il dovere di «riscuotere i contributi ed erogare le spese occorrenti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell’edificio e per l’esercizio dei servizi comuni». La mancata azione per il recupero dei crediti condominiali costituisce una grave irregolarità di gestione e chi la compie può essere revocato.
Secondo il precedente articolo 1129, nono comma, del Codice civile, l’amministratore, salvo espressa dispensa da parte dell’assemblea, «è tenuto ad agire per la riscossione forzosa delle somme dovute dagli obbligati entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio nel quale il credito esigibile è compreso». Questo obbligo sorge automaticamente e non necessita di una preventiva autorizzazione assembleare. L’inerzia espone il professionista, sempre in virtù delle previsioni dell’articolo 1129, a una responsabilità contrattuale per i danni causati al condominio, che può agire, come nel caso in esame, per il risarcimento.






