"La condotta contestata a Matteo Salvini, ossia l'avere, nella qualità di ministro dell'Interno ed e abusando dei propri poteri, privato indebitamente della libertà personale 147 migranti, omettendo senza giustificato motivo di esitare positivamente le richieste di Pos (place of safety) inoltrate al suo Ufficio di gabinetto, così provocandone l'illegittima privazione della libertà personale, costringendoli a rimanere a bordo della nave Open Arms, come ricostruita dal Tribunale nel lasso di tempo in imputazione, non può rientrare nella sfera di applicazione del sequestro di persona, a differenza di quanto sostenuto dal pubblico ministero impugnante".
È quanto scrivono i giudici della Quinta Sezione Penale della Cassazione nelle motivazioni della sentenza che lo scorso 17 dicembre ha reso definitiva l'assoluzione per il ministro Matteo Salvini nel processo Open Arms. Salvini il 20 dicembre del 2024 era stato assolto dal Tribunale di Palermo "perché il fatto non sussiste" dalle accuse di sequestro di persona e rifiuto di atti di ufficio. Accuse che erano state mosse dai pm per non aver consentito, nell'agosto del 2019, lo sbarco della ong spagnola rimasta in mare per 19 giorni con a bordo 147 migranti. Contro la sentenza la procura di Palermo lo scorso luglio aveva presentato ricorso per saltum, impugnando il provvedimento direttamente davanti alla Suprema Corte.








