Sì all’applicazione quando c’è un’intermediazione. No quando si tratta di una cessione diretta al cliente, anche se con la formula del conto vendita. In quella che è – a quanto risulta – una delle prime pronunce dei giudici tributari sulla web tax italiana (la digital service tax applicata sul 3% dei ricavi) arriva una delimitazione di quando scatta o meno il prelievo, con il riconoscimento anche del diritto al rimborso se quanto versato non era dovuto. La questione è stata al centro della sentenza 292/1/2026 della Corte di giustizia tributaria (Cgt) di Milano (presidente Chindemi, relatore Pavone), che ha accolto il ricorso di una società che opera nelle vendite via internet di beni di abbigliamento, moda e design contro il silenzio rifiuto dell’agenzia delle Entrate su un rimborso da oltre 1 milione di euro per la web tax versata nel 2020, 2021 e 2022.
Il caso esaminato
Nella vicenda giunta all’esame dei giudici tributari la società in questione aveva effettuato un doppio tipo di attività. Una di intermediazione secondo il modello del marketplace e della commissione della vendita, in cui il cliente finale interagisce con i venditori e la società guadagna una commissione per la propria intermediazione. Un’altra di vendita diretta ai clienti, attraverso contratti di conto vendita: in pratica, i fornitori le consegnavano i beni ma non ne diventava immediatamente proprietaria perché, solo a seguito dell’ordine di acquisto del cliente finale, la società ricorrente procedeva all’acquisto dei beni e comunicava al cliente l’accettazione della proposta di acquisto, concludendo così il contratto di vendita.






