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Con l’ordinanza n. 4966/2026, la Cassazione ha stabilito che l’uso delle parti comuni può essere regolamentato in base ai millesimi di proprietà dell’appartamento

Tutti i condomini avranno il diritto di fruire delle aree comuni, ma l’assemblea potrà decidere turni o limiti dell’uso proporzionati ai millesimi di proprietà dell’unità in cui si risiede. Con l’ordinanza della Cassazione depositata lo scorso 5 marzo, cambia radicalmente un orientamento prevalente nella vita condominiale, secondo cui i residenti avevano accesso alla piscina, ai campi da tennis o alle varie parti ad uso comune nello stesso identico modo. Invece non è più così, o quanto meno non obbligatoriamente. Infatti, l’assemblea potrà decidere regole sull’utilizzo dei servizi comuni anche in relazione ai millesimi di proprietà.

A stabilirlo, secondo la Cassazione, è l’interpretazione dell’articolo 1102 del Codice Civile, che disciplina l’utilizzo delle parti comuni definendo un concetto di “pari diritto” che ora è stato riletto; l’articolo, difatti, prevede che “Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa. Il partecipante non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso”.