Se c’è una cosa che un magistrato non deve fare, è prendere in mano procedimenti che coinvolgono persone con cui ha una relazione. Chi ha la toga deve essere terzo e imparziale, e apparire tale. Vale anche per l’inquirente. Lo chiede la Costituzione, dove sono scolpite l’imparzialità della pubblica amministrazione (art. 97) e l’obbligatorietà dell’azione penale (art. 112), il cui presupposto è che il pm eserciti le proprie funzioni senza favoritismi.
Perciò è stato previsto l’obbligo di astensione. Questa, invece, è la storia di una pm che non si è astenuta davanti a fascicoli nei quali l’uomo cui era legata, un avvocato, difendeva una delle parti o era parte in causa. Eppure da tutto ciò (e da altro) è uscita assolta e promossa a pieni voti dal Csm.
I nomi non sono importanti: è la “normalità” della vicenda che conta. È successo in una procura del centro Italia, ma sarebbe potuto accadere altrove. Questa magistrata è arrivata davanti al plenum del Csm nel dicembre del 2022, dopo essere stata sottoposta a una serie di procedimenti disciplinari. I principali erano una conseguenza della sua relazione, tra il 2011 e il 2016, con un avvocato dello stesso foro. Le carte raccontano che secondo l’accusa, «mancando ai doveri di correttezza e di imparzialità, in costanza della sua relazione sentimentale» con quest’uomo, «non osservava consapevolmente l’obbligo di astensione», prendendosi in carico «procedimenti penali nei quali lo stesso avvocato interveniva come difensore o era comunque interessato».







