L’intesa nella maggioranza sulla legge elettorale c’è, e c’è anche il testo. Superamento dei collegi uninominali e introduzione di un sistema proporzionale con premio di maggioranza nazionale alla lista o coalizione di liste che, arrivando prima degli altri, raggiunga almeno la soglia del 40% dei voti validi. È previsto anche un secondo turno, tra le prime due liste o coalizioni di liste qualora nessuna al primo turno abbia raggiunto il 40%, ma almeno il 35% dei voti validi. Non sono previste le preferenze ma i listini. Ci sono altri aspetti ma qui vogliamo soffermarci su questi evidenziando tre aspetti di criticità.

1 - L’entità del premio

Il numero massimo di seggi da assegnare alla lista o coalizione di liste aggiudicataria del premio è di 230 alla Camera e 114 al Senato, alias il 57,5% degli scranni parlamentari a Montecitorio e il 57% a Palazzo Madama. Basiamoci sull’esperienza delle precedenti leggi elettorali. Sia il Porcellum che l’Italicum prevedevano una soglia più bassa, vale a dire, prendendo ad esempio la sola Camera dei deputati, l’assegnazione di 340 seggi, pari al 54% degli scranni (il 55% se si considera il computo togliendo i seggi della Circoscrizione Estero). La Corte costituzionale, con sentenze numm. 1/2014 e 35/2017 non si è espressa circa la costituzionalità della entità del premio, ma sul punto occorre svolgere alcune considerazioni. Alle ultime elezioni politiche, svoltesi con la legge elettorale denominata Rosatellum, la coalizione di centrodestra, arrivata prima delle altre e quindi vincente, con il 43,79% dei voti si è aggiudicata ben 237 seggi a Montecitorio (alias il 59,25% degli scranni), vale a dire un premio di maggioranza nascosto di circa 15 punti percentuali. La misura del premio prevista dall’attuale proposta non presenta profili d’incostituzionalità, ma al fine di non sacrificare il principio di rappresentanza, dovrebbe essere ridotta al 55% dei seggi massimi da assegnare a chi si aggiudica il premio.