Scudo penale sì o no? Il problema non è questo ma, semmai, se debba procedersi o no nei confronti dei tutori dell’ordine per un qualsiasi incidente di percorso ed a prescindere dall’anticipata valutazione di potenziali profili di responsabilità. Si pensi alle speculazioni montate per la morte di Ramy e più di recente per l’uccisione, al buio e nel parco di Rogoredo, a Milano, di un malfattore che aveva impugnato una pistola, risultata solo dopo a salve e tutto identica ad una vera, dirigendola contro l’agente che ha reagito da una distanza non inferiore ai 20 metri.
L’iscrizione automatica nel registro degli indagati con accusa di omicidio volontario, a parere di chi scrive, era inopportuna, tecnicamente sbagliata, effettuata per eccesso: ha innescato la solita strumentalizzazione, avallato accuse immotivate verso le forze dell’ordine e costretto il malcapitato agente a munirsi di avvocato.
Pongo un quesito. Perché se sbaglia un magistrato risponde solo sul piano risarcitorio lo Stato e nel 99% dei casi mai il giudice, mentre se erra l’agente (e spesso neppure) deve finire nel tritacarne?
Eppure esiste una normativa chiara in tema di legittima difesa reale o putativa perfettamente consona al caso di specie. Ed ancora, in difetto, subentra la norma sull’uso legittimo di armi di cui all’art. 53 del codice penale. Nel 1969, un carabiniere che diretto alla caserma di un Comune del Molisano si trovò ad affrontare un energumeno che lanciando grida sovrumane e con un ramo tra i denti aveva terrorizzato la popolazione venendo scambiato per un lupo mannaro. L’invito a desistere non fu raccolto dal soggetto che affrontò il militare, lo sbatté a terra e con una pietra si accinse a sferrare un colpo potenzialmente letale. Il militare con la poca forza rimastagli estrasse la pistola ed uccise l’aggressore.






