Nel dibattito tra diritto di proprietà, pianificazione venatoria e sensibilità etica dei cittadini arriva un principio destinato a fare scuola. Il Consiglio di Stato ha stabilito che anche motivazioni morali possono giustificare il divieto di attività venatoria su un terreno privato.
Un caso che fa scuola
La pronuncia n. 895/2026 nasce dal ricorso promosso da Lndc Animal Protection e Animal Liberation contro il rigetto, da parte della Regione Emilia-Romagna, di una richiesta di esclusione di un terreno privato dai piani faunistici-venatori presentata da una cittadina di Riolo Terme che per ragioni etiche non voleva che si cacciasse sui suoi terreni.
Secondo la Regione, queste motivazioni non erano valide per chiedere tale esclusione e così la proprietaria si era vista rifiutare la domanda sulla base di questa interpretazione restrittiva.
Di fronte a questo diniego, le associazioni avevano dapprima impugnato la decisione davanti al Tar regionale ma, dopo un esito sfavorevole, avevano portato la questione davanti al Consiglio di Stato, il massimo organo della giustizia amministrativa.






