Le aziende dovranno rendere visibili e verificabili i meccanismi di formazione della retribuzione dei dipendenti. I datori di lavoro dovranno rendere «facilmente accessibili» ai lavoratori i criteri utilizzati per determinare la retribuzione ed i livelli retributivi, ma anche quelli stabiliti per la progressione economica. Il lavoratore ha diritto a chiedere e ricevere per iscritto entro due mesi dalla richiesta le informazioni «sui livelli retributivi medi, ripartiti per sesso, delle categorie di lavoratori che svolgono lo stesso lavoro o un lavoro di pari valore».

Sono alcune delle disposizioni contenute nella bozza di decreto legislativo sulla parità e trasparenza retributiva, predisposto in attuazione della direttiva Ue 2023/970, che salvo sorprese dell’ultima ora, è atteso sul tavolo del prossimo consiglio dei ministri. Il ministero del Lavoro ha convocato al tavolo una quarantina di sindacati e associazioni datoriali, per illustrare il testo di 16 articoli dello schema di decreto legislativo che dopo il primo via libera del consiglio dei ministri e l’iter parlamentare, dovrà essere approvato definitivamente prima della scadenza del 7 giugno.

La platea interessata

Il Decreto legislativo si applica a tutti i datori di lavoro (con adempimenti e tempistiche diverse, in base al numero di dipendenti) e tutte le lavoratrici e lavoratori, con rapporto di lavoro subordinato, sia pubblici che privati, anche agli assunti con contratto di lavoro domestico, ai dirigenti, e ai candidati ad un impiego. Nella bozza la comparazione che serve a far emergere eventuali differenziazioni nelle retribuzioni che penalizzano le lavoratrici è rispetto allo “stesso lavoro” e al “lavoro di pari valore” (si deve intendere «la prestazione lavorativa diversa svolta nell’esercizio di mansioni comparabili») con «riferimento al Ccnl applicato dal datore di lavoro» o, in mancanza, al «Ccnl siglato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale per il settore di riferimento». Con questa formulazione dalle imprese si è fatto notare che il riferimento deve essere ai soli contratti comparativamente più rappresentativi, come vuole la Direttiva Ue, per evitare che la comparazione si faccia con contratti “pirata”. Il ministro del Lavoro può, con uno o più decreti, adottare entro il 31 dicembre 2026 atti di indirizzo, volti a declinare l’attuazione di questo articolo.