Come tutti sapete, il codice deontologico/disciplinare dell’Ordine dei medici prevede questa disposizione: «Nessun medico può essere sottoposto a provvedimento disciplinare per aver sbagliato una diagnosi o commesso errori nell’applicare terapie» ed in molti casi, l’avvio di procedimenti disciplinari iniziati a carico di medici, per presunti colpevoli e non scusabili errori, è stato interrotto sul nascere con la formula: «Non luogo a procedere perché riguarda l'esercizio della medicina» (!). Credo che molti, tra i miei 25 lettori, scorse le poche righe che precedono, siano sobbalzati sulla sedia. Ma che stupidaggine! Ma cosa sta raccontando! Ma quando mai! Sta farneticando! E soprattutto l’avranno fatto proprio i medici, che non solo sanno bene che rispondono dei propri errori in sede disciplinare, ma spesso sono anche chiamati davanti al giudice penale, se, nelle loro scelte professionali o anche solo nelle loro condotte, si possa ravvisare una qualche ipotesi di reato e spesso devono difendersi da ingentissime richieste di risarcimenti in sede di giustizia civile, tanto, che, a volte, davanti a casi incerti e rischiosi, sono tentati di rinunciare al “Giuramento d’Ippocrate”, per non incorrere in guai, facendo il meno possibile e correndo il minimo dei rischi! Ebbene, quello che segue, non è una farneticazione dello scrivente, ma la citazione testuale del comma 2 dell’articolo 2 del Decreto Legislativo n. 109 del 23 febbraio 2006, concernente la “Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati”, che così recita: «... L’attività d’interpretazione di norme e quella di valutazione del fatto e delle prove NON DANNO LUOGO A RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE».