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Ultimo aggiornamento: 13:33

di Roberto Celante

Il Tar del Lazio ha rigettato il ricorso dei promotori dell’iniziativa referendaria popolare contro la delibera del Consiglio dei ministri che ha fissato la data del voto al 22 e 23 marzo, sulla base della richiesta della consultazione popolare presentata dai parlamentari di opposizione.

Il motivo sta direttamente nella lettera del secondo comma dell’art. 138 Cost., secondo cui le riforme costituzionali “sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali”. In questi “o…o…” sta la pari dignità dei soggetti promotori, con l’unica conseguenza possibile, cioè che scatta l’onere di indire il referendum a partire dal momento in cui il primo, in ordine temporale tra i soggetti legittimati, presenta la richiesta di referendum.