Una giudizio duro, dove l’interpretazione è materia da avvocati, ma la sostanza rischia di far rivedere gli equilibri stessi delle regole sportive.

Con sentenza n. 102/2026, la Sesta Sezione del Consiglio di Stato, ha accertato la avvenuta violazione dell’art. 102 TFUE (abuso di posizione dominante) nella condotta tenuta dalla FIGC, volta alla estensione della propria posizione dominante anche all’organizzazione di eventi e competizioni di tipo ludico-amatoriale e, di conseguenza, ha confermato la legittimità della Delibera dell’Autorità Garante Concorrenza e Mercato 18 giugno 2024, con la quale la stessa, alla luce di tale accertamento, aveva condannato la FIGC ad una sanzione pecuniaria di euro 4.203.000,00.

La sentenza in questione, in via generale, ha confermato che il Diritto Europeo (e, in particolare, il Diritto della Concorrenza, come disciplinato dagli artt. 56, 101 e 102 TFUE) si applica anche nel settore dello Sport, laddove lo stesso assuma una rilevanza economica (principio pacifico, sancito sin dagli anni ’70 dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, ampiamente richiamata dal Consiglio di Stato).

Il Consiglio di Stato accoglie così l’appello dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Agcm), riformando la precedente sentenza del Tar del Lazio e confermando l’esistenza di un abuso di posizione dominante da parte della Federcalcio.