Illegittime alcune disposizioni della legge regionale toscana, ma al tempo stesso vengono respinte le censure statali rivolte all’interno impianto normativo. La Corte costituzionale, con la sentenza n.204, ha accolto in parte il ricorso del governo contro la legge della Regione Toscana sul fine vita, che disciplinava le modalità organizzative per dare attuazione alle proprie precedenti pronunce in materia di suicidio medicalmente assistito.

La legge della Regione Toscana

La legge regionale della Toscana del 2025 mirava a colmare un vuoto applicativo, prevedendo l’istituzione di commissioni multidisciplinari presso le aziende sanitarie, la definizione di una procedura per la presentazione e la valutazione delle richieste di accesso al suicidio medicalmente assistito, il coinvolgimento dei comitati etici, l’indicazione di termini per le verifiche e la possibilità di garantire l’assistenza sanitaria necessaria, anche attraverso risorse regionali aggiuntive rispetto ai livelli essenziali di assistenza.

Le disposizioni illegittime

La Corte ha però dichiarato incostituzionali numerose disposizioni, limitatamente a specifici articoli, commi o periodi, ritenuti eccedenti le competenze regionali. Sono stati colpiti gli articoli che attribuivano alla Regione e alle commissioni sanitarie poteri di regolazione troppo ampi dell’intera procedura, fino a configurare una disciplina autonoma dell’aiuto medicalmente assistito. In particolare, la Consulta ha censurato le norme che consentivano deleghe in passaggi decisivi, che definivano in modo vincolante le modalità di attuazione della prestazione e che concentravano in capo agli organi regionali un controllo complessivo sull’accesso e sull’esecuzione.