Roma, 29 dic. (askanews) – Con la sentenza numero 204 del 2025 la Corte costituzionale ha respinto le censure statali sull’intera legge regionale toscana numero 16 del 2025, in tema di aiuto al suicidio, ma ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di diverse sue disposizioni.

La Corte ha ritenuto che nel suo complesso la legge regionale sia riconducibile all’esercizio della potestà legislativa concorrente in materia di tutela della salute e persegua la finalità di “dettare norme a carattere meramente organizzativo e procedurale, al fine di disciplinare in modo uniforme l’assistenza da parte del servizio sanitario regionale alle persone che – trovandosi nelle condizioni stabilite da questa Corte nella sentenza n. 242 del 2019, così come ulteriormente precisate nella sentenza n. 135 del 2024 – chiedano di essere aiutate a morire”.

Numerose sue disposizioni hanno però illegittimamente invaso sfere di competenza riservate alla legislazione statale.

Più precisamente, la Corte ha dichiarato incostituzionale l’articolo 2, che direttamente individua i requisiti per l’accesso al suicidio medicalmente assistito facendo espresso rinvio alle sentenze n. 242 del 2019 e n. 135 del 2024.

Secondo la sentenza, la disposizione viola la competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile e penale, in quanto alle regioni è ½precluso cristallizzare nelle proprie disposizioni principi ordinamentali affermati da questa Corte in un determinato momento storico – in astratto, peraltro, anch’essi suscettibili di modificazioni – e oltretutto nella dichiarata attesa di un intervento del legislatore statale». La legislazione regionale, infatti, in riferimento a delicati bilanciamenti, “che attengono essenzialmente alla materia dell’ordinamento civile e penale, non può pretendere di agire in via suppletiva della legislazione statale, per così dire ‘impossessandosi’ dei principi ordinamentali individuati da questa Corte”.