Ha ragione Tommaso Frosini a scrivere su queste pagine che quello tra l’intelligenza artificiale e il Diritto è un rapporto contraddittorio perché, da un lato, si vorrebbe che l’Ia, grazie alla sua memoria artificiale e alla sua capacità di calcolo, fornisse “un contributo fattivo sulle sentenze rendendole imparziali e ben argomentate; dall’altro, le regole giuridiche stanno imbrigliando e complicando un uso corretto e funzionale dell’intelligenza artificiale”. Questo assunto spiega bene il senso di un’altra affermazione con la quale Frosini, prendendo le distanze da un antico pregiudizio nei confronti della tecnologia per la temuta sopraffazione della macchina sull’uomo, sostiene che il compito del giurista è quello di “saper operare un accorto bilanciamento tra la coscienza umana e quella tecnologica. Dove la prima deve essere la guida per la seconda, e non viceversa”.

Sono d’accordo con Frosini – chi potrebbe non esserlo? – nel ritenere che l’Ia generativa possa dare in futuro risultati sempre più positivi sopperendo all’opera del giurista in numerose situazioni anche all’interno del processo. Partendo dall’equità e dalla legalità, dove grazie alla sua memoria e alla sua capacità di calcolo la macchina può eccellere rispetto all’uomo in termini di efficienza e produttività. Si pensi – per fare solo qualche esempio – alle controversie civili seriali e a quelle di modesto valore economico o di basso tenore probatorio. O a certe categorie di controversie, come quelle a tutela dei consumatori, dove l’Ia può essere impiegata come strumento utile per agevolare la conciliazione stragiudiziale.