La recente posizione assunta dall’Ufficio Brevetti e Marchi degli Stati Uniti (USPTO), che esclude espressamente la possibilità di attribuire a un sistema di intelligenza artificiale la qualifica di “inventore”, rafforza un orientamento giuridico ormai consolidato, secondo cui la macchina deve essere considerata esclusivamente come uno strumento nelle mani dell’essere umano. Tale impostazione, condivisa anche a livello europeo e internazionale, solleva rilevanti questioni in materia di titolarità dei diritti d’autore e delle invenzioni, soprattutto alla luce della crescente autonomia dei modelli generativi.
Proprio per rispondere a tali interrogativi, il legislatore italiano è recentemente intervenuto con la Legge 23 settembre 2025, n. 132, recependo e formalizzando l’approccio che qualifica l’intelligenza artificiale (IA) come mero strumento a supporto dell’attività umana. La legge introduce modifiche rilevanti alla disciplina del diritto d’autore, consolidando il principio dell’imputazione esclusivamente umana della paternità intellettuale.
In particolare, l’articolo 25 modifica l’articolo 1 della Legge sul Diritto d’Autore (Legge 22 aprile 1941, n. 633), precisando che sono protette le opere dell’ingegno umano di carattere creativo, anche quando realizzate con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale, purché esse costituiscano il risultato del lavoro intellettuale dell’autore. La disposizione chiarisce in modo esplicito che l’autore può essere esclusivamente una persona fisica e che l’impiego di sistemi di IA è ammesso solo in funzione di supporto. La tutela, pertanto, è subordinata alla riconducibilità dell’opera a un apporto intellettuale umano effettivo.







