Stop ai dinieghi della Soprintendenza ai pannelli sui tetti nel centro storico per ragioni estetiche generiche. Stop ai veti dei regolamenti comunali per questioni “di principio”. Dall'11 dicembre 2025 i pannelli fotovoltaici sui tetti degli edifici sono di fatto liberalizzati anche nelle zone A, i centri storici vincolati. Le novità grazie alla combinazione delle norme del decreto legislativo 178/2025 (correttivo al Testo Unico Rinnovabili) in vigore dall’11 dicembre, con quelle del decreto 175/2025 sulle aree idonee, in vigore dal 25 novembre scorso, che hanno in parte riscritto il Testo Unico. Insieme rimuovono vincoli e divieti comunali in quanto i tetti diventano “aree idonee”, ossia aree nelle quali i pannelli solari possono essere installati per garantire il rispetto dei vicoli europei in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili.
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Vincoli urbanistici e risposte negative
Fino al 10 dicembre chi voleva installare pannelli fotovoltaici su un edificio in centro storico si scontrava con i regolamenti comunali che vietavano genericamente l'installazione di pannelli nelle zone A, oppure imponevano prescrizioni talmente stringenti da rendere di fatto impossibile l'intervento, e con il vincolo paesaggistico, in quanto nelle aree sottoposte a tutela (i centri storici lo sono quasi sempre), serviva l'autorizzazione della Soprintendenza. Esisteva sì una norma che in teoria escludeva l'autorizzazione paesaggistica per i pannelli sui tetti, ma solo se rispettavano requisiti tecnici molto stringenti, così da renderli a basso impatto ambientale: integrazione architettonica, invisibilità dalla strada, stessa inclinazione della falda. Bastava che un pannello fosse visibile o non perfettamente complanare per far scattare la necessità dell’autorizzazione con il parere vincolante della Soprintendenza. Ora invece cambia tutto.








