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Ultimo aggiornamento: 17:49
Il Comune di Roma deve risarcire i danni da rumore e da smog provocati dal traffico ai residenti in prossimità di via del Foro Italico in Roma, nel tratto della tangenziale est. Lo ha stabilito la terza sezione della Cassazione civile con una sentenza (n. 29798) pubblicata pochi giorni fa, il 12 novembre 2025, affermando che è dovere del Comune osservare, per le strade cittadine, le regole tecniche e i canoni di diligenza e prudenza idonei ad evitare che il traffico della zona provochi rumori intollerabili e smog oltre i limiti in danno degli abitanti.
Tanto più che una prima sentenza aveva già condannato, con riferimento al rumore, il Comune di Roma a “predisporre idonee misure affinché – nel tratto stradale ove insistono le abitazioni degli attori/appellanti e interessato pure dall’immissione di polveri sottili – sia collocato un limite di velocità veicolare di 30 km/h, oltre che a provvedere a proprie cure e spese all’eliminazione delle immissioni sonore nocive attraverso la collocazione di pannelli fonoassorbenti”.
In particolare, la Cassazione ha respinto con decisione l’argomento principale (peraltro di grande attualità, in vista del prossimo referendum) avanzato dall’amministrazione capitolina, secondo cui solo il Comune può stabilire i limiti di velocità sulle strade, osservando che non si tratta di comportamenti discrezionali della pubblica amministrazione ma di “un’attività soggetta al principio del neminem laedere”; per cui, “in presenza di immissioni intollerabili, dipendenti dal contegno della pubblica amministrazione“ proprietaria delle strade, non può esservi alcuna discrezionalità in quanto è in gioco la salute dei cittadini. E pertanto, non vi è alcuna invasione di campo da parte della magistratura e l’amministrazione “può essere condannata al risarcimento del danno, così come al facere necessario a ricondurre le dette immissioni al di sotto della soglia della normale tollerabilità”.







