Stai utilizzando Internet Eplorer: è un browser molto vecchio, non sicuro, e non più supportato neanche da Microsoft stessa, che l'ha creato.
Per favore utilizza un browser moderno come Edge, Firefox, Chrome o uno qualunque degli altri a disposizione gratuitamente.
La Consulta decide che la tenuità dei reati vale anche contro gli agenti. Il sindacato: “Non arretrare nella difesa delle divise che è difesa dello Stato"
A seguito della decisione della Corte Costituzionale cambia l'istituto della minaccia, resistenza e dell'offesa a pubblico ufficiale. La Corte Costituzionale, infatti, ha accolto la questione sollevata dal Tribunale di Firenze e ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma che, in automatico, escludeva la possibilità di applicare la speciale causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto ai suddetti reati.
In base all'articolo 131-bis del Codice Penale permette al giudice di non punire l'imputato quando l'offesa è di particolare tenuità e questo si applica quando, per le modalità della condotta e l'esiguità del danno o del pericolo, il fatto non è grave e non è abituale. Questa causa di non punibilità si applica ai reati puniti con una pena detentiva che nel massimo non superi i cinque anni (o una pena pecuniaria, sola o congiunta). Fino a oggi, qualunque reato compiuto contro un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria nell'esercizio delle sue funzioni, non prevedeva mai la possibilità per il giudice di non procedere alla punibilità per tenuità.






