Il principio del divieto del terzo mandato consecutivo vale anche per il presidente della provincia autonoma di Trento e per tutti i presidenti delle Regioni autonome eletti a suffragio universale e diretto. Lo ha stabilito la Corte Costituzionale. La Corte ha ritenuto illegittime le disposizioni impugnate dal Presidente del Consiglio dei ministri per violazione del divieto del terzo mandato consecutivo, costituente un principio generale dell’ordinamento giuridico della Repubblica, in quanto tale vincolante anche la potestà legislativa primaria delle autonomie speciali
La sentenza non è stata ancora depositata. «Vedremo il testo della sentenza. E’ però evidente che la Corte non potesse che ribadire quanto aveva precisato nella sentenza sui sindaci della Regione Sardegna. Il diritto di elettorato passivo è un diritto politico fondamentale che non tollera quindi limiti diversi sul territorio, anche in quello delle Regioni speciali a meno che non ci siano ragioni puntualmente dimostrabili» afferma a caldo Stefano Ceccanti, costituzionalista ed ex parlamentare del Pd
Stop alla ricandidatura dei leghisti Fugatti e Fedriga
Come era prevedibile la Corte costituzionale ha dunque dichiarato incostituzionale la legge trentina che consentiva al Presidente eletto un terzo mandato consecutivo. Il Consiglio dei ministri lo scorso maggio aveva impugnato, con il voto contrario della Lega, la legge trentina che avrebbe consentito al governatore leghista Maurizio Fugatti di ripresentarsi una terza volta alle elezioni provinciali. Ma la sentenza della Consulta libera una casella anche in Friuli Venezia Giulia dove il governatore leghista Massimiliano Fedriga non aveva mai nascosto la sua disponibilità a candidarsi per un terzo mandato










