Il principio del divieto del terzo mandato consecutivo vale anche per il presidente della provincia autonoma di Trento e per tutti i presidenti delle Regioni autonome eletti a suffragio universale e diretto. Lo ha stabilito la Corte costituzionale.

La Corte ha ritenuto illegittime le disposizioni impugnate dal presidente del Consiglio dei ministri per violazione del divieto del terzo mandato consecutivo, costituente un principio generale dell'ordinamento giuridico della Repubblica, in quanto tale vincolante anche la potestà legislativa primaria delle autonomie speciali.

La decisione della Consulta è arrivata dopo la camera di consiglio svolta a seguito dell'udienza pubblica di ieri relativa al ricorso presentato dal governo contro la legge della Provincia autonoma di Trento che ha innalzato da 2 a 3 il numero dei mandati consecutivi che possono essere svolti dal presidente della Provincia eletto a suffragio universale e diretto, e da 48 a 72, anche non continuativi, il numero dei mesi svolti nella carica perché operi la limitazione ai mandati. La Corte, spiega Palazzo della Consulta, ha ritenuto "illegittime" le disposizioni impugnate dalla presidenza del Consiglio per "violazione del divieto del terzo mandato consecutivo", che costituisce un "principio generale dell'ordinamento giuridico della Repubblica" e, in quanto tale, "vincolante anche la potestà legislativa primaria delle autonomie speciali". Il deposito della sentenza con le sue motivazioni avverrà nelle prossime settimane.