Non spetta allo Stato adottare atti che impongono obblighi e divieti agli esercenti il servizio di noleggio con conducente (NCC), che siano tali da perseguire con mezzi sproporzionati il fine concorrenziale di garantire che i soli taxi possano rivolgersi a una utenza indifferenziata. Valicando i limiti della competenza statale nella materia «tutela della concorrenza» e regolando l'esercizio del servizio NCC, lo Stato ha invaso la materia di competenza regionale «trasporto pubblico locale». È quanto si legge nella sentenza numero 163, depositata oggi, con cui sono stati accolti i conflitti di attribuzione tra enti promossi dalla Regione Calabria contro il decreto interministeriale numero 226 del 2024 e le relative circolari attuative.
La Corte ha dichiarato che non spettava allo Stato adottare, con i richiamati atti, previsioni che «introducono il vincolo temporale di almeno venti minuti tra la prenotazione e l'inizio del servizio NCC, per i casi in cui questo non inizi dalla rimessa o dalle aree di cui all'art. 11, comma 6, della legge n. 21 del 1992; impediscono inoltre la stipula di contratti di durata con operatori NCC a soggetti che svolgono anche in via indiretta attività di intermediazione; impongono infine all'esercente NCC l'utilizzo esclusivo dell'applicazione informatica ministeriale per la compilazione del foglio di servizio elettronico».








