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Ultimo aggiornamento: 15:04
di Loredana Piscitelli *
Nel cuore del distretto logistico dell’Emilia-Romagna, dove la precarietà strutturale incontra le più ambiziose retoriche sull’efficienza e la produttività, si è consumata una delle vicende giudiziarie più emblematiche in tema di discriminazione organizzativa. A raccontarla è il decreto del Tribunale di Bologna del 31 dicembre 2021, emesso su istanza dell’Ufficio delle Consigliere di Parità e recentemente confermato dalla Corte d’Appello, che ha cristallizzato un principio fondamentale: la riorganizzazione del lavoro non può calpestare diritti fondamentali, specie quelli delle lavoratrici madri.
La vicenda ha inizio nel settore della logistica, teatro di fenomeni opachi come la “transumanza di dipendenti” – un sistema che prevede il passaggio ciclico di lavoratori tra società filtro, spesso connotate da irregolarità strutturali, che ogni due anni chiudono e trasferiscono il personale ad altre imprese. È in questo contesto che, nel 2021, alcune lavoratrici della società che chiameremo Zeta si sono rivolte al sindacato SI Cobas e all’Ufficio delle Consigliere di Parità, denunciando l’introduzione, da parte dell’azienda subentrante, di un doppio turno di lavoro (5:30–14:00 e 14:30–22:30) in luogo del precedente orario centrale (8:30–17:00). Un cambio radicale annunciato senza mezzi termini: o si accetta o si rinuncia al passaggio, prendendo la disoccupazione.






