BELLUNO - La definisce una “resa istituzionale” l’associazione Altvelox: le multe per eccesso di velocità effettuate dagli autovelox della provincia nel 2024 sono state archiviate dalla Prefettura. Ne dà notizia proprio l’associazione. A quanto riferiscono l’ente prefettizio ha comunicato che tutti i procedimenti avviati sui ricorsi ex art. 203 del Codice della strada presentati da cittadini difesi dall’Associazione Altvelox sono stati chiusi con archiviazione delle sanzioni. Si tratta di verbali emessi dai Comuni di Belluno, Colle Santa Lucia, Cencenighe Agordino, Livinallongo del Col di Lana e San Tomaso Agordino, gestiti dalle rispettive polizie locali attraverso strumenti elettronici di rilevazione la cui regolarità e omologazione erano già state formalmente contestate.

Il tutto, riferisce Altvelox, con il silenzio-assenso. «La Prefettura – si legge in una nota – invece di pronunciarsi nel merito con provvedimenti motivati, ha lasciato decorrere i termini di legge previsti dall’art. 203 CdS e dalla legge 241/1990, lasciando maturare il cosiddetto silenzio-assenso: un meccanismo che, scaduti i 210 giorni senza risposta, determina l’accoglimento del ricorso e la decadenza automatica della multa. Il risultato è chiaro: tutte le sanzioni sono state annullate, ma senza che la Prefettura abbia spiegato perché. Per Altvelox, questa decisione rappresenta una “resa istituzionale”, un modo per evitare di ammettere pubblicamente la palese illegittimità dei verbali e delle autorizzazioni prefettizie che li hanno resi possibili». «Il prefetto ha scelto di non assumersi la responsabilità di un atto di annullamento motivato, preferendo nascondersi dietro il silenzio-amministrativo – dichiara il presidente dell’associazione Gianantonio Sottile Cervini – una condotta che mina la fiducia dei cittadini e svuota di significato il principio di legalità». Già nei mesi scorsi Altvelox aveva presentato un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per chiedere l’annullamento del decreto autorizzativo prefettizio ex art. 4 D.L. 121/2002, ritenuto illegittimo per mancanza di istruttoria e di presupposti oggettivi.