Il Collegio regionale di garanzia elettorale che ha dichiarato decaduta Alessandra Todde da presidente della Regione Sardegna, ha “esorbitato dai propri poteri, cagionando una menomazione delle attribuzioni costituzionalmente garantite alla Regione Sardegna”, in quanto si è pronunciato “in ipotesi non previste dalla legge come cause di ineleggibilità“. È quanto scrive la Corte Costituzionale nella sentenza numero 148 depositata oggi.

La Consulta mette nero su bianco che non spettava allo Stato e, per suo conto al Collegio di garanzia, affermare nella motivazione dell’ordinanza impugnata, che “si impone la decadenza dalla carica del candidato eletto” e disporre “la trasmissione della presente ordinanza/ingiunzione al Presidente del Consiglio Regionale per quanto di competenza in ordine all’adozione del provvedimento di decadenza di Todde Alessandra dalla carica di Presidente della Regione Sardegna”.

I giudici della Consulta hanno anzitutto rilevato che i Collegi regionali di garanzia elettorale, istituiti per esercitare il controllo sulle spese della campagna elettorale dei candidati per le elezioni politiche dei due rami del Parlamento (controllo poi esteso alla elezione dei Consigli regionali nelle Regioni a statuto ordinario), sono organi dello Stato che operano in condizioni di indipendenza al fine di garantire la genuinità e l’autenticità del formarsi della volontà del corpo elettorale, in una con la libertà di voto degli elettori. Il sistema di controllo, affidato a tali organi, è operante anche nella Regione Sardegna per effetto di una scelta del legislatore regionale statutario il quale, ha stabilito di rinviare, per quanto riguarda la disciplina delle cause di ineleggibilità concernenti le cariche elettive regionali, alle leggi statali.