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Ultimo aggiornamento: 15:42
L’incidente probatorio non può essere “uno strumento per orientare il pm nell’esercizio dell’azione penale”, ossia per aiutarlo a decidere se chiedere il processo o l’archiviazione. La giudice per le indagini preliminari di Milano, Maria Idria Gurgo di Castelmenardo, motiva così il rigetto della Procura di disporre una perizia “volta a ricostruire l’esatta dinamica del sinistro stradale” in cui ha perso la vita Ramy Elgaml, lo scorso 24 novembre.
I pm, infatti, nella loro istanza avevano scritto che quella perizia doveva servire, anche prima di un processo, per avere “elementi fondamentali” per decidere, in pratica, se chiedere il rinvio a giudizio per l’amico di Ramy, Fares Bouzidi, ma anche per il carabiniere che guidava l’ultima auto inseguitrice. Tenendo conto del fatto, poi, che agli atti i pm hanno una relazione del proprio consulente che scagiona il militare e che contrasta con l’imputazione a suo carico della chiusura indagini.
La prima consulenza dei pm aveva escluso “lo speronamento” considerando l’inseguimento dei “carabinieri corretto”, ma la procura di Milano aveva comunque deciso di chiedere al giudice per le indagini preliminari, la scorsa settimana, una “perizia cinematica” in incidente probatorio “volta a ricostruire l’esatta dinamica”. Una scelta che arrivata dopo che i pm avevano già chiuso le indagini per omicidio stradale a carico di Fares Bouzidi, l’amico del 19enne e che guidava lo scooter, e del carabiniere che era alla guida dell’ultima macchina inseguitrice. Le relazioni dei consulenti tecnici, infatti, “pervenendo a conclusioni divergenti su diversi profili essenziali del fatto – scrivevano i pm nella loro istanza– non consentono di addivenire ad una ricostruzione univoca“.








