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Il giudice contro i pm: "L'incidente probatorio non si usa in questo modo"
È stata respinta la richiesta della Procura di Milano di una perizia in incidente probatorio sul caso della morte il 24 novembre 2024 di Ramy Elgaml, 19enne che era in sella allo scooter guidato dall'amico Fares Bouzidi e inseguito per 8 km dai carabinieri. Lo ha deciso la gip Maria Idria Gurgo di Castelmenardo. Dopo la chiusura indagini per omicidio stradale per Bouzidi e il carabiniere che guidava l'ultima auto, le consulenze agli atti, a detta dei pm, non consentivano "di addivenire ad una ricostruzione univoca". Per la gip, la Procura non ha chiarito questo punto e l'eventuale perizia può essere anche effettuata nel processo.
Il 7 ottobre, infatti, i pm Giancarla Serafini e Marco Cirigliano, a distanza di quasi un anno da quella tragedia che accese polemiche e disordini nel quartiere Corvetto a Milano, avevano chiesto alla gip di disporre una perizia 'terzà in incidente probatorio, facendo sapere, in pratica, che non avevano agli atti elementi chiari per poter decidere se chiedere il processo per omicidio stradale per entrambi gli indagati. E soprattutto dato il contrasto tra le valutazioni del proprio consulente e le imputazioni formulate. I pm hanno contestato nella chiusura indagini un concorso di colpa tra i due nell'omicidio stradale per quell'urto nella fase finale che portò alla "caduta" e allo "slittamento" dello scooter e alla morte del ragazzo. Oltre alla guida pericolosa da parte dell'amico del 19enne, i pm hanno messo in luce anche la distanza "inidonea" tenuta dal militare, meno di 1,5 metri, troppo vicino alla moto prima dell'urto all'incrocio tra via Ripamonti e via Quaranta. Il consulente dei pm, l'ingegnere Domenico Romaniello, però, nella sua relazione aveva scritto che l'unico responsabile era Bouzidi, mentre il carabiniere aveva avuto un comportamento corretto. E che la distanza non contava, perché si trattava di un'operazione di pubblica sicurezza. Per la giudice è "carente il requisito della specificità della richiesta" della Procura, perché non sono stati "meglio specificati quali siano i 'profili essenziali del fattò in ordine ai quali si assume che le conclusioni divergenti dei vari consulenti di parte non consentono di addivenire ad una ricostruzione univoca dell'evento". In più, scrive la gip, date le "corpose" consulenze già in atti dei pm, delle difese e dei legali della famiglia di Ramy, tutte "condotte con rigoroso metodo scientifico", è "pensabile che possa procedersi in dibattimento a perizia" solo su "limitati punti" per "integrare l'accertamento del fatto". E si può ritenere, quindi, che il processo non resti sospeso per più di 60 giorni per attendere gli esiti, requisito, invece, necessario per disporre l'incidente probatorio prima del dibattimento.









