Inviando a qualcuno un video erotico pubblicato su Onlyfans si commette il reato di revenge porn. A stabilirlo è stata la Corte di Cassazione, secondo cui il consenso dato alla pubblicazione su una piattaforma a pagamento non autorizza automaticamente la diffusione del materiale fuori da quel contesto. Il diritto alla riservatezza e la tutela della propria immagine, spiega la sentenza, restano integri anche quando il contenuto è condiviso online seppur con finalità economiche.La pronuncia conferma così la condanna di un giovane pavese che aveva inoltrato su WhatsApp un video sessualmente esplicito di una donna, estratto da una chat privata legata all'attività della ragazza su Onlyfans. La Cassazione ha annullato la decisione della Corte d'Appello di Milano, che aveva ritenuto tardiva la querela della vittima. Per i giudici il reato si consuma nel momento in cui il video esce dal cerchio ristretto dei destinatari autorizzati sulla piattaforma. In questo modo, la corte ha riconosciuto la piena validità della querela e la responsabilità penale dell'imputato, riaffermando che la libertà di condividere contenuti intimi non comporta la perdita del diritto a decidere chi può vederli.La vicenda che ha portato alla sentenzaIl caso si verifica nel 2021, a Pavia. Una giovane donna, durante il lockdown, aveva aperto un profilo su Onlyfans, dove pubblicava video erotici riservati a un gruppo limitato di abbonati. Tra questi c'erano due amici con cui intratteneva un rapporto di fiducia. Uno dei due, però, aveva inviato via WhatsApp a un terzo uomo un filmato in cui la ragazza compariva in atteggiamenti sessualmente espliciti. Poche settimane dopo, la donna, venuta a conoscenza della diffusione del video, decide di presentare una querela per diffusione non autorizzata di materiale intimo.Al primo grado di giudizio, il Tribunale di Pavia aveva condannato l'imputato a cinque mesi e dieci giorni di reclusione per diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, reato introdotto nel 2019 dall'articolo 612-ter del codice penale. La Corte d'Appello di Milano aveva però annullato la condanna, ritenendo che la denuncia fosse tardiva. Per i giudici di secondo grado, la pubblicazione su Onlyfans costituiva già un atto di diffusione e quindi il termine per la querela era decorso.La Cassazione ha però smentito questa impostazione, stabilendo che la diffusione illecita non coincide con la semplice pubblicazione sulla piattaforma, ma con la trasmissione del contenuto a terzi non autorizzati. È in quel momento, spiegano i giudici, che il reato si consuma e che inizia a decorrere il termine di sei mesi per la querela.Il consenso ha confini precisiLa sentenza segna un chiarimento decisivo sul concetto di consenso nel digitale. Il fatto che una persona condivida volontariamente un video con contenuto sessuale non significa che rinunci al controllo sulla sua diffusione. Il consenso espresso è sempre limitato al contesto in cui viene dato, nel caso specifico di Onlyfans, la visualizzazione da parte degli abbonati secondo le regole della piattaforma.Quando un contenuto viene estratto con altri mezzi, ad esempio registrando lo schermo, e inviato ad altri, si oltrepassa quel confine e si entra nel campo del reato. La Cassazione sottolinea che anche se il materiale è stato ottenuto lecitamente, la diffusione non autorizzata resta penalmente rilevante.La corte richiama così la finalità stessa della norma sul revenge porn: proteggere la dignità e la libertà sessuale della persona, anche quando l'esposizione del corpo è frutto di una scelta consapevole. L'atto illecito non sta nella produzione del contenuto, ma nella sua diffusione non consensuale.La legge sul revenge porn e il ruolo delle piattaformeIl reato di revenge porn è stato introdotto nel 2019 con l'articolo 612-ter del codice penale. Punisce chi diffonde, pubblica o comunica immagini o video a contenuto sessuale senza il consenso delle persone ritratte, con pene che possono arrivare fino a sei anni di reclusione. Il delitto è procedibile solo su querela della persona offesa, salvo aggravanti specifiche.La pronuncia della cassazione estende di fatto la tutela anche ai contesti digitali dove i contenuti vengono scambiati dietro pagamento. Il fatto che un video sia accessibile tramite abbonamento non ne cambia la natura, resta infatti un materiale privato, destinato solo a chi ne è autorizzato alla visione.La decisione della suprema corte non riguarda solo un caso di cronaca, ma l'intero equilibrio tra libertà digitale e tutela della persona. In un momento in cui l'intimità passa anche attraverso piattaforme online, la cassazione riafferma che il corpo, la voce e l'immagine restano sempre sotto il controllo di chi ne è protagonista. Chi riceve un contenuto erotico, anche se lo ha pagato, non ne diventa proprietario. La libertà di mostrarsi non è una licenza per gli altri di disporre del proprio corpo. È un principio che guarda oltre il diritto penale e tocca il rispetto, la fiducia e la responsabilità nell'uso degli strumenti digitali. La legge, ricorda la cassazione, non vieta l'intimità online, ma punisce chi la tradisce.
Revenge porn, per la Cassazione è tale anche inviare video presi da Onlyfans
La Cassazione conferma la condanna a un giovane che aveva diffuso a terzi un video erotico già pubblicato su Onlyfans: “Il consenso non vale fuori dal contesto”






