Una ragazza che invia a due amici dei video erotici che ha pubblicato sul suo profilo OnlyFans, uno dei due amici che lo gira a un altro ragazzo senza autorizzazione: e quando lei lo scopre, li denuncia. Ora la Cassazione si pronuncia sul tema: il revenge porn è applicabile anche ai contenuti tratti da piattaforme erotiche, dove non è consentito il download dei file ricevuti. E quindi chi acquista contenuti erotici su OnlyFans non può diffonderli liberamente.
La vicenda giudiziaria nasce a Pavia durante il lockdown del 2021, in un contesto di amicizia tra tre giovani, due dei quali vicini di casa. La ragazza decide di iscriversi a OnlyFans e pubblicare contenuti erotici, condivisi consapevolmente con gli altri due amici all'interno della piattaforma. Tutto cambia a ottobre 2021, quando uno dei ragazzi invia via WhatsApp un video esplicito della donna a un quarto soggetto, estraneo al gruppo. La vittima viene a sapere della diffusione e presenta querela il 12 novembre.
La Procura di Pavia rinvia a giudizio l'imputato per revenge porn. Il gup lo condanna a 5 mesi e 10 giorni di reclusione. La Corte d'appello di Milano, accogliendo il ricorso della difesa, riforma la sentenza di primo grado dichiarando di "non doversi procedere per tardività della querela". Secondo i giudici di secondo grado, infatti, la mancanza del consenso della vittima alla diffusione del video erotico di cui era protagonista è riferibile al momento in cui l'aveva inviato inizialmente al suo amico, e quindi al 2 febbraio 2021. La quinta sezione penale della Cassazione ribalta la decisione. "Il video è uscito dal ristretto circuito di condivisione 'a tre' solo a partire da ottobre 2021", si legge. Di conseguenza, la querela di novembre è considerata tempestiva. Nel provvedimento si afferma che "il consenso espresso dalla persona ritratta al momento della condivisione (nel caso di specie, a pagamento) è circoscritto alla facoltà di visualizzazione del solo destinatario del contenuto" e per questo "integra il delitto di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti la condotta di chi lo trasmetta a terzi senza il consenso della persona ritratta".






