Le foto e i video di Onlyfans non possono diventare virali. E se qualcuno, dopo aver comprato quel contenuto, li diffonde senza il consenso del “creator a luci rosse” (o onlyfanser), può incorrere nel reato di revenge porn. Lo stabilisce la quinta sezione penale della Corte di Cassazione. Chi mette in vendita le immagini del proprio corpo, o gli atti erotici di cui è protagonista, non rilascia all’acquirente una “licenza in bianco” sull’utilizzo di quel materiale. «Il consenso espresso dalla persona ritratta al momento della condivisione (nel caso di specie, a pagamento) è circoscritto alla facoltà di visualizzazione del solo destinatario del contenuto», spiegano i giudici della Suprema Corte. Per cui, «deve ritenersi che integri il delitto di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (revenge porn, ndr) la condotta di chi - si legge nella sentenza -, avendo ricevuto o comunque acquisito materiale visivo pubblicato sul social network Onlyfans, lo trasmetta a terzi senza il consenso della persona ritratta».
La vicenda processuale che ha portato gli Ermellini a ribadire questo principio parte da quello che potrebbe definirsi un rapporto “a tre” nato, appunto, nella fabbrica del sesso virtuale. Eppure i protagonisti si conoscono già di persona, sono amici, addirittura due di loro sono vicini di casa. Ma il periodo in cui si svolgono i fatti - tra febbraio e ottobre 2021 - è quello dell’isolamento forzato dovuto al lockdown, a causa del dilagare della pandemia da Covid. La ragazza, come tante altre coetanee, decide di iscriversi su Onlyfans e pubblicare sue immagini erotiche. Nella prima fase della vicenda emerge dagli atti che «fosse consapevole e consenziente - si legge nella sentenza - alla condivisione delle immagini nella ristretta cerchia del rapporto “a tre” creatosi sulla piattaforma Onlyfans con l’imputato» e con un altro ragazzo «amico di entrambi, nonché vicino di casa della vittima». A un certo punto però - siamo ad ottobre 2021 - «un video a contenuto sessualmente esplicito, che riprendeva la donna mentre compiva un atto di autoerotismo», viene inviato tramite Whatsapp dall’imputato a «un soggetto estraneo al rapporto “a tre”», senza il consenso della vittima. La onlyfanser in qualche modo viene a saperlo e il 12 novembre presenta una querela contro l’amico.






