Così come la tecnologia che è chiamata a disciplinare, anche la legge sull'intelligenza artificiale presenta due facce. Da una parte c’è quella celebrata dal governo dopo l'approvazione del 17 settembre, che con le parole del sottosegretario alla Trasformazione digitale Alessio Butti parla di “svolta per il futuro”; dall’altra quella delle occasioni mancate e dei vuoti che ancora sono tutti da riempire, prima di poter apprezzare il quadro definitivo.Per far luce anche su questa seconda faccia e integrarla nel dibattito che ci occuperà per i prossimi mesi, Wired ha spigolato tra le audizioni istituzionali, i commenti a caldo e le dichiarazioni pubbliche dei vari stakeholder che se ne sono occupati (in verità, a nostro avviso, non tanti).Anzitutto occorre premettere che la scelta di voler tenere insieme l'approccio antropocentrico e l'innovazione è generalmente apprezzata. Così come quella di aver proposto un quadro organico che tenga insieme la Strategia nazionale sull'intelligenza artificiale (con i suoi tre macro obiettivi strategici: sostenere progetti di innovazione; promuovere le attività di ricerca scientifica; valorizzare il capitale umano), il regolamento comunitario AI Act e la legge nazionale, senza trascurare gli ambiti più sensibili come quelli del lavoro, della sanità, della giustizia."Un passo fondativo nella regolamentazione dell’AI"Lo ha evidenziato Oreste Pollicino, professore UniBocconi che, in un briefing pubblicato appena prima dell’approvazione della legge sull'intelligenza artificiale, ha evidenziato come “il provvedimento può essere considerato a ragione un passo fondativo nella regolamentazione dell’AI e segna l’avvio di un quadro normativo nazionale organico volto a bilanciare sviluppo tecnologico, tutela dei diritti, sicurezza nazionale, esigenze economiche e responsabilità istituzionali, raccordando la già avviata e ampia disciplina comunitaria sulla materia AI. La legge può essere letta come una cornice giuridica dinamica: una base normativa che richiederà costante aggiornamento, ma che già oggi si propone come punto di riferimento per giuristi, imprese e istituzioni”.Ma come sappiamo, il diavolo si nasconde sempre nei dettagli della coesistenza di norme di varia provenienza, tanto che già Confindustria aveva segnalato in maniera critica la scelta del legislatore nazionale di discostarsi dall’approccio basato su categorie di rischio e casi d’uso, seguito dall’AI Act. Una divergenza che, ad avviso degli imprenditori, rischia di influire sul principio di proporzionalità applicato ad alcune disposizioni, in particolare per l’utilizzo dell'intelligenza artificiale in ambito sanitario o in materia di lavoro, dove alcuni obblighi potrebbero risultare eccessivamente restrittivi se applicati a sistemi di intelligenza artificiale a rischio minimo o nullo.Non solo. La legge delega il governo a disciplinare ancora ampie materie, sia con decreti delegati che con decreti ministeriali. Di spazi normativi ancora da riempire, in altre parole, ce ne sono tantissimi.I conflitti di competenze tra le agenzieAlcuni tratti caratteristici della legge sull'intelligenza artificiale avevano già fatto già discutere durante l’esame parlamentare. Per esempio, in tema di governance, la legge conferma l’approccio governo-centrico, con la scelta di affidare l’intera governance per l’attuazione della Strategia nazionale all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (Acn) e all'Agenzia per l'Italia digitale (AgID), pur facendo salve le competenze delle authorities indipendenti.Tanto il rischio di attrito di competenze tra le une e le altre è alto, che alla Camera – con un emendamento – è stato creato un nuovo Comitato di raccordo presso la presidenza del Consiglio. Sia il Garante della privacy che l’Autorità per la garanzia nelle telecomunicazioni (Agcom) hanno espresso riserve: il primo perché ha visto diluire le sue competenze di controllo sul trattamento dei dati personali e della law enforcement; la seconda non solo è rimasta fuori dal Comitato, ma è preoccupata per la sovrapposizione di competenze rispetto a quanto già assegnatole dal Digital service act.Tutti i dubbi sul copyrightAnche in materia di copyright, la legge presenta due facce: da una parte tutela le opere ibride, create anche con AI, a condizione che l’apporto creativo principale risulti della persona (come provarlo, si vedrà); dall’altra disciplina il text e data mining, ossia le condizioni in cui è consentita l'estrazione di testo e dati attraverso modelli e sistemi di intelligenza artificiale da opere e altri materiali contenuti in rete o in banche dati, prevedendo per gli autori la facoltà di opt-out.Un'impostazione, questa, che secondo la Federazione industria musicale italiana (Fimi), “cristallizza a favore dell’AI le eccezioni esistenti (per scopi di ricerca e commerciali) in violazione dell’AI Act, che rinvia alla direttiva copyright e non alle leggi dei singoli Stati membri”. Senza mezze misure è stata l’European guild for artificial intelligence regulation (Egair), che ha parlato di “plagio sistematico passivo”.C’è poi la questione della trasparenza degli accordi tra aziende editoriali e aziende produttrici di modelli di intelligenza artificiale. La Federazione nazionale della stampa ne ha fatto un punto centrale, non solo rispetto agli utenti finali ma anche nei confronti dei giornalisti: “Tutti gli accordi tra società editoriali e aziende produttrici di AI sono coperti da Nda (non disclosure agreement, ndr). È necessario che i giornalisti abbiano piena consapevolezza di ciò che accade con i loro contenuti” – aveva dichiarato in audizione la segretaria generale Alessandra Costante, che ha ricordato come esistono strumenti e soluzioni tecniche per contrastare un uso indiscriminato delle opere. Positivo comunque l’avvio dell’Osservatorio sul mondo del lavoro.Nessun riferimento al controllo a distanza nei luoghi di lavoroE veniamo ora al tema “lavoro e intelligenza artificiale”, uno tra quelli che scaldano gli animi e alzano la tensione. La legge esplicita, circoscrivendolo, lo spazio per l’utilizzo dei sistemi di AI sul posto di lavoro destinati al miglioramento delle condizioni lavorative; alla salvaguardia dell’integrità psico-fisica dei lavoratori; all’incremento delle prestazioni lavorative e della produttività delle persone. Il datore di lavoro, in ogni caso, dovrà fornire una informativa chiara a tutto il personale. Ricordiamo inoltre che per l’AI Act il settore del lavoro è considerato ad alto rischio, soprattutto nel campo delle assunzioni e della valutazioni di professionalità e carriere.I sindacati Cgil, Cisl e Uil, pur con posizioni diversificate, hanno tutti obiettato l’assenza di qualsiasi riferimento al controllo a distanza dei lavoratori e di una previsione che disponga una consultazione preventiva con le sigle riguardo alla integrazione di sistemi di AI nelle aziende per la organizzazione del lavoro. In aggiunta c’è da dire che per l’Osservatorio, così come per quasi tutte le previsioni normative, non ci sono risorse in campo e tutto dovrà essere finanziato con le risorse già esistenti.Sovranità digitale e server stranieriUn altro aspetto critico che ha impegnato il dibattito parlamentare è stato il cambio di prospettiva in corsa, da parte dello stesso Governo, in tema di sovranità digitale: la Camera, infatti, ha soppresso l’obbligo di localizzare in Italia i server per i sistemi pubblici, salvo un indirizzo di massima a preferire soluzioni “tricolori” nell’e-procurement. Scelta confermata come definitiva.La legge fa esplicito riferimento al sostegno al tessuto produttivo nazionale. Sul piatto c’è quel “famoso” miliardo di euro, già autorizzato per investimenti nel capitale di rischio (equity e quasi equity) di imprese italiane, tramite Cdp Venture Capital Sgr e Fondo di sostegno al venture capital. Sono previste modalità diversificate: investimenti diretti, co-investimenti con fondi esistenti, sostegno a startup e poli di trasferimento tecnologico. Le super favorite saranno le aziende innovative con elevato potenziale di sviluppo (non solo piccole e medie imprese) nei settori AI, cybersicurezza, tecnologie quantistiche e telecomunicazioni.Un decreto ministeriale dei dicasteri competenti (Imprese e del made in Italy,e Economia e finanza) aggiornerà le condizioni previste dai decreti ministeriali 27/6/2019 e 16/7/2024 per allineare le nuove linee d’investimento. Per sapere se basterà a superare “le persistenti difficoltà nel far crescere realtà imprenditoriali innovative, nell’adozione delle soluzioni di intelligenza artificiale delle pmi, nonché nella lenta integrazione della pubblica amministrazione”, abbiamo chiesto alle associazioni italiane che rappresentano la filiera della innovazione italiane. La risposta è stata: dipende.“Da una parte c’è preoccupazione per il rischio di una ipertrofia normativa, visto che l’AI Act già fornisce una quadro dettagliato di norme”, riflette Fabio Ugolini, co-fondatore di una scale up e componente del consiglio di amministrazione di Italian tech alliance. “Apprezziamo invece senz’altro l’aver stanziato queste risorse nella speranza di contribuire a superare il gap che ci separa da altri paesi anche europei; ma occorre riflettere attentamente su quali aziende potranno rientrare nei bandi: ci sono moltissime imprese che stanno innovando anche molto bene senza utilizzare AI. Occorre guardare anche ad esse. L’innovazione ha molte facce, anche quelle che non fanno buzzword”.InnovUp, l’associazione che rappresenta le aziende nella filiera con le parole del direttore Giorgio Ciron, condivide la paura che una “eccessiva normazione possa rappresentare un ostacolo per le aziende italiane in un contesto molto dinamico qual è quello della intelligenza artificiale. Più che ad un campione nazionale, a cui allude la legge e che non vedo plausibile, dovremmo concentrarci sulle aziende che sviluppano soluzioni di AI a sostegno dei nostri settori strategici, quali biotech, cyberspazio, agri-food; strategia che in verità è già molto chiara a Cassa depositi e prestiti”.Nuovi reati e intelligenza artificiale nei tribunali: troppo spazio al ministero della GiustiziaAltro tema sensibile è quello della giustizia. La legge introduce nuovi reati e aggravanti, non senza qualche contraddittorietà, come ha evidenziato Cgil, per la quale “risulta sproporzionato il rapporto tra la vaghezza con cui si indicano sanzioni per un uso improprio di sistemi di intelligenza artificiale da parte delle imprese (il governo dovrà prevedere specifici delitti legati all’uso illecito dell’AI, circostanza che coprirà anche chi ometta misure di sicurezza nella progettazione, nello sviluppo o nella gestione di sistemi di intelligenza artificiale, se dall’omissione derivi un pericolo concreto), mentre si inaspriscono le pene, fino a 5 anni di reclusione, per i deepfake, con azione penale obbligatoria in caso di una pubblica autorità.L’Unione delle camere dei penalisti italiani (Ucpi) ha espresso gravi riserve sulla scelta di affidare “interamente” al Governo la “regolazione dell’utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale nelle indagini preliminari, pur nel richiamo al rispetto delle garanzie inerenti al diritto di difesa e ai dati personali dei terzi, nonché dei principi di proporzionalità, non discriminazione e trasparenza (…) Emerge ora infatti l’esigenza di declinare procedure e schemi che, nell’uso dei sistemi di AI nelle indagini preliminari, non siano meramente formali e possano restituire informazioni trasparenti, cioè spiegabili dal punto di vista del metodo scientifico e quindi verificabili e confutabili”.Altre problematiche permangono, per esempio a seguito della riformulazione dell’articolo relativo all’impiego dell’intelligenza artificiale nell’attività giudiziaria. Dal testo è scomparsa la limitazione dell’utilizzo dei sistemi artificiali “per l’organizzazione e la semplificazione del lavoro giudiziario, nonché per la ricerca giurisprudenziale e dottrinale” e viene rimesso alla competenza del ministero della Giustizia la disciplina degli “impieghi dei sistemi di intelligenza artificiale per l’organizzazione dei servizi relativi alla giustizia, per la semplificazione del lavoro giudiziario e per le attività amministrative accessorie”, oltre al potere di “autorizzarne” la sperimentazione nei Tribunali fino alla emanazione del decreto ministeriale, e di fissare linee programmatiche per la formazione di magistrati (cosa ha da dire la Scuola superiore della Magistratura?) e personale amministrativo.Viene comunque rafforzata la “clausola di riserva” al giudice della sentenza.Il magistrato Claudio Castelli, in Questione Giustizia, ha evidenziato l’eccessiva ampiezza e genericità dei criteri direttivi delle deleghe al governo per la disciplina organica relativa all’utilizzo di dati, algoritmi e metodi matematici per l’addestramento di sistemi di intelligenza artificiale; per un’apposita disciplina per l’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale per l’attività di polizia; e – come abbiamo già evidenziato- per la regolazione dell’utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale nelle indagini preliminari.Negli studi legali l’AI è ammessa solo per attività strumentali/di supporto e viene specificato che il lavoro intellettuale deve risultare prevalente. Il cliente dovrà sempre essere informato ma l’avvocato (e il professionista) potrà parametrare il compenso in base all’utilizzo di questi sistemi. Di certo, non sarà facile, né rilevare gli eventuali inadempimenti né misurare “l’apporto umano”. E di “criticità” parla l’Organismo congressuale forense (Ocf), preoccupato però solo del fatto che gli avvocati possano venire spodestati della funzione difensiva.Uso secondario dei dati sanitari senza pareri eticiApprezzamento è stato espresso da Aindo, società che ha sviluppato e brevettato una piattaforma di generazione di dati sintetici che abilita l'uso di dati sensibili nel rispetto della privacy, per la quale la legge “rappresenta un punto di svolta per l’Italia, che ci proietta in una nuova era della sanità digitale. Per la prima volta, il riutilizzo dei dati sanitari per l’addestramento dei modelli di intelligenza artificiale viene riconosciuto come di rilevante interesse pubblico, superando i paradigmi normativi tradizionali e liberando un potenziale enorme per l’innovazione in ambito medico”.Per i pazienti, basterà fornire una informativa pubblica mentre per tutti i dettagli occorre aspettare i due decreti del ministro della Salute, che dovrà disciplinare anche il fascicolo sanitario elettronico, i sistemi di sorveglianza del settore sanitario e, più in generale, il governo della sanità digitale. E tuttavia ci appare contraddittorio l’aver soppresso l’obbligo del parere dei comitati etici per trattamenti dati a fini di ricerca sanitaria, riducendo così il precedente livello di garanzia.
Pro e contro della legge sull'intelligenza artificiale, l'analisi
Dopo l'approvazione del parlamento, è il momento di analizzare opportunità, vuoti normativi e sfide per imprese, sanità, lavoro e giustizia della nuova legge sull'intelligenza artificiale









