Il tempo di vestizione deve essere retribuito anche per i tecnici specializzati e non solamente per i turnisti della continuità assistenziale e per gli addetti di sala operatoria. Lo stabilisce, ribaltando le pronunce dei giudici di merito, la sezione lavoro della Corte di cassazione con l’ordinanza 25034/2025.

La vicenda

I ricorrenti, autisti del 118, erano stati esclusi dal godimento di questo diritto dalla Corte di primo grado e da quella d’appello per due ragioni. Innanzitutto, non essendo turnisti della continuità assistenziale come, per esempio, gli infermieri sarebbe stato loro possibile indossare e dismettere l’uniforme durante l’orario lavorativo. In altre parole, in assenza di sovrapposizione oraria con i turni precedenti e successivi le operazioni di vestizione e svestizione dovrebbero avvenire nel perimetro del turno. In secondo luogo, il primo grado di giudizio aveva ritenuto che solamente gli operatori sanitari e i tecnici impegnati nell’assistenza avessero diritto al pagamento dei dieci minuti necessari a indossare gli abiti lavorativi e spogliarsene. I ricorrenti, autisti del 118, sarebbero quindi stati esclusi da questa possibilità.

Le motivazioni della Cassazione

La Suprema Corte, al contrario, sottolinea che il diritto alla retribuzione del “tempo tuta” non riguarda solo il personale della continuità assistenziale e quello di sala operatoria organizzato in turni, ma anche gli operatori tecnici. Non rileva, secondo la Corte di legittimità, che gli autisti svolgano la propria prestazione lavorativa al di fuori delle sedi ospedaliere né che, non essendo in regime di continuità assistenziale, possano indossare e dismettere l’uniforme durante il turno di lavoro. Quello che rileva non è l’obbligo astratto, ma la pratica.